Art. 6 Accantonamento per l'anno 2023 1. Per l'anno 2023 e' costituito un accantonamento di euro 7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale. 2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. 3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2023, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2023 e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma 1 e' destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.