Art. 26 
 
Semplificazioni  in  materia  di  informazioni  e  di   obblighi   di
            pubblicazione in merito al rapporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio  1997  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le
informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e  r),
possono  essere  comunicate  al  lavoratore,  e  il  relativo   onere
ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o  del
contratto  collettivo,  anche  aziendale,  che  ne  disciplina   ((le
materie»;)) 
    b) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della semplificazione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il  datore
di lavoro e' tenuto a consegnare  o  a  mettere  a  disposizione  del
personale, anche mediante pubblicazione sul  sito  web,  i  contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali
regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro». 
  2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo  26  maggio  1997  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro
o il  committente  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a  informare  il
lavoratore dell'utilizzo di sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni  rilevanti
ai fini della assunzione  o  del  conferimento  dell'incarico,  della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione
di  compiti  o   mansioni   nonche'   indicazioni   incidenti   sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni  e  l'adempimento  delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»; 
    b) il comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  Gli  obblighi
informativi di cui al presente articolo non si applicano  ai  sistemi
protetti da segreto industriale e commerciale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli  1  e  1-bis,  del  decreto
          legislativo  26  maggio  1997,  n.  152  «Attuazione  della
          direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo  del  datore  di
          lavoro  di  informare  il   lavoratore   delle   condizioni
          applicabili al contratto o al  rapporto  di  lavoro»,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro).  -  1.
          Il  datore  di  lavoro  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a
          comunicare al lavoratore, secondo le modalita'  di  cui  al
          comma 2, le seguenti informazioni: 
                  a) l'identita' delle parti ivi compresa quella  dei
          co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e  31,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276; 
                  b) il luogo di lavoro. In mancanza di un  luogo  di
          lavoro fisso o predominante, il datore di  lavoro  comunica
          che il lavoratore e'  occupato  in  luoghi  diversi,  o  e'
          libero di determinare il proprio luogo di lavoro; 
                  c) la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
                  d)  l'inquadramento,  il  livello  e  la  qualifica
          attribuiti   al   lavoratore   o,   in   alternativa,    le
          caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; 
                  e) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
                  f) la tipologia di rapporto di  lavoro,  precisando
          in caso di rapporti a  termine  la  durata  prevista  dello
          stesso; 
                  g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia  di
          somministrazione  di  lavoro,  l'identita'  delle   imprese
          utilizzatrici, quando e non appena e' nota; 
                  h) la durata del periodo di prova, se previsto; 
                  i) il diritto a ricevere la formazione erogata  dal
          datore di lavoro, se prevista; 
                  l) la durata del congedo per ferie,  nonche'  degli
          altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
          cio' non puo' essere indicato  all'atto  dell'informazione,
          le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi; 
                  m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
          in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; 
                  n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
          il  compenso  e  i  relativi  elementi   costitutivi,   con
          l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento; 
                  o) la programmazione dell'orario normale di  lavoro
          e le eventuali condizioni relative al lavoro  straordinario
          e alla sua retribuzione, nonche'  le  eventuali  condizioni
          per i cambiamenti di  turno,  se  il  contratto  di  lavoro
          prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto  o
          in gran parte prevedibile; 
                  p) se il  rapporto  di  lavoro,  caratterizzato  da
          modalita'  organizzative  in  gran  parte   o   interamente
          imprevedibili, non prevede  un  orario  normale  di  lavoro
          programmato, il datore  di  lavoro  informa  il  lavoratore
          circa: 
                    1)  la  variabilita'  della  programmazione   del
          lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
          la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
          garantite; 
                    2) le ore e i giorni di  riferimento  in  cui  il
          lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 
                    3) il  periodo  minimo  di  preavviso  a  cui  il
          lavoratore ha diritto prima dell'inizio  della  prestazione
          lavorativa e,  ove  cio'  sia  consentito  dalla  tipologia
          contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine  entro
          cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico; 
                  q)  il  contratto  collettivo,   anche   aziendale,
          applicato al rapporto di lavoro,  con  l'indicazione  delle
          parti che lo hanno sottoscritto; 
                  r)  gli  enti  e  gli  istituti  che   ricevono   i
          contributi previdenziali e assicurativi dovuti  dal  datore
          di lavoro e qualunque forma di  protezione  in  materia  di
          sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; 
                  s)  gli  elementi  previsti   dall'articolo   1-bis
          qualora le modalita' di esecuzione della prestazione  siano
          organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
          monitoraggio automatizzati. 
