Art. 7 
 
     Decadenza dall'opzione per l'imposta sostitutiva agevolata 
 
  1. Nel caso in cui non  siano  rispettate  le  condizioni  indicate
nell'art. 6, commi da 1 a 4, l'opzione si ritiene esercitata ai sensi
dell'art. 4 ed entro i successivi trenta giorni deve  essere  versata
la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi  interessi,
tra  l'imposta  sostitutiva  determinata  ai  sensi  dell'art.  5   e
l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 6. 
  2. La differenza da versare ai  sensi  del  comma  1  e'  calcolata
esclusivamente in relazione all'ammontare degli utili per i quali non
risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6.