Art. 8 
 
          Effetti delle opzioni per le imposte sostitutive 
 
  1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89,  comma  3,  del  Testo
unico, gli utili e le riserve  di  utili  esteri  che  hanno  formato
oggetto di opzione secondo le disposizioni del presente decreto, sono
esclusi  dalla  formazione  del  reddito  imponibile   del   soggetto
partecipante di cui all'art. 2 che abbia esercitato detta opzione. 
  2. L'esclusione di cui al comma 1 opera con riferimento agli  utili
e riserve di utili  esteri  percepiti  a  decorrere  dall'inizio  del
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022,
fino a concorrenza dell'importo degli utili e riserve di utili esteri
assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al presente decreto. 
  3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si  considerano
prioritariamente  formati   con   quelli   assoggettati   all'imposta
sostitutiva di cui all'art. 6, anche in presenza di utili provenienti
da  soggetti  controllati  esteri  assoggettati  a  imposizione   per
trasparenza ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Testo unico, fino al
termine di scadenza  del  versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2022; a decorrere dal primo giorno successivo  a  tale
termine  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non   residente   si
considerano  prioritariamente  formati  con  quelli  provenienti   da
soggetti  controllati   esteri   assoggettati   a   imposizione   per
trasparenza ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Testo unico  fino  a
concorrenza degli stessi e, per la parte eccedente,  prioritariamente
formati con quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di  cui  agli
articoli 5 e 6. 
  4. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di  soggetti
esteri intermedi, le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  agli
utili, che hanno formato oggetto di opzione, distribuiti dal soggetto
estero  intermedio  direttamente  partecipato  dai  soggetti  di  cui
all'art. 2 e le presunzioni  del  comma  3  operano  in  relazione  a
ciascun  soggetto  estero  intermedio  che   percepisce   gli   utili
assoggettati alle imposte sostitutive di cui agli articoli 5 e 6. 
  5. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione  detenuta
dai soggetti  di  cui  all'art.  2  nel  soggetto  non  residente  e'
aumentato, fino  a  concorrenza  del  corrispettivo  della  cessione,
dell'importo degli  utili  e  delle  riserve  di  utili  assoggettati
all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e
riserve di utili distribuiti. 
  6. Le disposizioni del presente articolo assumono  rilevanza  anche
ai fini della verifica della condizione prevista nella lettera a) del
comma 4 del medesimo art. 167 del Testo unico. 
  7. Laddove  per  uno  o  piu'  soggetti  esteri  intermedi  trovino
applicazione le disposizioni di cui  all'art.  167  del  Testo  unico
ovvero quelle di cui agli articoli 130 e seguenti del medesimo  Testo
unico, le previsioni del presente articolo si applicano  soltanto  in
capo  a  detti  soggetti  esteri  intermedi  che,  lungo  la   catena
partecipativa,  risultino  collocati  piu'  vicino  al  soggetto  non
residente. 
  8. Per gli utili esclusi dalla formazione  del  reddito  imponibile
non e' riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 giugno 2023 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo