Art. 17 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024. 2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , ((del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti: «784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente)), il docente coordinatore di progettazione. 784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti)). L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione.». 5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per ((l'orientamento»)); b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 85, terzo comma, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): «Art. 85. - Omissis. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Omissis.» - Si riporta l'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Omissis 784. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Omissis.» - Si riporta l'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n.107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla presente legge: 41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di alternanza; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza, alle capacita' strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Omissis.»