Art. 6 
 
            Percorso personalizzato di inclusione sociale 
                            e lavorativa 
 
  1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di  inclusione,  una
volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono  tenuti  ad
aderire ad un  ((percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  e
lavorativa)). Il percorso viene definito nell'ambito di  uno  o  piu'
progetti finalizzati a identificare i bisogni  del  nucleo  familiare
nel suo complesso e dei singoli componenti. 
  2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5,
primo periodo,  e'  effettuata  da  operatori  del  servizio  sociale
competente  del  comune  o  dell'ambito  territoriale  sociale.   Ove
necessario,  la  valutazione   multidimensionale   e'   ((svolta   da
un'equipe))   multidisciplinare   definita   dal   servizio   sociale
coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi  territoriali,
con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la  formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo,  viene
sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.  Il  patto  di
servizio  personalizzato  puo'  prevedere  l'adesione   ai   percorsi
formativi  previsti  dal  Programma  nazionale  per  la  Garanzia  di
occupabilita'  dei  Lavoratori  (GOL),  di  cui  alla  Missione   M5,
componente C1, del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)). 
  4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva
a tutte le attivita' formative, di lavoro,  nonche'  alle  misure  di
politica attiva, comunque denominate,  individuate  nel  progetto  di
inclusione sociale e  lavorativa  di  cui  al  presente  articolo,  i
componenti del  nucleo  familiare,  maggiorenni,  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti  un
regolare corso di studi, e che  non  abbiano  carichi  di  cura  come
indicati al comma 5. 
  5. I componenti ((del nucleo familiare)) con disabilita' o di  eta'
pari o superiore  a  sessanta  anni  ((o  inseriti  nei  percorsi  di
protezione  relativi  alla  violenza  di  genere))  possono  comunque
richiedere l'adesione volontaria  a  un  percorso  personalizzato  di
accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione  sociale.
Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli  obblighi
di cui al comma 4: 
    a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di  pensione
diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; 
    b) i componenti con disabilita', ai sensi della  legge  12  marzo
1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; 
    c) i componenti affetti da patologie oncologiche; 
    d) i componenti con carichi di  cura,  valutati  con  riferimento
alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre  o  piu'
figli minori di eta', ovvero di componenti il  nucleo  familiare  con
disabilita' o non autosufficienza come ((definite nell'allegato 3  al
regolamento di cui al)) decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
    ((d-bis)  i  componenti  inseriti  nei  percorsi  di   protezione
relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza,  con
o senza figli, prese in carico da  centri  antiviolenza  riconosciuti
dalle regioni o  dai  servizi  sociali  nei  percorsi  di  protezione
relativi alla violenza di genere. 
  5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto
l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita',  a
titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni  pubbliche  a  tale
fine convenzionate  con  i  comuni,  in  ambito  culturale,  sociale,
artistico, ambientale, formativo e di  tutela  dei  beni  comuni,  da
svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le  altre
attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di  tali  attivita'  e'  a
titolo gratuito, non e' assimilabile  a  una  prestazione  di  lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni  pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai
fini della  definizione  degli  impegni  nell'ambito  dei  patti  per
l'inclusione sociale, la partecipazione,  definita  d'intesa  con  il
comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore  e
a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di  residenza  nei
medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono definiti  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso  l'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per
responsabilita' civile  dei  partecipanti  nonche'  gli  altri  oneri
aggiuntivi  sostenuti  dagli  enti   del   Terzo   settore   per   la
partecipazione dei beneficiari alle attivita'  di  volontariato  sono
sostenuti a valere sulle risorse di cui al  comma  9,  nonche'  sulle
risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai
relativi atti di programmazione, senza  nuovi  o  ulteriori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche'
dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da  parte
dei comuni, singoli o associati, puo' essere  effettuata  tramite  la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con  altri  mezzi,
quali messaggistica telefonica o  posta  elettronica,  utilizzando  i
contatti a  tal  fine  forniti  dai  beneficiari,  secondo  modalita'
definite  con  accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) 
  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli  enti
del Terzo settore, ((disciplinati dal  codice  di  cui  al  decreto))
legislativo 3 luglio 2017,  n.  117.  L'attivita'  di  tali  enti  e'
riconosciuta,  agevolata  e  valorizzata  da  parte  dei   competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco  riconoscimento
a livello comunale o di ambito territoriale  sociale,  gli  operatori
del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella
progettazione   personalizzata((,   nonche'   nelle   attivita'    di
supervisione, monitoraggio e supporto  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro)), ove  opportuno,  attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo
settore o presso i medesimi. 
