((Art. 36 - ter Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center 1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attivita' di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attivita' in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»: «Omissis. 60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»: «Omissis. 10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attivita' di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalita' e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Omissis.»