Art. 21 
 
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25  della  legge  21  dicembre
                            1978, n. 845 
 
  1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  dopo  il
sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di  favorire  il
completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, le risorse di  cui  al  sesto  comma  possono
essere destinate anche alla copertura delle spese che gli  organi  di
controllo  abbiano  dichiarato,  anche  in  misura  forfettaria,  non
rimborsabili  a  valere  sui  suddetti  programmi  cofinanziati   dal
bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della  normativa
nazionale  vigente.  Restano  ferme  le   eventuali   responsabilita'
amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione  dei
fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto  comma  possono
essere, altresi', utilizzate  anche  a  copertura  di  oneri  per  il
supporto tecnico e operativo all'attuazione del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro
e formazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  25  della  legge  21  dicembre
          1978,  n.  845  «Legge-quadro  in  materia  di   formazione
          professionale»: 
                «Art. 25 (Istituzione di un Fondo  di  rotazione).  -
          Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al  Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041, un Fondo di rotazione. 
                Per la costituzione del Fondo di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
                A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, sono ridotte: 
                  1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                  2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                  3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
                  4) dal 4,30 al 4 per cento; 
                  5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
                Con la stessa decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
                I  due  terzi  delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
                La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
                Al fine di favorire  il  completamento  dei  progetti
          finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo
          9,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto  legislativo   14
          settembre 2015, n. 150, le risorse di cui  al  sesto  comma
          possono essere destinate anche alla copertura  delle  spese
          che gli organi di controllo abbiano  dichiarato,  anche  in
          misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui  suddetti
          programmi cofinanziati dal  bilancio  comunitario,  purche'
          sostenute nel rispetto della normativa  nazionale  vigente.
          Restano ferme le eventuali responsabilita'  amministrative,
          contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei  fondi
          europei e nazionali. Le  risorse  di  cui  al  sesto  comma
          possono essere, altresi', utilizzate anche a  copertura  di
          oneri per il supporto tecnico  e  operativo  all'attuazione
          del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  in
          materia di politiche attive del lavoro e formazione. 
                Alla  copertura  dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
                Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                Le somme di cui ai commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  "Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero  71/66/CEE  del  1
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».