Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno  dei
componenti del nucleo  familiare,  a  garanzia  delle  necessita'  di
inclusione dei componenti di nuclei familiari con  disabilita',  come
definita ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5  dicembre  2013,  n.  159,  nonche'  dei
componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta'  ((ovvero  dei
componenti in condizione di svantaggio e  inseriti  in  programmi  di
cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione.)) 
  2. I nuclei familiari di  cui  al  comma  1  devono  risultare,  al
momento della presentazione della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di  residenza  e
di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 
      1) cittadino dell'Unione ((europea)) o suo  familiare  che  sia
titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  ovvero  titolare
dello  status  di  protezione  internazionale,  di  cui  al   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
      2) al momento della presentazione della domanda,  residente  in
Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi  due  anni  in  modo
continuativo; 
      3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai  componenti
del nucleo familiare che  rientrano  nel  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui al comma 4; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 
      1)  un   valore   dell'indicatore   di   situazione   economica
equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore  a
euro 9.360; nel caso di nuclei familiari  con  minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del ((citato regolamento di cui al
decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
      2) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di cui al comma 4. Se  il  nucleo  familiare  e'
composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67  anni  ovvero
da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e  da  altri  familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la
soglia  di  reddito  familiare  e'  fissata  in  euro  7.560   annui,
moltiplicata secondo la medesima scala di  equivalenza.  Il  predetto
requisito anagrafico di 67 anni e'  adeguato  agli  incrementi  della
speranza di vita ((ai sensi dell'articolo 12)) del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come  tale  ovunque  ricorra
nel presente  Capo.  Dal  reddito  familiare,  determinato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  n.  159  del  2013,  sono   detratti   i   trattamenti
assistenziali inclusi nell'ISEE e ((al  medesimo  reddito  famigliare
sono sommati)) tutti  quelli  in  corso  di  godimento,  che  saranno
rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione
per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.  Nel  reddito
familiare di cui al  presente  articolo  sono,  inoltre,  incluse  le
pensioni dirette e indirette, in corso  di  godimento  da  parte  dei
componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al  periodo
di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013 in  materia  di  ISEE  corrente.  Nel  calcolo  del  reddito
familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito
a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza  ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla  poverta'.  I
compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi
dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio  2021,
n. 36,  non  costituiscono  base  imponibile  ai  fini  fiscali  fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore
del reddito familiare di cui  al  presente  articolo  ai  fini  della
valutazione della condizione economica del nucleo familiare; 
      3) un valore del patrimonio  immobiliare,  come  definito  ((ai
fini dell'ISEE)), diverso dalla casa di  abitazione  di  valore  ((ai
fini dell'imposta municipale propria (IMU) )) non  superiore  a  euro
150.000, non superiore ad euro 30.000; 
      4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ((ai  fini
dell'ISEE)), non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di
euro 2.000 per ogni componente  il  nucleo  familiare  successivo  al
primo, fino a un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori
euro 1.000 per ogni  minorenne  successivo  al  secondo;  i  predetti
massimali sono ulteriormente incrementati  di  euro  5.000  per  ogni
componente in condizione di disabilita' e  di  euro  7.500  per  ogni
componente  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non
autosufficienza, come definite ((ai fini  dell'ISEE)),  presente  nel
nucleo; 
    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri
indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque  titolo  o  avere  piena  disponibilita'  di
autoveicoli di cilindrata superiore  a  1600  cc.  o  motoveicoli  di
cilindrata superiore a 250 cc.,  immatricolati  la  prima  volta  nei
trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e  i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all'articolo  3,  comma  1,  ((del  codice  della  nautica  da
diporto, di cui al decreto legislativo))  18  luglio  2005,  n.  171,
nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal ((codice della
navigazione)); 
    d) per il beneficiario dell'Assegno  di  inclusione,  la  mancata
sottoposizione  ((a  misura  cautelare  personale  o  a  misura))  di
prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o
adottate ai sensi ((degli articoli 444 e  seguenti))  del  codice  di
procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la  richiesta,
come indicate nell'articolo 8, comma 3. 
