Art. 5 
 
        Determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva 
 
  1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' si
applica con un'aliquota del 9 per cento in relazione all'ammontare di
utili e riserve  di  utili  esteri  oggetto  di  opzione,  convertiti
secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in  corso  al
31 dicembre 2022. 
  2. L'imposta sostitutiva dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche si applica con un'aliquota del  30  per  cento  in  relazione
all'ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di  opzione,
convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2022. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dai soggetti di cui all'art. 2 e
il versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il termine di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute  per  il  periodo
d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2022.  Non  e'   ammessa   la
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. 
  4. Ai fini dell'accertamento,  delle  sanzioni,  della  riscossione
dell'imposta sostitutiva, nonche' del contenzioso, si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
redditi.