((Art. 29 
 
Estensione  del  parametro  della  differenza   retributiva   per   i
  lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di  interesse
generale di cui all'articolo 5,  comma  1,  il  rapporto  di  cui  al
periodo precedente e' stabilito in uno a dodici"; 
  b)  all'ultimo  periodo,  le  parole:  "di  tale  parametro"   sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".  2.  All'articolo  8,
comma 3, lettera b), del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117,  le  parole:  ",  lettere  b),  g)  o  h)"  sono
soppresse. 
  3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ",  lettere  b),
g) o h)" sono soppresse; 
  b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente:  "In  presenza  di  comprovate  esigenze   attinenti   alla
necessita'  di  acquisire  specifiche  competenze   ai   fini   dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo
2, il rapporto di cui al periodo precedente e'  stabilito  in  uno  a
dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di  tale  parametro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 16, comma  1,  e  l'articolo  8
          comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,  n.  106»,
          come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore). -  1.
          I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto  ad
          un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
          previsto dai contratti collettivi di  cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  In  ogni
          caso, in ciascun ente  del  Terzo  settore,  la  differenza
          retributiva  tra  lavoratori  dipendenti  non  puo'  essere
          superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla  base
          della retribuzione annua lorda. In presenza  di  comprovate
          esigenze attinenti alla necessita' di acquisire  specifiche
          competenze ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'  di
          interesse generale di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  il
          rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a
          dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto
          di tali  parametri  nel  proprio  bilancio  sociale  o,  in
          mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. 
                Omissis.» 
                «Art. 8 (Destinazione del patrimonio  ed  assenza  di
          scopo di lucro). - Omissis. 
                3. Ai sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  2,  si
          considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: 
                  Omissis. 
                  b) la corresponsione  a  lavoratori  subordinati  o
          autonomi di retribuzioni o compensi superiori del  quaranta
          per cento rispetto  a  quelli  previsti,  per  le  medesime
          qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
          del decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  salvo
          comprovate esigenze attinenti alla necessita' di  acquisire
          specifiche  competenze  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di interesse  generale  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo  3,  comma  2,  lettera  b),  e
          l'articolo 13, comma 1, del decreto  legislativo  3  luglio
          2017, n. 112 «Revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera
          c) della legge 6 giugno  2016,  n.  106»,  come  modificati
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - Omissis. 
                  b) la corresponsione ai  lavoratori  subordinati  o
          autonomi di retribuzioni o compensi superiori del  quaranta
          per cento rispetto  a  quelli  previsti,  per  le  medesime
          qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
          del decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  salvo
          comprovate esigenze attinenti alla necessita' di  acquisire
          specifiche  competenze  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di interesse  generale  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1. 
                Omissis.» 
                «Art.  13  (Lavoro  nell'impresa  sociale).  -  1.  I
          lavoratori  dell'impresa  sociale  hanno  diritto   ad   un
          trattamento economico e normativo non  inferiore  a  quello
          previsto dai contratti collettivi di  cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  In  ogni
          caso, la differenza retributiva tra  lavoratori  dipendenti
          dell'impresa sociale non puo' essere superiore al  rapporto
          uno ad otto, da calcolarsi sulla  base  della  retribuzione
          annua lorda. 
                In presenza di  comprovate  esigenze  attinenti  alla
          necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello
          svolgimento delle attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e'
          stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali  danno  conto
          del  rispetto  di  tali  parametri  nel  proprio   bilancio
          sociale. 
                Omissis.»