((Art. 36 - ter 
 
Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale  al  personale
                     impiegato in contact center 
 
  1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato  nella  gestione
di attivita'  di  maggior  tutela  nei  contact  center,  attualmente
titolari  di  tali  attivita'  in  fase  di   graduale   transizione,
all'interno degli  schemi  delle  procedure  competitive  di  cui  al
decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  60-bis,  della
legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal  mercato
tutelato  al  mercato  dei  Servizi  a  tutele   graduali   (STG)   e
successivamente   al   mercato   libero,   l'obbligo    dell'utilizzo
dell'istituto  della  clausola  sociale  in  applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio  2016,  n.
11,  e  nel  rispetto  delle  previsioni  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro del personale  dipendente  da  imprese  esercenti
servizi di telecomunicazione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  60-bis,
          della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza»: 
                «Omissis. 
                60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e
          60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          definisce, con decreto da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, previo parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti, le  modalita'  e  i  criteri  per  un  ingresso
          consapevole  dei  clienti  finali  nel   mercato,   tenendo
          altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
          e la pluralita'  di  fornitori  e  di  offerte  nel  libero
          mercato. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10,  della
          legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe  al  Governo
          per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e
          2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          febbraio  2014,  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»: 
                «Omissis. 
                10. In caso di successione di imprese  nel  contratto
          di appalto con il medesimo committente e  per  la  medesima
          attivita' di call center, il rapporto  di  lavoro  continua
          con l'appaltatore subentrante, secondo le  modalita'  e  le
          condizioni previste dai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro applicati e vigenti  alla  data  del  trasferimento,
          stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   e   datoriali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   In
          assenza di specifica disciplina  nazionale  collettiva,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
          decreto adottato  sentite  le  organizzazioni  datoriali  e
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          definisce i criteri generali per l'attuazione del  presente
          comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese  pubbliche
          o private che intendono stipulare un contratto  di  appalto
          per servizi  di  call  center  devono  darne  comunicazione
          preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali  e  alle
          strutture  territoriali  delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
                Omissis.»