Art. 6 
 
                   Accantonamento per l'anno 2023 
 
  1.  Per  l'anno  2023  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale. 
  2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli  ai  singoli
comuni derivanti da  rettifiche  dei  valori  ai  fini  del  presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
  3.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2023,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2023 e la  quota
disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma  1  e'
destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui  all'art.
15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267.