((Art. 25 - bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  prepensionamento  per  i   giornalisti
           dipendenti da imprese del settore dell'editoria 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di  euro  4
milioni per ciascuno degli anni dal  2024  al  2027  e  di  euro  2,8
milioni per  l'anno  2028,  che  costituisce  tetto  di  spesa,  alle
medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2  e  2-bis,  del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024  al
2027 e 2,8 milioni di euro per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo  1,
comma 616, lettera a), della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  con
riferimento alla quota spettante alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 498,  della  legge  27
          dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «Omissis. 
                498. Al fine di sostenere l'accesso  anticipato  alla
          pensione  per   i   giornalisti   professionisti   iscritti
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
          italiani  (INPGI)  dipendenti  dalle  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie  di
          stampa  a  diffusione  nazionale,  in  applicazione   della
          disciplina di cui all'articolo 37,  comma  1,  lettera  b),
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la  spesa
          nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  dal  2021  al  2027,  che
          costituisce tetto di spesa,  con  conseguente  aumento  dei
          limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis,  comma  7,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere
          annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti  di
          pensione anticipata e'  rimborsato  all'Istituto  ai  sensi
          dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n.  416
          del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del  presente
          comma si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto
          legislativo 15 maggio 2017, n.  69,  recante  «Disposizioni
          per l'incremento  dei  requisiti  e  la  ridefinizione  dei
          criteri  per  l'accesso  ai  trattamenti  di  pensione   di
          vecchiaia   anticipata   dei   giornalisti   e    per    il
          riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici,
          in attuazione dell'articolo 2, commi 4  e  5,  lettera  a),
          della legge 26 ottobre 2016, n. 198»: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  materia   di   esodo   e
          prepensionamento). - Omissis. 
                2. I  trattamenti  di  vecchiaia  anticipata  di  cui
          all'articolo 37,comma 1, lettera b), della legge  5  agosto
          1981,  n.  416,  sono  erogati  in  favore  di  giornalisti
          dipendenti da aziende che abbiano presentato  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al
          31   dicembre   2019,   piani   di    riorganizzazione    o
          ristrutturazione aziendale  che  prevedono  la  contestuale
          assunzione, nel rapporto minimo di  un'assunzione  a  tempo
          indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta'
          non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso
          di competenze professionali coerenti con  la  realizzazione
          dei  programmi  di  rilancio,  riconversione   digitale   e
          sviluppo aziendale, come individuate  dai  predetti  piani,
          ovvero di giornalisti che abbiano gia' in  essere,  con  la
          stessa azienda o  con  azienda  facente  capo  al  medesimo
          gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui  agli
          articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in  forma
          di collaborazione coordinata e continuativa. 
                2-bis.  L'instaurazione   di   rapporti   di   lavoro
          dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e  seguenti
          del  codice  civile,  anche  in  forma  di   collaborazione
          coordinata e  continuativa,  ovvero  la  sottoscrizione  di
          contratti per la  cessione  del  diritto  d'autore,  con  i
          giornalisti  che  abbiano  optato  per  i  trattamenti   di
          vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la  revoca
          del finanziamento  concesso,  anche  nel  caso  in  cui  il
          rapporto di lavoro sia instaurato  con  un'azienda  diversa
          facente capo al medesimo gruppo editoriale.» 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 26 ottobre  2016,
          n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la
          ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
          settore  dell'editoria  e  dell'emittenza   radiofonica   e
          televisiva   locale,   della    disciplina    di    profili
          pensionistici dei giornalisti e della composizione e  delle
          competenze  del   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
          all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
          liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
          nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
          informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
          la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
          acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
          nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
          campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
                2. Nel Fondo  confluiscono:  a)  le  risorse  statali
          destinate  alle  diverse  forme  di  sostegno  all'editoria
          quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse
          disponibili del Fondo straordinario per gli  interventi  di
          sostegno all'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  261,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali
          destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in  ambito
          locale, iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  c)  una  quota,
          fino ad un importo massimo  di  100  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2017 e 2018, delle eventuali  maggiori  entrate  versate  a
          titolo di canone di abbonamento alla  televisione,  di  cui
          all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
          legge  28  dicembre   2015,   n.   208,   come   sostituita
          dall'articolo 10, comma 1,  della  presente  legge;  d)  le
          somme derivanti dal gettito annuale  di  un  contributo  di
          solidarieta'  pari  allo  0,1   per   cento   del   reddito
          complessivo dei seguenti soggetti passivi  dell'imposta  di
          cui all'articolo 73  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari  della  raccolta
          pubblicitaria sulla stampa quotidiana  e  periodica  e  sui
          mezzi  di  comunicazione  radiotelevisivi  e  digitali;  2)
          societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e  della
          comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria  diretta,
          in  tale  caso  calcolandosi  il  reddito  complessivo  con
          riguardo  alla  parte   proporzionalmente   corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3)  altri
          soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione  nel
          mercato  della  pubblicita'   attraverso   la   ricerca   e
          l'acquisto, per conto di  terzi,  di  spazi  sui  mezzi  di
          informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti  i
          tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 
                3. Le somme di cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinate al Fondo. 
                4.  Il  Fondo  e'  annualmente   ripartito   tra   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo  economico,  per  gli  interventi  di   rispettiva
          competenza, sulla base dei criteri  stabiliti  con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Le somme  non  impegnate  in
          ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le
          risorse di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  2  sono
          comunque  ripartite  al   50   per   cento   tra   le   due
          amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
          cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
          delle proporzioni esistenti tra  le  risorse  destinate  al
          sostegno dell'editoria  quotidiana  e  periodica  e  quelle
          destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a  livello
          locale. Il decreto di cui al primo periodo  puo'  prevedere
          che una determinata percentuale del Fondo sia destinata  al
          finanziamento   di   progetti   comuni   che    incentivino
          l'innovazione   dell'offerta    informativa    nel    campo
          dell'informazione   digitale    attuando    obiettivi    di
          convergenza multimediale. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   di   tali
          finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale il decreto puo' comunque essere  adottato.
          Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente il testo alle Camere con le sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
          osservazioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il   decreto   puo'
          comunque essere adottato. 
                5. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 616,  della  legge  30
          dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «Omissis. 
                616. Al fine di semplificare le  procedure  contabili
          di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello  stabile
          incremento delle entrate versate  a  titolo  di  canone  di
          abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
          3  del  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:  a)
          quanto a 110  milioni  di  euro  annui,  al  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione   istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera c), della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  Nel
          predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse  iscritte
          nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico relative ai contributi in favore delle  emittenti
          radiofoniche e televisive  in  ambito  locale;  b)  per  la
          restante quota, alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
          Spa, ferme restando le somme delle entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche finalita', sulla base dei  dati  del  rendiconto
          del pertinente capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
          Stato dell'anno precedente a quello di accredito. 
                Omissis.»