Art. 7 Decadenza dall'opzione per l'imposta sostitutiva agevolata 1. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 6, commi da 1 a 4, l'opzione si ritiene esercitata ai sensi dell'art. 4 ed entro i successivi trenta giorni deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 5 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 6. 2. La differenza da versare ai sensi del comma 1 e' calcolata esclusivamente in relazione all'ammontare degli utili per i quali non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6.