Art. 17 
 
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
  occasione delle attivita' formative e interventi di  revisione  dei
  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 
  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli
studenti ((delle scuole o degli  istituti))  di  istruzione  di  ogni
ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per  i
percorsi di istruzione e formazione professionale e  le  Universita',
deceduti a  seguito  di  infortuni  occorsi,  successivamente  al  1°
gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con  una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024. 
  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma  ,  ((del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie  professionali,  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  sono  stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 784 sono aggiunti i seguenti: 
    «784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano
triennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le
istituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente)),  il  docente
coordinatore di progettazione. 
    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio
qualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per
l'orientamento. 
    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo  utile  a
identificare  gli  studenti)).   L'integrazione   al   documento   di
valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'
allegata alla Convenzione.». 
  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «percorsi  di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza
maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze
trasversali e per ((l'orientamento»)); 
    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: 
      «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 85, terzo  comma,  del  decreto
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali): 
                «Art. 85. - Omissis. 
                Oltre alle rendite di cui sopra  e'  corrisposto  una
          volta  tanto  un  assegno  di  euro   10.000   al   coniuge
          superstite, o, in mancanza, ai figli,  o,  in  mancanza  di
          questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi,  ultimi,
          ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i  requisiti
          di cui ai precedenti numeri  2),  3)  e  4)].  Qualora  non
          esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto  a
          chiunque dimostri di  aver  sostenuto  spese  in  occasione
          della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
          spesa  sostenuta,  entro  il  limite  massimo  dell'importo
          previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 784,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Omissis 
                784. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al
          decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77,   sono
          ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e  per
          l'orientamento»  e,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2018/2019, con  effetti  dall'esercizio  finanziario  2019,
          sono attuati per una durata complessiva: 
                  a) non inferiore a 210 ore nel  triennio  terminale
          del percorso di studi degli istituti professionali; 
                  b) non inferiore a 150 ore nel  secondo  biennio  e
          nell'ultimo anno  del  percorso  di  studi  degli  istituti
          tecnici; 
                  c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel
          quinto anno dei licei. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  41,  della  legge  13
          luglio  2015,  n.107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                41. A decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016  e'
          istituito  presso  le  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  il  registro   nazionale   per
          l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro   e'   istituito
          d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, sentiti il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Ministero dello sviluppo  economico,
          e consta delle seguenti componenti: 
                  a) un'area aperta e consultabile  gratuitamente  in
          cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e  privati
          disponibili  a  svolgere  i  percorsi  di  alternanza.  Per
          ciascuna impresa o  ente  il  registro  riporta  il  numero
          massimo  degli  studenti  ammissibili  nonche'  i   periodi
          dell'anno in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di
          alternanza; 
                  b) una sezione speciale del registro delle  imprese
          di cui all'articolo 2188 del codice civile,  a  cui  devono
          essere iscritte le imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;
          tale sezione consente la condivisione, nel  rispetto  della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni relative all'anagrafica, all'attivita' svolta,
          ai soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al
          patrimonio netto, al sito internet e ai  rapporti  con  gli
          altri operatori della filiera delle  imprese  che  attivano
          percorsi  di  alternanza,   alle   capacita'   strutturali,
          tecnologiche   e   organizzative   dell'impresa,    nonche'
          all'esperienza maturata  nei  percorsi  per  le  competenze
          trasversali   e   per    l'orientamento    e    l'eventuale
          partecipazione  a  forme  di  raccordo  organizzativo   con
          associazioni   di   categoria,   reti   di   scuole,   enti
          territoriali gia' impegnati nei predetti  percorsi  per  le
          competenze trasversali e per l'orientamento. 
                Omissis.»