Art. 5 
 
            Sistema informativo per l'inclusione sociale 
                        e lavorativa - SIISL 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi  personalizzati
per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni,  e  per  favorire  percorsi
autonomi di ricerca di lavoro e  rafforzamento  delle  competenze  da
parte  dei   beneficiari,   nonche'   per   finalita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
Sistema informativo per l'inclusione sociale  e  lavorativa  - SIISL,
realizzato    dall'INPS.    Il    Sistema    informativo     consente
l'interoperabilita' di tutte le  piattaforme  digitali  dei  soggetti
accreditati al sistema sociale  e  del  lavoro  che  concorrono  alle
finalita' di cui all'articolo 1. 
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo  opera  la   piattaforma
digitale  dedicata  ai  beneficiari  dell'Assegno  di  inclusione.  I
beneficiari  della  misura  attivabili  al  lavoro,  secondo   quanto
previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione  sulla
piattaforma, accedono a  informazioni  e  proposte  ((su  offerte  di
lavoro, corsi)) di formazione, tirocini di orientamento e formazione,
progetti utili alla  collettivita'  e  altri  strumenti  di  politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze,
nonche' a informazioni sullo stato  di  erogazione  del  beneficio  e
sulle attivita' previste dal ((patto di servizio personalizzato e dal
patto per  l'inclusione)).  La  piattaforma  agevola  la  ricerca  di
lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione  e  rafforzamento
delle  competenze  e  la  partecipazione  a   progetti   utili   alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze  educative
e  formative  e  delle   competenze   professionali   pregresse   del
beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte  di  lavoro,
di corsi di formazione, di  progetti  utili  alla  collettivita',  di
tirocini e di altri interventi di politica attiva. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
((l'INPS e l'ANPAL)), di concerto con il  Ministro  della  giustizia,
con il Ministro dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  predisposto  un  piano
tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e ((sono
individuati))  misure  appropriate  e  specifiche  a   tutela   degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie e  adeguati  tempi  di  conservazione  dei  dati.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso
specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a  controllo  o  a
partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo  per
la ricerca di personale. 
  4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3,
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «((d-ter)  la
piattaforma)) digitale per l'inclusione sociale e lavorativa  per  la
presa in carico e  la  ricerca  attiva,  implementata  attraverso  il
sistema  di  cooperazione  applicativa  con  i  sistemi   informativi
regionali del lavoro.». 
  ((4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,  all'articolo
24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, dopo il  numero  2-bis)  e'  inserito  il  seguente:  «2-ter)
Piattaforma di gestione  dei  patti  di  inclusione  dei  beneficiari
dell'Assegno di inclusione».)) 
  5. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali»: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta l'articolo 13, comma  2,  lettera  d)-bis,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150  recante
          «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          servizi per il lavoro  e  di  politiche  attive,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,  n.
          183»: 
                Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
          del lavoro). - Omissis. 
                2. Costituiscono  elementi  del  sistema  informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                  Omissis. 
                  d-bis)  Piattaforma   digitale   del   Reddito   di
          cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata
          attraverso il sistema di  cooperazione  applicativa  con  i
          sistemi informativi regionali del lavoro; 
                  Omissis.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura
          nazionale di contrasto alla poverta'»: 
                «Art. 24 (Sistema informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - Omissis. 
                3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
                  a) Sistema  informativo  delle  prestazioni  e  dei
          bisogni sociali, a sua volta articolato in: 
                    1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
                    2) Banca dati delle valutazioni  e  progettazioni
          personalizzate; 
                    2-bis.  Piattaforma  digitale  del   Reddito   di
          cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 
                    3)  Sistema   informativo   dell'ISEE,   di   cui
          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013; 
                Omissis.»