Art. 4 
 
Prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle  allieve  e
  dagli allievi  a  conclusione  dei  percorsi  formativi  degli  ITS
  Academy 
 
  1. Le prove di verifica finale  delle  competenze  acquisite  dalle
allieve e dagli allievi a conclusione dei  percorsi  formativi  degli
ITS Academy comprendono: 
    a) una prova scritta, volta a  valutare  conoscenze  ed  abilita'
nell'applicazione di principi e metodi  scientifici  nello  specifico
contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnologiche  e
tecnico-professionali del percorso dell'ITS Academy. 
    La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS
Academy,  con  la  collaborazione  di  almeno   due   rappresentanti,
rispettivamente      dell'universita'/dell'istituzione      dell'alta
formazione    artistica,    musicale     e     coreutica/Dipartimento
universitario/ente  di  ricerca  e  dell'impresa,  che  siano   stati
coinvolti   nella   progettazione   o   realizzazione    o    docenza
nell'elaborazione del percorso formativo  realizzato  dalla  medesima
Fondazione. 
    La prova consta di un set di trenta domande a risposta  chiusa  a
scelta multipla, di cui cinque volte  a  valutare  le  competenze  di
lingua straniera. 
    La predisposizione della prova e'  effettuata  sulla  base  delle
competenze  tecnologiche  e  tecnico-professionali  afferenti  l'area
tecnologica,  gli  eventuali  ambiti  di  articolazione,  la   figura
professionale nazionale di riferimento ed eventualmente il profilo di
riferimento, cosi' come definiti nel decreto  previsto  dall'art.  3,
comma 1, legge n. 99/2022, del percorso formativo realizzato dall'ITS
Academy. 
    b) una prova teorico-pratica, concernente  la  trattazione  e  la
soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta
sintetica strettamente correlati all'area tecnologica  ed  ambito  di
riferimento del percorso formativo. 
    La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS
Academy; 
    c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto  di
lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio formativo  e
dello stage aziendale svolti  all'interno  dell'impresa.  Il  project
work consiste in un progetto concreto agito  in  contesti  reali  ben
definiti. Sotto la guida del  conduttore  (docente  ITS  Academy  e/o
tutor aziendale), l'attivita'  prende  avvio  dalla  rappresentazione
delle ragioni del progetto, all'interno di  un'analisi  dei  bisogni,
per  rispondere  a  cambiamenti   imprevedibili   ed   e'   tesa   al
raggiungimento di  obiettivi  e  di  soluzioni  di  un  problema.  Il
progetto  e'   organizzato   per   fasi,   puo'   essere   sviluppato
individualmente o in gruppo e consente ai  partecipanti  di  prendere
contatto con le principali  problematiche  organizzative,  operative,
relazionali,  presenti  nel  contesto  lavorativo  e   formativo   di
riferimento. I risultati ottenuti vanno  discussi  e  analizzati  per
verificarne la validita' e la fattibilita', oltre che  per  valutarne
il livello di innovazione. Alla fine, viene prodotto un documento che
riporta quanto realizzato e quanto raggiunto al termine del progetto. 
  2. Alle prove di verifica finale di cui al comma 1 sono ammessi  le
allieve e gli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy che: 
    a) li abbiano frequentati per  almeno  l'80%  della  loro  durata
complessiva. Concorre  al  raggiungimento  dell'80%  anche  il  monte
orario  riconosciuto  attraverso  i  crediti  formativi  di  cui   ai
successivi commi 11 e 12; 
    b) che abbiano conseguito una valutazione del percorso  di  studi
per un punteggio minimo di 6 punti e massimo di 10 punti,  effettuata
dal  Comitato  tecnico-scientifico,  previa  adozione  di   specifico
regolamento, tenendo conto degli  esiti  delle  verifiche  intermedie
predisposte  dall'ITS  Academy  nonche'  degli  esiti  del  tirocinio
formativo  o  stage  aziendale  svolti  nel  corso  delle   attivita'
formative. 
