((Art. 29 Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici"; b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri". 2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse. 3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse; b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 16, comma 1, e l'articolo 8 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificati dalla presente legge: «Art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore). - 1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. Omissis.» «Art. 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro). - Omissis. 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: Omissis. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1. Omissis.» - Si riporta l'articolo 3, comma 2, lettera b), e l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - Omissis. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1. Omissis.» «Art. 13 (Lavoro nell'impresa sociale). - 1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale. Omissis.»