Art. 41 Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale 1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022 n.197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: «Omissis. 130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Omissis.»