Art. 32 Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale 1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonche' all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri)) di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE)), a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ((come incrementate dal comma 1)) del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022»: «Omissis. 479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»: «Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - Omissis. 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Omissis.»