  7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto  di
servizio  personalizzato,  e  la  relativa  presa   in   carico   del
beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, ((siano
effettuate)) presso i soggetti accreditati ai servizi per il  lavoro,
mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5. 
  8. I servizi per la definizione dei  percorsi  personalizzati  e  i
sostegni in essi  previsti  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  ((9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma  3,  del  decreto
legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  attribuita  agli  ambiti
territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi  e
i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo  7,  riferibili,  a
decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno  di  inclusione,  ai
beneficiari di tale  misura,  nonche'  ai  nuclei  familiari  e  agli
individui in simili condizioni di disagio economico. 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  approvate  le
linee  guida  per  la  costruzione  di  Reti  di   servizi   connessi
all'attuazione dell'Assegno di inclusione.)) 
  11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo
utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma
1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo le parole: «n. 285,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche',  a
decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per  la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,  comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ». 
  12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni
coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a  legislazione
vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse  finanziarie  di
cui al comma 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: 
                «Art. 20 (Patto di  servizio  personalizzato).  -  1.
          Allo scopo di confermare  lo  stato  di  disoccupazione,  i
          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,
          con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni  dalla
          data della dichiarazione di cui all'articolo 19,  comma  1,
          e, in mancanza, sono convocati dai  centri  per  l'impiego,
          entro  il  termine  stabilito  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e  la  stipula
          di un patto di servizio personalizzato. 
                2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
          seguenti elementi: 
                  a)  l'individuazione  di  un   responsabile   delle
          attivita'; 
                  b)  la  definizione  del   profilo   personale   di
          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte
          dall'ANPAL; 
                  c) la definizione degli atti di ricerca attiva  che
          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; 
                  d)  la  frequenza  ordinaria  di  contatti  con  il
          responsabile delle attivita'; 
                  e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
          e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 
                3. Nel patto di cui al comma 1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
                  a) partecipazione a iniziative e laboratori per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
                  b)  partecipazione  a   iniziative   di   carattere
          formativo o  di  riqualificazione  o  altra  iniziativa  di
          politica attiva o di attivazione; 
                  c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come
          definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
                4.  Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data   di
          registrazione  di  cui  all'articolo  19,   comma   1,   il
          disoccupato che non sia  stato  convocato  dai  centri  per
          l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite  posta
          elettronica, le credenziali  personalizzate  per  l'accesso
          diretto   alla   procedura   telematica   di   profilazione
          predisposta dall'ANPAL al fine  di  ottenere  l'assegno  di
          ricollocazione di cui all'articolo 23.» 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali.» 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
              - Si riporta l'articolo 7, commi 2  e  3,  del  decreto
          legislativo   15   settembre   2017,   n.   147,    recante
          «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
          contrasto alla poverta'»: 
                «Art.  7  (Interventi  e  servizi  sociali   per   il
          contrasto alla poverta'). - Omissis. 
                2. Al fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
          Poverta' sono attribuite  agli  ambiti  territoriali  delle
          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al
          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle
          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e
          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre
          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e
          progettazione previsti a legislazione vigente. 
                3.  La  quota  del  Fondo   Poverta'   destinata   al
          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di
          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a
          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel
          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,
          inclusivi delle risorse di cui al comma  9.  Gli  specifici
          rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del  Fondo
          Poverta'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  di   ogni
          regione e nei limiti della medesima, sono definiti ((in  un
          atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e  nella
          valorizzazione  delle  modalita'  di   confronto   con   le
          autonomie   locali,))   sulla   base   delle    indicazioni
          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i
          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui
          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse
          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una
          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di
          programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
          interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 1,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi
          sociali). - 1. Ai fini della rendicontazione  da  parte  di
          regioni, ambiti territoriali  e  comuni  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  dell'utilizzo   delle
          risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di  cui
          all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,
          n.296,  del  Fondo  per  l'assistenza  alle   persone   con
          disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo
          3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112,  del  Fondo
          nazionale   per   l'infanzia   e   l'adolescenza   di   cui
          all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nonche',
          a decorrere dall'anno 2024, su base  regionale,  del  Fondo
          per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, la rendicontazione del 75% della quota  relativa  alla
          seconda annualita'  precedente  e'  condizione  sufficiente
          alla erogazione della quota  annuale  di  spettanza,  ferma
          restando la verifica da parte dello  stesso  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali  della  coerenza  degli
          utilizzi con le norme e  gli  atti  di  programmazione.  Le
          eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente
          non rendicontate devono comunque essere  esposte  entro  la
          successiva erogazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 386, della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)» 
                «Omissis. 
                386. Al fine di garantire l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale",  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'. 
                Omissis.»