  3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare  in
cui un componente, ((sottoposto agli obblighi di  cui))  all'articolo
6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di  dimissioni  volontarie,
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni per giusta causa nonche' la  risoluzione  consensuale  del
rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito  della  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
  ((4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), corrispondente  a  una  base  di  garanzia  di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari  a
1  ed  e'  incrementato,  fino  a  un  massimo  complessivo  di  2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti  in  condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza: 
    a) di 0,50 per ciascun altro componente  con  disabilita'  o  non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore
a 60 anni; 
    c) di 0,40 per un componente maggiorenne  con  carichi  di  cura,
come definiti all'articolo 6, comma 5; 
    d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in  condizione  di
grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e  di
assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; 
    e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; 
    f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo.)) 
  5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale  carico  pubblico.  Non  sono  conteggiati  nella   scala   di
equivalenza  i  componenti  del  nucleo  familiare  nei  periodi   di
interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10. 
  6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo
familiare e' definito  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano
le seguenti disposizioni: 
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella  stessa
abitazione; 
    b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo  familiare,  come
definito ((ai fini dell'ISEE)), o del medesimo nucleo  come  definito
ai fini anagrafici, continuano a  farne  parte  anche  a  seguito  di
variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima
abitazione; 
    ((b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione  relativi
alla violenza di genere costituiscono sempre un  nucleo  familiare  a
se', anche ai fini dell'ISEE.)) 
  7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di  cui  al  comma  2,
lettera b), numero 2), non rilevano: 
    a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale; 
    b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
    c) le specifiche e  motivate  misure  di  sostegno  economico  di
carattere   straordinario,   aggiuntive   al   beneficio    economico
dell'Assegno di  inclusione,  individuate  nell'ambito  del  progetto
personalizzato  a  valere  su  risorse  del  comune   o   dell'ambito
territoriale; 
    d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per
le  componenti  espressamente  definite   aggiuntive   al   beneficio
economico dell'Assegno di inclusione; 
    e) le riduzioni nella compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonche' eventuali  esenzioni  e  agevolazioni  per  il  pagamento  di
tributi; 
    f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di  spese  sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 
  8. I redditi e  i  beni  patrimoniali  eventualmente  non  compresi
nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta  del  beneficio  e
valutati a tal fine. 
  9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di  ogni
strumento di sostegno al reddito per la  disoccupazione  involontaria
ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini  del
diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo,
gli emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto  previsto  dalla
disciplina dell'ISEE. 
  10. Ai  soli  fini  del  presente  decreto,  la  continuita'  della
residenza  si  intende  interrotta  nella  ipotesi  di  assenza   dal
territorio italiano per un  periodo  pari  o  superiore  a  due  mesi
continuativi,  ovvero  nella  ipotesi  di  ((assenza  dal  territorio
italiano per un periodo)) pari o superiore a quattro mesi  anche  non
continuativi  nell'arco  di  diciotto  mesi.  Non   interrompono   la
continuita' del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o
a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per
gravi e documentati motivi di salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.   159
          «Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'  di
          determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE)»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19: 
                «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a  minorenni).
          - 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole  prestazioni
          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non
          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro
          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del
          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
          seguenti casi: 
                  a) quando il genitore risulti coniugato con persona
          diversa dall'altro genitore; 
                  b) quando  il  genitore  risulti  avere  figli  con
          persona diversa dall'altro genitore; 
                  c)   quando   con   provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni
          periodici destinato al mantenimento dei figli; 
                  d) quando sussiste esclusione  dalla  potesta'  sui
          figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo  333  del
          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla
          residenza familiare; 
                  e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale
          o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed
          economici; 
                2. Per le prestazioni sociali  agevolate  rivolte  ai
          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non
          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante
          del presente decreto. 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78 «Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). -  1.
