Art. 2 
 
            Soggetti che possono esercitare l'opzione per 
        l'affrancamento degli utili e riserve di utili esteri 
 
  1. L'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva sugli  utili
e riserve di utili esteri di cui all'art. 1, comma 88, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, puo' essere esercitata dalle persone fisiche e
dai soggetti, ivi compresi quelli equiparati, di cui agli articoli  5
e  73,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  nonche',  dalle  stabili
organizzazioni localizzate nel territorio dello  Stato  italiano  dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),  del  Testo  unico,
per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente  riferibili
al loro patrimonio, sempre che la  partecipazione  nel  soggetto  non
residente sia detenuta, direttamente  o  indirettamente,  nell'ambito
dell'attivita' d'impresa.  Se  la  partecipazione  nel  soggetto  non
residente e' detenuta indirettamente ai sensi  dell'art.  1,  lettera
f), numero 1) l'opzione e' esercitata autonomamente dai soggetti  ivi
indicati; in tal caso, ai fini del  presente  comma  si  tiene  conto
anche delle altre partecipazioni eventualmente detenute  direttamente
o  indirettamente,  anche  tramite  soggetti  esteri  intermedi,  dal
soggetto controllante  degli  stessi  soggetti  residenti  o  stabili
organizzazioni. 
  2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai  soggetti
residenti di cui allo stesso comma 1, per le partecipazioni  detenute
nel soggetto  non  residente  riferibili  al  patrimonio  delle  loro
stabili organizzazioni all'estero alle quali si applica il regime  di
cui l'art. 168-ter del Testo unico nonche' per gli  utili  attribuiti
alle medesime stabili organizzazioni all'estero.