Art. 3 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio  economico  dell'Assegno  di  inclusione,  su  base
annua, e' composto da una integrazione del  reddito  familiare,  come
definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000  annui,
ovvero di euro 7.560 annui se il  nucleo  familiare  e'  composto  da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di
eta' pari o superiore a  67  anni  e  da  altri  familiari  tutti  in
condizioni  di  disabilita'   grave   o   di   non   autosufficienza,
moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro   della   scala   di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.  Il  beneficio  economico
e', altresi', composto da una integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del  canone
annuo previsto nel ((contratto di locazione)), come  dichiarato  ((ai
fini dell'ISEE)), fino ad un massimo di euro 3.360 annui,  ovvero  di
1.800 euro annui se il nucleo familiare e' composto da persone  tutte
di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta'  pari  o
superiore a 67 anni e da  altri  familiari  tutti  in  condizioni  di
disabilita' grave o di non  autosufficienza.  Tale  integrazione  non
rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2). 
  2. Il beneficio ((economico)) e' erogato mensilmente per un periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e puo'  essere  rinnovato,
previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici  mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista
la sospensione di un mese. 
  3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura
come sussidio di sostentamento a  persone  comprese  nell'elenco  dei
poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile. 
  4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,  inferiore  ad
euro 480  annui,  fatto  salvo  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2. 
  5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente  da  parte
di  uno  o  piu'   componenti   il   nucleo   familiare   nel   corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione,  il  maggior  reddito  da
lavoro percepito  non  concorre  alla  determinazione  del  beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro  lordi  annui.  Sono
comunicati  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   di
seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite  massimo
con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro  eccedente
la soglia concorre alla determinazione  del  beneficio  economico,  a
decorrere dal mese successivo a quello  della  variazione  e  fino  a
quando il maggior reddito non  e'  recepito  nell'ISEE  per  l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro  dipendente  e'  desunto
dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita'
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS  entro  trenta  giorni
dall'avvio della medesima secondo modalita'  definite  dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione del  sistema  informativo  di
cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di  trenta  giorni
dall'avvio  della  attivita',  come  desumibile  dalle  comunicazioni
obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore  sia
stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto ((che  non
si sia ottemperato a tale obbligo)) e comunque  non  oltre  tre  mesi
dall'avvio  dell'attivita',  decorsi  i  quali  ((il   diritto   alla
prestazione decade)). 
  6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro  autonomo,  svolta
sia in forma individuale che di partecipazione, da  parte  di  uno  o
piu'  componenti  il  nucleo  familiare  nel  corso   dell'erogazione
dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS  entro  il  giorno
antecedente  all'inizio  della  stessa  a  pena  di   decadenza   dal
beneficio,  secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette
l'informazione  a  disposizione  del  sistema  informativo   di   cui
all'articolo 5. Il reddito e' individuato  secondo  il  principio  di
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le  spese
sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed  e'  comunicato  entro  il
quindicesimo  giorno  successivo  al  termine  di  ciascun  trimestre
dell'anno. A titolo  di  incentivo,  il  beneficiario  fruisce  senza
variazioni  dell'Assegno  di  inclusione  per   le   due   mensilita'
successive a quella di  variazione  della  condizione  occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il  beneficio  e'
successivamente aggiornato ogni trimestre  avendo  a  riferimento  il
trimestre precedente, e il reddito concorre per  la  parte  eccedente
3.000 euro lordi annui. 
  7. In caso di partecipazione a  percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque
denominati, o di accettazione di offerte di lavoro  anche  di  durata
inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio  previsto  dal
presente articolo e' riconosciuta entro il limite  massimo  annuo  di
3.000 euro lordi. 
  8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni
caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i  requisiti  di  accesso
alla misura e ((per il suo mantenimento)), a pena  di  decadenza  dal
beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo. 
  9. In caso  di  trattamenti  pensionistici  intervenuti  nel  corso
dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione  reddituale
degli interessati e' corrispondentemente  aggiornata  ai  fini  della
determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei  casi
di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6. 
  10. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un  mese  dalla
variazione, a pena di  decadenza  dal  beneficio,  una  dichiarazione
sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni  in
ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio
e all'aggiornamento della misura ((da parte dell'INPS)). 
  11. Ai beneficiari dell'Assegno  di  inclusione  si  applicano  gli
obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre
2022, n. 197. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 34, terzo  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601
          «Disciplina delle agevolazioni tributarie»: 
                «Art. 34 (Altre agevolazioni). - Omissis. 
                I sussidi corrisposti dallo Stato, e  da  altri  enti
          pubblici a titolo assistenziale  sono  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui
          redditi nei confronti dei percipienti. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 545  del  Codice  di  procedura
          civile: 
                «Art. 545  (Crediti  impignorabili).  -  Non  possono
          essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause
          di alimenti, e sempre con l'autorizzazione  del  presidente
          del tribunale o di un giudice da  lui  delegato  e  per  la
          parte dal medesimo determinata mediante decreto. 
                Non  possono  essere  pignorati  crediti  aventi  per
          oggetto sussidi di grazia  o  di  sostentamento  a  persone
          comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti  per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
                Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
                Tali somme possono essere pignorate nella  misura  di
          un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province  e
          ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
                Il pignoramento  per  il  simultaneo  concorso  delle
          cause indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre
          alla meta' dell'ammontare delle somme predette. 
                Restano in  ogni  caso  ferme  le  altre  limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
                Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
          corrispondente  al  doppio  della  misura  massima  mensile
          dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, dal quarto e  dal  quinto  comma  nonche'  dalle
          speciali disposizioni di legge. 
                Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
                Il  pignoramento  eseguito  sulle  somme  di  cui  al
          presente articolo in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i
          limiti previsti dallo stesso e dalle speciali  disposizioni
          di  legge  e'  parzialmente  inefficace.  L'inefficacia  e'
          rilevata dal giudice anche d'ufficio.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 316,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025»: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          Omissis. 
                316. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  313,
          314  e  315,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  per  i
          beneficiari del reddito di cittadinanza  appartenenti  alla
          fascia di eta' compresa tra diciotto e ventinove  anni  che
          non  hanno  adempiuto  all'obbligo  di  istruzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  l'erogazione   del   reddito   di   cittadinanza   e'
          subordinata  anche  all'iscrizione  e  alla  frequenza   di
          percorsi di  istruzione  degli  adulti  di  primo  livello,
          previsti  dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   a),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o  comunque  funzionali
          all'adempimento del predetto  obbligo  di  istruzione.  Con
          apposito    protocollo,     stipulato     dal     Ministero
          dell'istruzione e del merito e dal Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sono individuate  azioni  volte  a
          facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione  erogati
          dai centri provinciali per  l'istruzione  degli  adulti  e,
          comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni  del
          comma  315  e  del  presente  comma.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono alle attivita' previste dal presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                Omissis.»