Art. 36 
 
             Disposizioni in materia di lavoro marittimo 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
contingente carenza di  marittimi  comunitari  e  per  consentire  la
prosecuzione delle attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'
territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed
insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto  ro-ro  e  ro-ro
pax,  iscritte  nel  registro  internazionale,  adibite  a   traffici
commerciali  tra  porti   appartenenti   al   territorio   nazionale,
continentale e insulare, anche  a  seguito  o  in  precedenza  di  un
viaggio proveniente da o diretto verso  un  altro  Stato,  ((si  puo'
derogare, per un periodo non superiore a tre mesi,  alle  limitazioni
di  cui  agli  articoli  1,  comma  5,  e  2,  comma   1-ter,))   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso  accordi
collettivi nazionali stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentativi a livello nazionale. 
  ((1-bis.  Al  fine  di  incrementare  la  sicurezza  del  trasporto
marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un  fondo  con  una  dotazione  di  1
milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione  di  contributi
alle imprese armatoriali per la  formazione  iniziale  del  personale
impiegato  sulle  navi,  con  particolare  riferimento  alle   figure
professionali mancanti di sezioni  di  coperta,  macchine,  cucina  e
camera.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse,  le
spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del  contributo,  le
modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al  primo
periodo sono assegnati  alle  imprese  armatoriali  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sulla  base  delle
attivita' di formazione rendicontate,  ivi  compresi  gli  oneri  per
l'acquisizione delle  relative  certificazioni,  qualora  si  proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento  del  personale  formato.  I
corsi  di  formazione  sono  svolti   avvalendosi   dei   centri   di
addestramento  autorizzati  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2023  e  a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 1,  comma  5,  e  2,  comma
          1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre   1997,   n.   457
          «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: 
                «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale).  -
          Omissis. 
                5. Le navi iscritte nel Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o  diretto  verso  un  altro  Stato,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine, se osservano i criteri di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. 
                Omissis.» 
                «Art. 2 (Comando ed equipaggio  delle  navi  iscritte
          nel Registro). - Omissis. 
                1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non  possono
          riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel
          registro internazionale adibite a traffici commerciali  tra
          porti appartenenti al territorio nazionale, continentale  e
          insulare, anche  per  viaggi  effettuati  a  seguito  o  in
          precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso  un
          altro Stato.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma  33,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008)»: 
                «Omissis. 
                33. A decorrere dall'anno  2008,  il  Fondo  per  gli
          investimenti, istituito nello  stato  di  previsione  della
          spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'   assegnato   alle
          corrispondenti  autorizzazioni  legislative  confluite  nel
          Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
          2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008. 
                Omissis.»