Art. 5 Determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva 1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' si applica con un'aliquota del 9 per cento in relazione all'ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di opzione, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022. 2. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con un'aliquota del 30 per cento in relazione all'ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di opzione, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022. 3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dai soggetti di cui all'art. 2 e il versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell'imposta sostitutiva, nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.