Art. 6 
 
             Opzione per l'imposta sostitutiva agevolata 
                     sugli utili da rimpatriare 
 
  1. In  presenza  del  requisito  del  controllo  del  soggetto  non
residente all'inizio del periodo di imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2022, i  soggetti  di  cui  all'art.  2  possono
esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  1,
comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sugli utili  e  sulle
riserve di utili esteri indicati nell'art. 3, applicando una  imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' del 6 per cento o
una  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche del 27 per cento, a condizione che gli utili e le riserve  di
utili siano: 
    a) percepiti entro il termine  di  scadenza  del  versamento  del
saldo delle imposte sui  redditi  dovuto  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 dai soggetti di  cui
all'art. 2 che partecipano nel soggetto non residente direttamente  o
indirettamente  per  il  tramite  di  uno  o  piu'  soggetti   esteri
intermedi; 
    b) accantonati, al netto della relativa imposta  sostitutiva,  in
una apposita riserva di patrimonio netto  designata  con  riferimento
alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con esclusione di  ogni  diversa
utilizzazione; tale obbligo non opera nei confronti dei  soggetti  in
regime di contabilita' semplificata. 
  2.  L'accantonamento  degli  utili  in  una  apposita  riserva   di
patrimonio netto deve essere disposto in  sede  di  approvazione  del
bilancio relativo all'esercizio di percezione degli utili stessi.  La
riserva deve risultare iscritta  in  bilancio  fino  al  termine  del
secondo esercizio successivo a quello di  prima  iscrizione.  Non  si
applica la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47, comma  1,
del testo unico alla riserva costituita ai sensi del presente comma. 
  3. In caso di perdite che non  consentono  l'accantonamento  o  che
riducono la riserva di cui al comma  2,  non  si  puo'  far  luogo  a
distribuzioni di utili e, sino alla data di cui  al  secondo  periodo
del comma 2, e' obbligatoria la costituzione o il reintegro di  detta
riserva con gli utili successivi, ove esistenti. 
  4. In caso di fusione o scissione, sino alla data di cui al secondo
periodo del comma 2, si  applicano  gli  obblighi  di  ricostituzione
delle riserve previsti dagli articoli 172, comma 5, primo periodo,  e
173, comma 9, del Testo unico. 
  5. I soggetti di cui all'art. 2 possono  esercitare  congiuntamente
l'opzione di cui all'art. 4 e quella  di  cui  al  presente  art.  in
relazione a soggetti  non  residenti  differenti  o  in  relazione  a
importi di utili o riserve di utili esteri  differenti  del  medesimo
soggetto non residente. 
  6. Ai fini della lettera a) del comma 1 gli utili e le  riserve  di
utili esteri: 
    a) sono  valutati  secondo  il  cambio  del  giorno  di  chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022; 
    b) si intendono percepiti anche a seguito  della  cessione  delle
partecipazioni nel soggetto non residente nei limiti e al momento  in
cui e' conseguito il corrispettivo. 
  7. L'opzione  di  cui  al  presente  art.  si  perfeziona  mediante
apposita indicazione nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2022.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5.