((Art. 23 - bis 
 
 Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi 
 
  1. Al fine di  tutelare  le  posizioni  assicurative  dei  soggetti
iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori  autonomi
agricoli,  committenti  e  professionisti  iscritti   alla   gestione
separata dell'INPS,  per  i  quali  sono  stati  annullati  i  debiti
contributivi di  cui  all'articolo  1,  comma  222,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere  all'ente
previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo  3,  comma
9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  il  riconteggio  dei  debiti
annullati da saldare in soluzione unica o in  rate  mensili  di  pari
importo da versare entro il 31 dicembre 2023. 
  2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui  al
comma 1 sono definiti dall'INPS. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai  debiti  contributivi  annullati  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  0,97
milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni  di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta l'articolo 1, comma 222,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025»: 
                «Omissis. 
                222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
          aprile 2023, i debiti di  importo  residuo,  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, fino a mille  euro,
          comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
          a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
          agli agenti della riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31
          dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle  agenzie
          fiscali e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  ancorche'
          compresi  nelle  definizioni  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184  a  198,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Ai  fini  del  conseguente
          discarico, senza oneri amministrativi  a  carico  dell'ente
          creditore, e  dell'eliminazione  dalle  relative  scritture
          patrimoniali, l'agente  della  riscossione  trasmette  agli
          enti interessati, entro  il  30  settembre  2023,  l'elenco
          delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in  via
          telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di  cui
          all'allegato  1  al  decreto  direttoriale  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno  2015.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli  enti  creditori,
          sulla  base   dell'elenco   trasmesso   dall'agente   della
          riscossione, adeguano le  proprie  scritture  contabili  in
          ossequio  ai   rispettivi   principi   contabili   vigenti,
          deliberando i necessari provvedimenti  volti  a  compensare
          gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
          annullamento. Restano definitivamente  acquisite  le  somme
          versate anteriormente alla data dell'annullamento. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo  3,  comma  9,  della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  «Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare»: 
                «Art.   3   (Disposizioni    diverse    in    materia
          assistenziale e previdenziale). - Omissis. 
                9. Le contribuzioni di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 
                  a) dieci anni per le  contribuzioni  di  pertinenza
          del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e  delle  altre
          gestioni   pensionistiche   obbligatorie,    compreso    il
          contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis,  comma
          2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  1°  giugno  1991,  n.  166,  ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere  dal  1°
          gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi  i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; 
                  b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni  di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre
          2018, n. 119 «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e
          finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 13: 
                «Art. 4  (Stralcio  dei  debiti  fino  a  mille  euro
          affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
          1. I debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di  cui  all'articolo  3,  sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Gli  enti
          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente
          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili
          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli
          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e
          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
          data della comunicazione. 
                2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
                  a) le somme  versate  anteriormente  alla  data  di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto    restano
          definitivamente acquisite; 
                  b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto   sono   imputate   alle   rate   da
          corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
          definizione agevolata anteriormente al versamento,  ovvero,
          in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e,  in  assenza
          anche  di  questi  ultimi,  sono   rimborsate,   ai   sensi
          dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112.  A  tal  fine,
          l'agente  della  riscossione  presenta  all'ente  creditore
          richiesta  di  restituzione   delle   somme   eventualmente
          riscosse dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31  dicembre  2018,  riversate  ai  sensi
          dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
          1999. In caso di mancata erogazione nel termine di  novanta
          giorni  dalla  richiesta,  l'agente  della  riscossione  e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da riversare. 
                3. Per il  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
          ai sensi del comma 1, concernenti  i  carichi  erariali  e,
          limitatamente alle spese  maturate  negli  anni  2000-2013,
          quelli dei comuni,  l'agente  della  riscossione  presenta,
          entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base   dei   crediti
          risultanti dal proprio bilancio  al  31  dicembre  2018,  e
          fatte  salve  le  anticipazioni   eventualmente   ottenute,
          apposita  richiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Il rimborso e'  effettuato,  a  decorrere  dal  30
          giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico  del
          bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
          e' presentata  al  singolo  ente  creditore,  che  provvede
          direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo  caso
          le  anticipazioni  eventualmente  ottenute,  con  oneri   a
          proprio carico e con le modalita' e  nei  termini  previsti
          dal secondo periodo. 
                4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b)  e  c),  nonche'  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  all'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione.»