Art. 32 
 
          Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale 
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche (DSU) ai fini del  calcolo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) connesso  anche  al  riordino
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico
e universale previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.
230, nonche'  all'introduzione  di  nuove  misure  a  sostegno  delle
famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  l'anno
2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge  27
dicembre 2019,  n.  160,  e'  incrementato  di  30  milioni  di  euro
limitatamente   alle   attivita'    legate    all'assistenza    nella
presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri))  di
assistenza  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  11,   comma   1,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti  a  favore  dei
centri  di  assistenza  fiscale  previsti  per  le  attivita'  legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE)), a
decorrere  dal  1°  ottobre  2023,  le  risorse  complessive  di  cui
all'articolo 1, comma 479, della  legge  27  dicembre  2019  n.  160,
((come incrementate dal comma 1)) del presente articolo, non  possono
essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle
DSU successive alla prima presentate per lo stesso  nucleo  familiare
nel medesimo anno di riferimento. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle ((risorse del Fondo)) di parte  corrente  di  cui  all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 479  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022»: 
                «Omissis. 
                479. A decorrere dall'anno 2020,  sono  stanziati  35
          milioni di euro al  fine  di  consentire  la  presentazione
          delle  domande  di  Reddito  di  cittadinanza  (Rdc)  e  di
          Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso  i  centri  di
          assistenza fiscale  in  convenzione  con  l'INPS  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  1,  del  predetto  decreto-legge,
          nonche'  per  le  attivita'  legate  all'assistenza   nella
          presentazione della DSU a fini ISEE  affidate  ai  medesimi
          centri di assistenza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente  la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)»: 
                «Art.  11  (Rafforzamento  dei  controlli  e  sistema
          informativo dell'ISEE). - 1. I  soggetti  incaricati  della
          ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo  10,  comma  6,
          trasmettono per via telematica entro i  successivi  quattro
          giorni lavorativi i  dati  in  essa  contenuti  al  sistema
          informativo dell'ISEE gestito  dall'INPS  e  rilasciano  al
          dichiarante   esclusivamente   la    ricevuta    attestante
          l'avvenuta presentazione della DSU. La  DSU  e'  conservata
          dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
          contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
          temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5.  L'INPS  per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'ISEE  puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322, ai soli fini della trasmissione  delle  DSU  e  per
          l'eventuale assistenza nella compilazione. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
          e finanza pubblica»: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in
          parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli
          obiettivi programmati  di  finanza  pubblica,  su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate. 
                Omissis.»