          I soggetti che  a  decorrere  dall'anno  2011  maturano  il
          diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni
          per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici  del  settore
          privato ovvero all'eta' di cui all'articolo  22-ter,  comma
          1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  convertito  con
          modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  per  le   lavoratrici   del
          pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli  specifici
          ordinamenti negli altri casi, conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico: 
                  a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                  b) coloro i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
                  c)  per  il  personale  del  comparto   scuola   si
          applicano le disposizioni di cui al comma  9  dell'articolo
          59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                2.  Con  riferimento  ai  soggetti  che  maturano   i
          previsti requisiti a decorrere  dal  1°  gennaio  2011  per
          l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1,  comma
          6  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori  a  quelle
          indicate al comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza
          del trattamento pensionistico: 
                  a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                  b) coloro i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
                  c)  per  il  personale  del  comparto   scuola   si
          applicano le disposizioni di cui al comma  9  dell'articolo
          59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                I soggetti di cui al presente comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
                3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   "Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione".  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1° gennaio 2011. 
                4. Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
                  a) lavoratori dipendenti che avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
                  b) lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
                5. Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
                  a) ai lavoratori collocati in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                  b) ai lavoratori collocati in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi collettivi  stipulati  entro  il  30
          aprile 2010; 
                  c) ai lavoratori che,  all'entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
                5-bis. Con riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche´  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
                6.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della  data  di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
                7. A titolo di concorso al consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          Nazionale di  Statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
                  a) in  un  unico  importo  annuale  se  l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
                  b)  in   due   importi   annuali   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a  50.000
          euro ma inferiore a 100.000 euro.  In  tal  caso  il  primo
          importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo  importo
          annuale e' pari all'ammontare residuo; 
                  c)  in   tre   importi   annuali   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o  superiore
          a 100.000 euro, in tal caso il  primo  importo  annuale  e'
          pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale  e'  pari  a
          50.000  euro  e  il   terzo   importo   annuale   e'   pari
          all'ammontare residuo. 
                8.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla   normativa
          vigente in materia di determinazione della  prima  scadenza
          utile per il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al
          comma 7 ovvero del primo importo annuale,  con  conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
                9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                10. 
                11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. 
                Restano,    pertanto,    esclusi    dall'applicazione
          dell'art. 1, comma 208,  legge  n.  662/96  i  rapporti  di
          lavoro  per   i   quali   e'   obbligatoriamente   prevista
          l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                12. 
                12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
                12-ter.  A  partire  dall'anno  2011  l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
                12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
                12-quinquies. Ogniqualvolta  l'adeguamento  triennale
          dei requisiti anagrafici di cui al comma  12-ter  comporta,
          con   riferimento   al   requisito   anagrafico   per    il
          pensionamento di vecchiaia originariamente  previsto  a  65
          anni, l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o
          piu' unita' il predetto valore di 65,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori superiori a  65  del  predetto
          requisito anagrafico nell'ambito  della  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 11, della citata  legge  n.  335  del
          1995, come modificato  dall'articolo  1,  comma  15,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione  esteso  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma  anche  per  eta'  corrispondenti  a  valori
          superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura
          di cui all'articolo l, comma 11, della citata legge n.  335
          del 1995. 
                12-sexies. All'articolo 22-ter del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. In attuazione della sentenza della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto' "; 
                  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    "3. Le  economie  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per  il  Paese  a
          sostegno   dell'economia   reale,   istituito   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,   per
          interventi dedicati a politiche  sociali  e  familiari  con
          particolare   attenzione   alla   non   autosufficienza   e
          all'esigenza di conciliazione tra vita  lavorativa  e  vita
          familiare delle lavoratrici; a tale fine la  dotazione  del
          predetto Fondo e'  incrementata  di  120  milioni  di  euro
          nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252
          milioni  di  euro  nell'anno  2012,  392  milioni  di  euro
          nell'anno 2013, 492 milioni di  euro  nell'anno  2014,  592
          milioni  di  euro  nell'anno  2015,  542  milioni  di  euro
          nell'anno 2016, 442 milioni di  euro  nell'anno  2017,  342
          milioni  di  euro  nell'anno  2018,  292  milioni  di  euro
          nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2020". 
                12-septies. A  decorrere  dal  1°  luglio  2010  alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
                12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al l° luglio 2010. 
