Art. 22 
 
            Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale 
 
  1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in  fine  il
seguente periodo: «La maggiorazione  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  ove  l'altro  risulti
deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 
  2.  Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  le  risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli  oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo  29  dicembre
2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro  per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026,  12,6  milioni  di
euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di  13,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  11,9
milioni di euro per l'anno 2025, 12,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro  per
l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2029((,   si    provvede    mediante))    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 4, comma 8, e 6,  comma  8,
          del  decreto  legislativo   29   dicembre   2021   n.   230
          «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli  a
          carico, in attuazione della delega conferita al Governo  ai
          sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46»: 
                «Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno).
          - Omissis. 
                8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari
          di reddito da lavoro, e'  prevista  una  maggiorazione  per
          ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale  importo
          spetta in misura piena per  un  ISEE  pari  o  inferiore  a
          15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si  riduce
          gradualmente secondo gli importi indicati nella  tabella  1
          fino ad annullarsi in corrispondenza  di  un  ISEE  pari  a
          40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
          maggiorazione  non  spetta.  La  maggiorazione  di  cui  al
          presente comma e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico
          genitore lavoratore al momento  della  presentazione  della
          domanda, ove  l'altro  risulti  deceduto,  per  un  periodo
          massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del
          limite di godimento dell'assegno. 
                Omissis.» 
                «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda  ed
          erogazione del beneficio). - Omissis. 
                8.   Agli   oneri   derivanti   dal    riconoscimento
          dell'assegno  di  cui  agli  articoli  1,  2,  3,  4,  5  e
          all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5  milioni
          di euro per l'anno  2022,  18.222,2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 18.694,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
          18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0  milioni
          di euro per l'anno  2026,  19.316,0  milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro  per  l'anno  2028  e
          19.547,0 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2029
          si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS  provvede  al
          monitoraggio dei relativi oneri, anche in  via  prospettica
          sulla base delle domande pervenute e  accolte,  e  comunica
          mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze
          inviando entro il 10 del  mese  successivo  al  periodo  di
          monitoraggio,  la  rendicontazione  degli  oneri,  anche  a
          carattere prospettico, relativi alle domande accolte. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 203,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019»: 
                «Omissis. 
                203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
                Omissis.»