Art. 44 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  4,
lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023,  184
milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025,
325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro  per  l'anno
2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro
per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a  210
milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025,
335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro  per  l'anno
2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro
per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
  ((2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) per il
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,
n. 212, allo 0,60 per cento"; 
    b) dopo la lettera b-bis) e'  aggiunta  la  seguente:  "b-ter)  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento".)) 
  3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno
2023. 
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40,  41,  42  e  dai
commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in  ((3.905,5  milioni
di euro)) per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per  l'anno  2024,
317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro  per  l'anno
2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro
per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  495  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto,  a  ((3.937,5  milioni  di
euro)) per l'anno 2023, 319 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  340
milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027,
386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro  per  l'anno
2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032  e  521  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: 
    a) quanto a  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno  ((2024,  mediante))
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; 
    c) quanto a ((290 milioni)) di euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno  2023,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    e) quanto a 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    f) quanto a  0,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  minori   spese
derivanti dall'articolo 40; 
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  6. All'articolo 3, comma 2, della  ((legge  29  dicembre  2022,  n.
197)), le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000
milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di  euro
per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  in
95.314 milioni di euro per l'anno 2025». 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  marzo  2023,  n.  17,  ((e  del
decreto-legge 11 gennaio 2023)), n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-bis, del
          decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209  «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di   razionalizzazione   della   base
          imponibile, di contrasto all'elusione fiscale,  di  crediti
          di  imposta  per  le  assunzioni,   di   detassazione   per
          l'autotrasporto, di adempimenti per i  concessionari  della
          riscossione  e  di  imposta  di  bollo»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di   fiscalita'
          d'impresa). - Omissis. 
                2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale indicata nel comma 2 e'  aumentata  allo  0,350
          per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel  comma  2  e'
          aumentata allo 0,390 per cento;  per  il  medesimo  periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro il 30 novembre 2008, in misura pari  allo  0,050  per
          cento delle riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il
          quale il termine di approvazione scade anteriormente al  25
          giugno  2008.  La  percentuale  indicata  nel  comma  2  e'
          aumentata: 
                  a) per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2012, allo  0,50  per  cento,  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212; 
                  b) a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data del 31 dicembre 2012,  allo  0,45
          per cento. 
                  b-bis) per  il  periodo  di  imposta  successivo  a
          quello in corso alla data del 31 dicembre 2022,  in  deroga
          alle disposizioni di cui all'articolo  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; 
              b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo  a
          quello in corso alla data del 31 dicembre 2023,  allo  0,50
          per cento. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,
          n. 212, recante «Disposizioni in  materia  di  statuto  dei
          diritti del contribuente»: 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge
          28 maggio  1981,  n.  251  recante  «Provvedimenti  per  il
          sostegno  delle  esportazioni  italiane»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394: 
                «Art.  2.  -  E'  istituito  presso  il  Mediocredito
          centrale un  fondo  a  carattere  rotativo  destinato  alla
          concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
          esportatrici  a  fronte  di   programmi   di   penetrazione
          commerciale di cui all'art. 15, lettera n ), della legge 24
          maggio 1977, n. 277,  in  Paesi  diversi  da  quelli  delle
          Comunita' europee nonche' a fronte  di  attivita'  relative
          alla  promozione   commerciale   all'estero   del   settore
          turistico al fine di acquisire  i  flussi  turistici  verso
          l'Italia. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 12, comma 1, del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza  e   di   pensioni»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26: 
                «Art. 12 (Disposizioni finanziarie  per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - 1. Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio economico del Reddito  di  cittadinanza  e  della
          Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1,  2  e  3,
          degli   incentivi,   di   cui   all'articolo   8,   nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato «Fondo per il  reddito
          di cittadinanza. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall' articolo 5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 203,  della  legge  11
          dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
                «Omissis. 
                203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo  6,  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243, recante «Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione»: 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).» 
              - Si riporta l'articolo 3,  comma  2,  della  legge  29
          dicembre 2022, n.197, recante «Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025», come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  3   (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          Omissis. 
                2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di  quelli  per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito  in
          108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni
          di euro per l'anno 2024 e in 95.314  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025. 
                Omissis.»