Art. 18 
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione
  terziaria professionalizzante e della formazione superiore 
 
  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del  testo  unico
di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,
n.  1124  si  applica  anche  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
insegnamento-apprendimento  nell'ambito  del  sistema  nazionale   di
istruzione    e    formazione,     della     formazione     terziaria
professionalizzante e della formazione superiore. 
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo
4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto))  del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle
seguenti categorie)): 
    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di
istruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); 
    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di
docenza; 
    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali; 
    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'
ausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; 
    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; 
    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di
istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS),  dei))  percorsi
di formazione  terziaria  professionalizzante  (ITS  Academy)  e  dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti
delle  universita'  e  delle  ((istituzioni  dell'alta   formazione))
artistica, musicale e coreutica  (AFAM),  limitatamente  agli  eventi
verificatisi all'interno dei luoghi di  svolgimento  delle  attivita'
didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta
formativa e  nell'ambito  delle  attivita'  programmate  dalle  altre
Istituzioni gia' indicate; 
    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,
pari a 17,3 milioni di euro ((per l'anno 2023, 30,4 milioni  di  euro
per l'anno 2024 e 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025,)) si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva
spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, terzo comma, e l'articolo 4,
          primo comma, n. 5), del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche  quando
          non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per  le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori: 
                  1)  di  costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione  di  opere  edili,  comprese  le  stradali,  le
          idrauliche e le opere pubbliche in genere;  di  rifinitura,
          pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere  stesse,  di
          formazione di elementi prefabbricati per  la  realizzazione
          di  opere  edili,  nonche'  ai  lavori,  sulle  strade,  di
          innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
          diserbo; 
                  2) di messa in  opera,  manutenzione,  riparazione,
          modificazione,  rimozione  degli  impianti  all'interno   o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione, riparazione, collaudo delle  macchine,  degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
                  3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere
          o impianti per la bonifica o  il  miglioramento  fondiario,
          per la sistemazione delle frane e dei bacini  montani,  per
          la regolazione  o  la  derivazione  di  sorgenti,  corsi  o
          deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione,  il
          diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 
                  4) di scavo a cielo  aperto  o  in  sotterraneo;  a
          lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
                  5) di  costruzione,  manutenzione,  riparazione  di
          ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
          esercizio; 
                  6) di produzione o estrazione,  di  trasformazione,
          di   approvvigionamento,   di   distribuzione   del    gas,
          dell'acqua,  dell'energia,   elettrica,   compresi   quelli
          relativi alle  aziende  telegrafiche  e  radiotelegrafiche,
          telefoniche  e  radiotelefoniche  e  di   televisione;   di
          costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee
          e condotte; di collocamento,  riparazione  e  rimozione  di
          parafulmini; 
                  7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
          uso di mezzi meccanici o animali; 
                  8) per l'esercizio  di  magazzini  di  deposito  di
          merci o materiali; 
                  9) per l'esercizio di rimesse per  la  custodia  di
          veicoli terrestri, nautici o aerei,  nonche'  di  posteggio
          anche all'aperto di mezzi meccanici; 
                  10) di carico o scarico; 
                  11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
          fluviale  ed  aerea,  eccettuato  il   personale   di   cui
          all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923,  n.
          2207,  concernente  norme   per   la   navigazione   aerea,
          convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
                  12)  della  pesca  esercitata  con   navi   o   con
          galleggianti, compresa la pesca comunque  esercitata  delle
          spugne,  dei  coralli,  delle  perle  e  del  tonno;  della
          vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura; 
                  13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
          di  sostanze   o   di   prodotti   esplosivi,   esplodenti,
          infiammabili, tossici,  corrosivi,  caustici,  radioattivi,
          nonche'  ai  lavori  relativi  all'esercizio   di   aziende
          destinate  a  deposito  e  vendita  di  dette  sostanze   o
          prodotti;  sono  considerate  materie  infiammabili  quelle
          sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore  a
          125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
          bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 
                  14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto  o
          getto di esse; 
                  15) degli stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,
          comprese le fonderie; 
                  16) delle concerie; 
                  17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
                  18)  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  saline,
          compresi il trattamento  e  la  lavorazione  delle  materie
          estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 
                  19) di produzione del  cemento,  della  calce,  del
          gesso e dei laterizi; 
                  20) di  costruzione,  demolizione,  riparazione  di
          navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o
          del loro carico; 
                  21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 
                  22) per  l'estinzione  di  incendi,  eccettuato  Il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
                  23) per il servizio di salvataggio; 
                  24) per il servizio di vigilanza privata,  comprese
          le guardie giurate addette alla sorveglianza delle  riserve
          di caccia e pesca; 
                  25) per il servizio di nettezza urbana; 
                  26)  per  l'allevamento,  riproduzione  e  custodia
          degli animali, compresi i lavori nei giardini  zoologici  e
          negli acquari; 
                  27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione  di
          pubblici spettacoli, per l'allestimento o  l'esercizio  dei
          parchi di  divertimento,  escluse  le  persone  addette  ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e  teatrali  28)
          per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni  pratiche
          nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. 
                Omissis.» 
                «Art. 4. - Omissis. 
                5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o
          istituti di istruzione di qualsiasi ordine e  grado,  anche
          privati, che attendano ad  esperienze  tecnico-scientifiche
          od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni  di
          lavoro;  gli  istruttori  e  gli  allievi  dei   corsi   di
          qualificazione  o  riqualificazione  professionale   o   di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori, gli inservienti e gli addetti alle  esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 
                Omissis.».