  3. Per ciascuna delle prove di cui al  comma  1,  e'  assegnato  un
punteggio non frazionabile cosi' articolato: 
    prova scritta: massimo 30 - minimo 18 punti; 
    prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; 
    prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. 
  Nello  svolgimento  delle  prove,  per  il  passaggio  alla   prova
successiva  occorre  aver  riportato  nella  precedente   almeno   il
punteggio minimo rispettivamente richiesto. 
  4. La verifica delle competenze si intende  positivamente  superata
quando l'allieva o  l'allievo  abbia  ottenuto  almeno  il  punteggio
minimo in ciascuna delle tre prove. 
  5. La valutazione di cui al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo concorre alla definizione del punteggio finale. 
  6. La Commissione esaminatrice, a maggioranza,  fermo  restando  il
punteggio massimo di centodieci, puo' attribuire un bonus, fino ad un
massimo di 5  punti,  alle  candidate  e  ai  candidati  che  abbiano
conseguito al termine delle tre prove un  risultato  complessivo  non
inferiore a 90 punti. 
  7. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire  la
lode alle candidate e ai candidati che, senza usufruire del bonus  di
cui al comma 6, abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di
ciascuna delle tre prove di verifica finale di cui al comma 1 e nella
valutazione del percorso di studi di cui al comma 2,  lettera  b),  e
che si siano dimostrati particolarmente meritevoli. 
  8. Le competenze in esito  ai  percorsi  degli  ITS  Academy  della
durata di quattro semestri sono riferibili al V  livello  del  Quadro
europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente  (EQF).  Le
competenze in esito ai percorsi della durata  di  sei  semestri  sono
riferibili al VI livello EQF. 
  9.  La  Fondazione,  su  richiesta  dell'allieva  o   dell'allievo,
rilascia la certificazione delle competenze acquisite all'interno dei
percorsi, ivi comprese quelle acquisite nelle attivita' di  tirocinio
formativo  e  di  stage  aziendale,  anche   in   caso   di   mancato
completamento del percorso formativo o di mancato  superamento  delle
prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto ai sensi e  per
gli effetti  del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  -
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92»,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi. 
  10. La certificazione  delle  competenze  di  cui  al  comma  9  e'
rilasciata dal presidente della Fondazione ITS Academy,  su  proposta
del   Comitato   tecnico-scientifico,   avendo   a   riferimento   il
raggiungimento degli standard minimi  di  competenze  tecnologiche  e
tecnico-professionali della figura professionale ed eventualmente del
profilo di riferimento, come definiti nel decreto previsto  dall'art.
3, comma 1, legge n. 99/2022. 
  11. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022,  le
certificazioni delle competenze di cui  al  comma  9  possono  essere
riconosciute quali crediti formativi ai fini  dell'accesso  ad  altri
percorsi formativi del Sistema terziario  di  istruzione  tecnologica
superiore. A seguito del  riconoscimento  dei  crediti,  e'  comunque
obbligatoria  la  frequenza  per  almeno  un  semestre  del  percorso
formativo di quinto  livello  EQF  e  per  almeno  due  semestri  nei
percorsi formativi di sesto livello EQF, fatto salvo  lo  svolgimento
del monte orario obbligatorio degli stage aziendali  e  dei  tirocini
formativi. 
  12. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n.  99/2022  le
competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi durante gli  stage
aziendali, i tirocini formativi e l'attivita' lavorativa svolti al di
fuori dei percorsi formativi possono essere  validate  o  certificate
dalla Fondazione e riconosciute quali crediti formativi  ai  fini  di
una riduzione del percorso formativo. A  seguito  del  riconoscimento
dei crediti e' comunque obbligatoria  la  frequenza  per  almeno  due
semestri del percorso formativo di quinto livello EQF  e  per  almeno
tre semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF. 
  13. In merito alle indicazioni operative relative allo  svolgimento
delle prove di  verifica  finale  delle  competenze  acquisite  dagli
allievi  a  conclusione  dei  percorsi  formativi  realizzati   dalle
Fondazioni ITS Academy, si rinvia a successivo provvedimento  a  cura
della Direzione Generale competente in materia.