Art. 8 Effetti delle opzioni per le imposte sostitutive 1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Testo unico, gli utili e le riserve di utili esteri che hanno formato oggetto di opzione secondo le disposizioni del presente decreto, sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante di cui all'art. 2 che abbia esercitato detta opzione. 2. L'esclusione di cui al comma 1 opera con riferimento agli utili e riserve di utili esteri percepiti a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, fino a concorrenza dell'importo degli utili e riserve di utili esteri assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al presente decreto. 3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, anche in presenza di utili provenienti da soggetti controllati esteri assoggettati a imposizione per trasparenza ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Testo unico, fino al termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; a decorrere dal primo giorno successivo a tale termine gli utili distribuiti dal soggetto non residente si considerano prioritariamente formati con quelli provenienti da soggetti controllati esteri assoggettati a imposizione per trasparenza ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Testo unico fino a concorrenza degli stessi e, per la parte eccedente, prioritariamente formati con quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6. 4. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti esteri intermedi, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli utili, che hanno formato oggetto di opzione, distribuiti dal soggetto estero intermedio direttamente partecipato dai soggetti di cui all'art. 2 e le presunzioni del comma 3 operano in relazione a ciascun soggetto estero intermedio che percepisce gli utili assoggettati alle imposte sostitutive di cui agli articoli 5 e 6. 5. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dai soggetti di cui all'art. 2 nel soggetto non residente e' aumentato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo assumono rilevanza anche ai fini della verifica della condizione prevista nella lettera a) del comma 4 del medesimo art. 167 del Testo unico. 7. Laddove per uno o piu' soggetti esteri intermedi trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 167 del Testo unico ovvero quelle di cui agli articoli 130 e seguenti del medesimo Testo unico, le previsioni del presente articolo si applicano soltanto in capo a detti soggetti esteri intermedi che, lungo la catena partecipativa, risultino collocati piu' vicino al soggetto non residente. 8. Per gli utili esclusi dalla formazione del reddito imponibile non e' riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2023 Il Vice Ministro: Leo