Art. 23 
 
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative  in  caso  di
           omesso versamento delle ritenute previdenziali 
 
  1. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre
1983, n. 638,  le  parole:  «da  euro  10.000  a  euro  50.000»  sono
sostituite dalle parole: «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte
l'importo omesso». 
  2. ((Per  le  violazioni  riferite  agli  omessi  versamenti  delle
ritenute previdenziali e assistenziali,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  1-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  463  del  1983,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo, per i  periodi  dal  1°
gennaio  2023)),  gli  estremi   della   violazione   devono   essere
notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24  novembre  1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo  anno  successivo  a  quello
dell'annualita' oggetto di violazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   2,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 «Misure urgenti  in
          materia previdenziale e sanitaria  e  per  il  contenimento
          della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della
          pubblica amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini»,
          convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre  1983,
          n. 638, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2. - Omissis. 
                1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di  cui  al
          comma 1, per un importo superiore a euro 10.000  annui,  e'
          punito con la reclusione fino a tre anni  e  con  la  multa
          fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e'  superiore  a
          euro 10.000 annui, si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da una volta e mezza a quattro  volte  l'importo
          omesso.  Il  datore  di  lavoro  non   e'   punibile,   ne'
          assoggettabile   alla   sanzione   amministrativa,   quando
          provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi  dalla
          contestazione o dalla notifica  dell'avvenuto  accertamento
          della violazione. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo  14  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»: 
                Art.  14  (Contestazione  e  notificazione).   -   La
          violazione, quando  e  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
                Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli
          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta
          giorni dall'accertamento. 
                Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
                Per la forma della contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni  caso  la  notificazione  puo'  esse
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
                Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo  comma  dell'articolo  22  per   il   giudizio   di
          opposizione. 
                L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»