Art. 28 
 
        Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro  diretto  coinvolgimento  nelle
diverse ((attivita' statutarie anche produttive  e  nelle  iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni
di cui al presente comma)), e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un apposito  fondo  finalizzato  al  riconoscimento  di  un
contributo  in  favore  degli  enti  del   Terzo   settore   di   cui
all'((articolo 4 del codice di cui al decreto)) legislativo 3  luglio
2017,  n.  117,  delle  organizzazioni  di   volontariato   e   delle
associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel   processo   di
trasmigrazione  di  cui  all'articolo   54   del   predetto   decreto
legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460,  iscritte  nella  relativa  anagrafe,  per  ogni   persona   con
disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai  sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31  dicembre  2023,  per  lo
svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo  di  cui  al
presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel
limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme  non
utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del ((decreto-legge)) 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle  amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Le modalita' di ammissione, quantificazione  ed  erogazione  del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle  domande,
nonche' le procedure di  controllo  sono  definiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per  le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 1° marzo 2024. 
  3. Per le operazioni relative alla gestione del  fondo  di  cui  al
comma  1   e   all'erogazione   dei   contributi,   l'amministrazione
interessata procede  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  e  con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. 
  4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 54 del decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  «Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106»: 
                «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
                2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
                3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
          fabbricerie di cui all'articolo 72 della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, le norme del presente  decreto  si  applicano
          limitatamente  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 5, nonche' delle eventuali  attivita'  diverse
          di cui all'articolo 6 a condizione che per  tali  attivita'
          adottino un  regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o
          scrittura privata autenticata, che,  ove  non  diversamente
          previsto ed in ogni caso nel  rispetto  della  struttura  e
          della finalita'  di  tali  enti,  recepisca  le  norme  del
          presente  Codice  e  sia  depositato  nel  Registro   unico
          nazionale del Terzo settore. Per  lo  svolgimento  di  tali
          attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato  e
          devono essere tenute separatamente le  scritture  contabili
          di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
          destinato sono indicati nel  regolamento,  anche  con  atto
          distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
          relazione alle attivita' di cui agli articoli 5  e  6,  gli
          enti religiosi civilmente riconosciuti ((e  le  fabbricerie
          di cui all'articolo  72  della  legge  n.  222  del  1985))
          rispondono nei limiti del patrimonio destinato.  Gli  altri
          creditori dell'ente  religioso  civilmente  riconosciuto  o
          della fabbriceria non possono far valere alcun diritto  sul
          patrimonio destinato allo svolgimento  delle  attivita'  di
          cui ai citati articoli 5 e 6.» 
                «Art. 54 (Trasmigrazione dei registri  esistenti).  -
          1.  Con  il  decreto  di  cui   all'articolo   53   vengono
          disciplinate  le  modalita'  con  cui  gli  enti   pubblici
          territoriali provvedono  a  comunicare  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore i dati in loro  possesso  degli
          enti   gia'   iscritti   nei   registri   speciali    delle
          organizzazioni di  volontariato  e  delle  associazioni  di
          promozione  sociale   esistenti   al   giorno   antecedente
          l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti  del
          Terzo settore. 
                2. Gli uffici del Registro unico nazionale del  Terzo
          settore, ricevute le informazioni  contenute  nei  predetti
          registri, provvedono entro centottanta giorni a  richiedere
          agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti  e
          a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
          Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto  del
          periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e  il  15  settembre
          2022. 
                3. L'omessa trasmissione  delle  informazioni  e  dei
          documenti richiesti agli enti del Terzo  settore  ai  sensi
          del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
          mancata iscrizione nel Registro unico nazionale  del  Terzo
          settore. 
                4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma  2
          gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
          a  beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla   rispettiva
          qualifica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104, comma  3,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
                «Art. 104 (Assistenza e servizi per la  disabilita').
          - Omissis. 
                3. Al fine  di  garantire  misure  di  sostegno  alle
          strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle
          normative  regionali,  a   carattere   socio-assistenziale,
          socio-educativo,    polifunzionale,    socio-occupazionale,
          sanitario e socio-sanitario per  persone  con  disabilita',
          che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID
          19 devono affrontare gli oneri derivanti  dall'adozione  di
          sistemi di protezione del personale e degli  utenti,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'  istituito  un  Fondo  denominato  "Fondo   di
          sostegno per le strutture semiresidenziali per persone  con
          disabilita'" volto  a  garantire  ((la  concessione  di  un
          indennizzo)) agli enti gestori delle medesime strutture  di
          cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di  40
          milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio,  da
          adottare entro quaranta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le
          modalita' di attribuzione dell'indennizzo  di  cui  periodo
          precedente. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali»: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. 
                Omissis.