                12-novies.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2010   si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies  anche
          nei casi di trasferimento della posizione assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per il personale  addetto  ai  pubblici
          servizi  di  telefonia   al   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti.  E'  abrogato  l'articolo  28  della  legge   4
          dicembre 1956,  n.  1450.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei  casi  in
          cui le  condizioni  per  il  trasferimento  d'ufficio  o  a
          domanda si siano verificate  in  epoca  antecedente  al  l°
          luglio 2010. 
                12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  "approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente". 
                12-undecies. Sono abrogate le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
                12-duodecies. Le  risorse  di  cui  all'articolo  74,
          comma  1,  della  legge   23   dicembre   2000,   n.   388,
          limitatamente allo  stanziamento  relativo  all'anno  2010,
          possono essere utilizzate anche ai fini  del  finanziamento
          delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi  di
          previdenza    complementare    dei     dipendenti     delle
          amministrazioni pubbliche. 
                12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista.» 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 2, del citato  decreto
          del citato Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
          2013: 
                «Art. 4 (Indicatore della situazione  reddituale).  -
          Omissis. 
                2.  Il  reddito  di  ciascun  componente  il   nucleo
          familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
                  a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
                  b) redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o  a
          ritenuta a titolo d'imposta; 
                  c)  ogni  altra  componente  reddituale  esente  da
          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in
          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
                  d) i  proventi  derivanti  da  attivita'  agricole,
          svolte anche in forma  associata,  per  le  quali  sussiste
          l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
          fine va assunta la  base  imponibile  determinata  ai  fini
          dell'IRAP, al netto dei costi  del  personale  a  qualunque
          titolo utilizzato; 
                  e)   assegni   per   il   mantenimento   di   figli
          effettivamente percepiti; 
                  f)  trattamenti  assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a); 
                  g) redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),
          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base
          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
                  h)   il   reddito   figurativo   delle    attivita'
          finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
          complessivo  del  nucleo  familiare,  individuato   secondo
          quanto indicato all'articolo 5 con la sola  esclusione  dei
          depositi e conti correnti bancari  e  postali,  di  cui  al
          medesimo articolo 5, comma  4,  lettera  a),  il  tasso  di
          rendimento medio annuo  dei  titoli  decennali  del  Tesoro
          ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
          al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; 
                  i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),
          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento del reddito. 
                Omissis.» 
              - Si  riporta  l'articolo  36,  comma  6,  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   36   «Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo»: 
                «Art. 36 (Trattamento tributario). - Omissis. 
                6.  I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo non costituiscono  base  imponibile  ai  fini
          fiscali  fino  all'importo  complessivo   annuo   di   euro
          15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti
          compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso  concorre
          a formare il reddito del  percipiente  solo  per  la  parte
          eccedente tale importo. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»: 
                «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                  a) unita' da diporto: si intende  ogni  costruzione
          di qualunque tipo e  con  qualunque  mezzo  di  propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                  b)  unita'  utilizzata   a   fini   commerciali   -
          commercial  yacht:  si   intende   ogni   unita'   di   cui
          all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                  c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                  d) nave da diporto minore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di
          cui alla lettera e); 
                  e) nave da diporto minore storica: si intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,    misurata    secondo    la    norma    armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120  GT  ovvero  ((fino
          a)) 100 TSL, costruita in  data  anteriore  al  1º  gennaio
          1967; 
                  f) imbarcazione da diporto: si intende ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                  g) natante da diporto: si  intende  ogni  unita'  a
          remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                  h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno. 
                  h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
          da diporto a comando remoto  priva  a  bordo  di  personale
          adibito al comando. 
                Omissis.» 
              - Si riportano gli articoli 444 e  445  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.» 
                «Art. 445 (Effetti dell'applicazione  della  pena  su
          richiesta). - 1. La sentenza  prevista  dall'articolo  444,
          comma 2, quando la pena irrogata non superi i due  anni  di
          pena detentiva soli o  congiunti  a  pena  pecuniaria,  non
          comporta  la  condanna  al  pagamento   delle   spese   del
          procedimento [c.p.p. 535, 691] ne' l'applicazione  di  pene
          accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza  [c.p.  215],
          fatta  eccezione   della   confisca   nei   casi   previsti
          dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti  dal
          presente comma e'  fatta  salva  l'applicazione  del  comma
          1-ter. 
