Art. 6 Opzione per l'imposta sostitutiva agevolata sugli utili da rimpatriare 1. In presenza del requisito del controllo del soggetto non residente all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, i soggetti di cui all'art. 2 possono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sugli utili e sulle riserve di utili esteri indicati nell'art. 3, applicando una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' del 6 per cento o una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 27 per cento, a condizione che gli utili e le riserve di utili siano: a) percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 dai soggetti di cui all'art. 2 che partecipano nel soggetto non residente direttamente o indirettamente per il tramite di uno o piu' soggetti esteri intermedi; b) accantonati, al netto della relativa imposta sostitutiva, in una apposita riserva di patrimonio netto designata con riferimento alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con esclusione di ogni diversa utilizzazione; tale obbligo non opera nei confronti dei soggetti in regime di contabilita' semplificata. 2. L'accantonamento degli utili in una apposita riserva di patrimonio netto deve essere disposto in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di percezione degli utili stessi. La riserva deve risultare iscritta in bilancio fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di prima iscrizione. Non si applica la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47, comma 1, del testo unico alla riserva costituita ai sensi del presente comma. 3. In caso di perdite che non consentono l'accantonamento o che riducono la riserva di cui al comma 2, non si puo' far luogo a distribuzioni di utili e, sino alla data di cui al secondo periodo del comma 2, e' obbligatoria la costituzione o il reintegro di detta riserva con gli utili successivi, ove esistenti. 4. In caso di fusione o scissione, sino alla data di cui al secondo periodo del comma 2, si applicano gli obblighi di ricostituzione delle riserve previsti dagli articoli 172, comma 5, primo periodo, e 173, comma 9, del Testo unico. 5. I soggetti di cui all'art. 2 possono esercitare congiuntamente l'opzione di cui all'art. 4 e quella di cui al presente art. in relazione a soggetti non residenti differenti o in relazione a importi di utili o riserve di utili esteri differenti del medesimo soggetto non residente. 6. Ai fini della lettera a) del comma 1 gli utili e le riserve di utili esteri: a) sono valutati secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022; b) si intendono percepiti anche a seguito della cessione delle partecipazioni nel soggetto non residente nei limiti e al momento in cui e' conseguito il corrispettivo. 7. L'opzione di cui al presente art. si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5.