                2. L'obbligo di informazione di cui  al  comma  1  e'
          assolto  mediante  la  consegna  al  lavoratore,   all'atto
          dell'instaurazione  del  rapporto   di   lavoro   e   prima
          dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente: 
                  a) del contratto individuale di lavoro redatto  per
          iscritto; 
                  b) della copia della comunicazione di instaurazione
          del rapporto  di  lavoro  di  cui  all'articolo  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
                3. Le informazioni di cui al  comma  1  eventualmente
          non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
          b), sono in ogni caso fornite per  iscritto  al  lavoratore
          entro  i   sette   giorni   successivi   all'inizio   della
          prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
          g),  i),  l),  m),  q)  e  r)  possono  essere  fornite  al
          lavoratore entro  un  mese  dall'inizio  della  prestazione
          lavorativa. 
                4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
          della  scadenza  del  termine  di  un   mese   dalla   data
          dell'instaurazione, al lavoratore deve  essere  consegnata,
          al  momento  della  cessazione  del  rapporto  stesso,  una
          dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui  al
          comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
                5. Agli  obblighi  informativi  di  cui  al  presente
          articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita',  anche
          il committente nell'ambito dei rapporti di  lavoro  di  cui
          all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
          rapporti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
          prestazione occasionale  di  cui  all'articolo  54-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
          i), l), m), n), o)  e  r),  possono  essere  comunicate  al
          lavoratore, e il  relativo  onere  ritenersi  assolto,  con
          l'indicazione del riferimento  normativo  o  del  contratto
          collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. 
                6.  Le  disposizioni  normative   e   dei   contratti
          collettivi nazionali relative alle informazioni che  devono
          essere comunicate dai datori di lavoro sono  disponibili  a
          tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
          e  facilmente  accessibile,  tramite   il   sito   internet
          istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
          sono rese disponibili  tramite  il  sito  del  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
                6-bis.   Ai   fini   della   semplificazione    degli
          adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
          uniformita' delle comunicazioni, il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto  a  consegnare  o  a  mettere  a  disposizione   del
          personale, anche mediante pubblicazione  sul  sito  web,  i
          contratti collettivi nazionali, territoriali  e  aziendali,
          nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili  al
          rapporto di lavoro. 
                7. Ai lavoratori  marittimi  e  ai  lavoratori  della
          pesca non si applicano le disposizioni di cui al  comma  1,
          lettere p) e r). 
                8. Le informazioni di cui al comma 1 sono  conservate
          e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro  ne
          conserva la prova della trasmissione o della ricezione.» 
                «Art. 1-bis) (Ulteriori obblighi informativi nel caso
          di  utilizzo  di  sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
          automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o  il  committente
          pubblico e privato e'  tenuto  a  informare  il  lavoratore
          dell'utilizzo di  sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
          integralmente automatizzati deputati a fornire  indicazioni
          rilevanti ai  fini  della  assunzione  o  del  conferimento
          dell'incarico,  della  gestione  o  della  cessazione   del
          rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
          nonche'  indicazioni  incidenti  sulla   sorveglianza,   la
          valutazione,   le   prestazioni   e   l'adempimento   delle
          obbligazioni  contrattuali  dei  lavoratori.  Resta   fermo
          quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300. 
                2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui  al
          comma 1, il datore di lavoro o il committente e'  tenuto  a
          fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di  cui
          all'   articolo   1,   prima   dell'inizio   dell'attivita'
          lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni: 
                  a) gli aspetti del rapporto  di  lavoro  sui  quali
          incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1; 
                  b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di  cui  al
          comma 1; 
                  c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
          al comma 1; 
                  d) le categorie di dati e  i  parametri  principali
          utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
          comma  1,  inclusi  i  meccanismi  di   valutazione   delle
          prestazioni; 
                  e) le misure di controllo adottate per le decisioni
          automatizzate, gli eventuali processi di  correzione  e  il
          responsabile del sistema di gestione della qualita'; 
                  f)  il  livello  di   accuratezza,   robustezza   e
          cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le  metriche
          utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
          potenzialmente discriminatori delle metriche stesse. 