                1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444,  comma
          2,  anche  quando  e'  pronunciata  dopo  la  chiusura  del
          dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
          a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
          o amministrativi, compreso il giudizio  per  l'accertamento
          della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
          accessorie, non producono effetti le disposizioni di  leggi
          diverse  da  quelle  penali  che  equiparano  la   sentenza
          prevista dall'articolo  444,  comma  2,  alla  sentenza  di
          condanna. Salvo quanto previsto dal  primo  e  dal  secondo
          periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza  e'
          equiparata a una pronuncia di condanna. 
                1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena  di
          cui all'articolo 444, comma  2,  del  presente  codice  per
          taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
          320, 321, 322, 322-bis e  346-bis  del  codice  penale,  il
          giudice  puo'  applicare  le   pene   accessorie   previste
          dall'articolo 317-bis del codice penale. 
                2. Il reato e' estinto, ove sia  stata  irrogata  una
          pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.». 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 15  luglio  1966,
          n. 604 «Norma sui licenziamenti individuali»: 
                «Art.  7.  -  1.  Ferma  l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
                2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  datore
          di lavoro deve  dichiarare  l'intenzione  di  procedere  al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
                3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
                4. La comunicazione contenente l'invito si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
                5.  Le   parti   possono   essere   assistite   dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
                6. La procedura di cui al presente articolo non trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
                7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
                8.  Il   comportamento   complessivo   delle   parti,
          desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
                  9. In caso di legittimo e  documentato  impedimento
          del lavoratore a presenziare all'incontro di cui  al  comma
          3, la procedura puo'  essere  sospesa  per  un  massimo  di
          quindici giorni.» 
              - La rubrica dell'allegato  3  al  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159  del  2013,
          recita: 
                (Definizione  ai  fini  ISEE  della   condizione   di
          disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo
          1, comma 1, lett.  l);  articolo  6,  comma  3,  lett.  b);
          articolo 10, comma 7, lett. c)). 
              - Si  riporta  l'articolo  3  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: 
                «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo  familiare
          del richiedente e' costituito dai  soggetti  componenti  la
          famiglia anagrafica alla data di presentazione  della  DSU,
          fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
                2. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,
          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il
          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai
          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza
          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata
          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una
          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior
          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge
          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente
          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
                3. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei
          seguenti casi: 
                  a)  quando   e'   stata   pronunciata   separazione
          giudiziale   o   e'   intervenuta   l'omologazione    della
          separazione consensuale  ai  sensi  dell'articolo  711  del
          codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata
          la  separazione  ai  sensi  dell'articolo  126  del  codice
          civile; 
                  b) quando la  diversa  residenza  e'  consentita  a
          seguito dei provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  di  cui
          all'articolo 708 del codice di procedura civile; 
                  c) quando uno dei coniugi e'  stato  escluso  dalla
          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi
          dell'aricolo 333 del codice  civile,  il  provvedimento  di
          allontanamento dalla residenza familiare; 
                  d) quando si e' verificato  uno  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e
          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
                  e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
          in  sede  giurisdizionale  o   dalla   pubblica   autorita'
          competente in materia di servizi sociali. 
                4. Il figlio minore di anni 18 fa  parte  del  nucleo
          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che
          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo
          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella
          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento
          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato
          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del
          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio
          nucleo familiare. Il  minore  in  affidamento  e  collocato
          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'
          stante. 
                5.  Il  figlio  maggiorenne  non  convivente  con   i
          genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel  caso  non  sia
          coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo  familiare
          dei genitori. Nel caso i  genitori  appartengano  a  nuclei
          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di
          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei
          genitori, da lui identificato. 
                6. Il soggetto che si trova in convivenza  anagrafica
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a  se'
          stante, salvo che debba essere considerato  componente  del
          nucleo familiare del coniuge, ai  sensi  del  comma  2.  Il
          figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore  con  cui
          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima
          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio
          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello
          stesso nucleo familiare del genitore.»