Art. 2 Soggetti che possono esercitare l'opzione per l'affrancamento degli utili e riserve di utili esteri 1. L'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri di cui all'art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, puo' essere esercitata dalle persone fisiche e dai soggetti, ivi compresi quelli equiparati, di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', dalle stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato italiano dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del Testo unico, per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al loro patrimonio, sempre che la partecipazione nel soggetto non residente sia detenuta, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'attivita' d'impresa. Se la partecipazione nel soggetto non residente e' detenuta indirettamente ai sensi dell'art. 1, lettera f), numero 1) l'opzione e' esercitata autonomamente dai soggetti ivi indicati; in tal caso, ai fini del presente comma si tiene conto anche delle altre partecipazioni eventualmente detenute direttamente o indirettamente, anche tramite soggetti esteri intermedi, dal soggetto controllante degli stessi soggetti residenti o stabili organizzazioni. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai soggetti residenti di cui allo stesso comma 1, per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al patrimonio delle loro stabili organizzazioni all'estero alle quali si applica il regime di cui l'art. 168-ter del Testo unico nonche' per gli utili attribuiti alle medesime stabili organizzazioni all'estero.