                3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o  territoriali,   ha
          diritto di accedere  ai  dati  e  di  richiedere  ulteriori
          informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
          datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
          i dati richiesti e a rispondere per iscritto  entro  trenta
          giorni. 
                4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
          integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
          in merito alla sicurezza dei  dati  e  l'aggiornamento  del
          registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
          comma  1,  incluse   le   attivita'   di   sorveglianza   e
          monitoraggio. Al  fine  di  verificare  che  gli  strumenti
          utilizzati per lo svolgimento della prestazione  lavorativa
          siano conformi alle disposizioni previste  dal  Regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente
          effettuano  un'analisi  dei  rischi   e   una   valutazione
          d'impatto   degli   stessi   trattamenti,   procedendo    a
          consultazione preventiva del Garante per la protezione  dei
          dati  personali  ove  sussistano  i  presupposti   di   cui
          all'articolo 36 del Regolamento medesimo. 
                5. I lavoratori, almeno 24 ore prima,  devono  essere
          informati per iscritto di  ogni  modifica  incidente  sulle
          informazioni fornite ai sensi del comma  2  che  comportino
          variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro. 
                6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a  5
          del presente articolo devono essere comunicati  dal  datore
          di  lavoro  o  dal  committente  ai  lavoratori   in   modo
          trasparente,  in  formato  strutturato,  di  uso  comune  e
          leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
          medesime informazioni e dati deve essere  effettuata  anche
          alle  rappresentanze  sindacali   aziendali   ovvero   alla
          rappresentanza  sindacale  unitaria  e,  in  assenza  delle
          predette  rappresentanze,  alle  sedi  territoriali   delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  Il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato  nazionale
          del  lavoro  possono  richiedere  la  comunicazione   delle
          medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 
                7.  Gli  obblighi  informativi  di  cui  al  presente
          articolo gravano  anche  sul  committente  nell'ambito  dei
          rapporti di lavoro di  cui  all'articolo  409,  n.  3,  del
          codice di procedura civile e di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
                8.  Gli  obblighi  informativi  di  cui  al  presente
          articolo non si applicano ai sistemi  protetti  da  segreto
          industriale e commerciale.». 
              - Si riporta l'articolo 4, della legge 20 maggio  1970,
          n. 300 "Norme sulla tutela della liberta'  e  dignita'  dei
          lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e   dell'attivita'
          sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»: 
                «Art. 4 (Impianti audiovisivi e  altri  strumenti  di
          controllo). - 1.  Gli  impianti  audiovisivi  e  gli  altri
          strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilita'   di
          controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori  possono
          essere impiegati esclusivamente per esigenze  organizzative
          e produttive, per la sicurezza del lavoro e per  la  tutela
          del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
          accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
          unitaria o dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  In
          alternativa, nel caso  di  imprese  con  unita'  produttive
          ubicate in diverse province della stessa regione ovvero  in
          piu' regioni, tale  accordo  puo'  essere  stipulato  dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  In   mancanza   di
          accordo, gli impianti e  gli  strumenti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  installati  previa  autorizzazione
          delle  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro o, in alternativa, nel caso di  imprese  con  unita'
          produttive dislocate negli ambiti  di  competenza  di  piu'
          sedi territoriali,  della  sede  centrale  dell'Ispettorato
          nazionale del lavoro.  I  provvedimenti  di  cui  al  terzo
          periodo sono definitivi. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica
          agli strumenti utilizzati dal  lavoratore  per  rendere  la
          prestazione lavorativa e agli  strumenti  di  registrazione
          degli accessi e delle presenze. 
                3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e  2
          sono utilizzabili a tutti i fini connessi  al  rapporto  di
          lavoro a condizione che sia  data  al  lavoratore  adeguata
          informazione delle modalita' d'uso  degli  strumenti  e  di
          effettuazione  dei  controlli  e  nel  rispetto  di  quanto
          disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»