Art. 4 Prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy 1. Le prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy comprendono: a) una prova scritta, volta a valutare conoscenze ed abilita' nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnologiche e tecnico-professionali del percorso dell'ITS Academy. La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy, con la collaborazione di almeno due rappresentanti, rispettivamente dell'universita'/dell'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica/Dipartimento universitario/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dalla medesima Fondazione. La prova consta di un set di trenta domande a risposta chiusa a scelta multipla, di cui cinque volte a valutare le competenze di lingua straniera. La predisposizione della prova e' effettuata sulla base delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali afferenti l'area tecnologica, gli eventuali ambiti di articolazione, la figura professionale nazionale di riferimento ed eventualmente il profilo di riferimento, cosi' come definiti nel decreto previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 99/2022, del percorso formativo realizzato dall'ITS Academy. b) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta sintetica strettamente correlati all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS Academy; c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio formativo e dello stage aziendale svolti all'interno dell'impresa. Il project work consiste in un progetto concreto agito in contesti reali ben definiti. Sotto la guida del conduttore (docente ITS Academy e/o tutor aziendale), l'attivita' prende avvio dalla rappresentazione delle ragioni del progetto, all'interno di un'analisi dei bisogni, per rispondere a cambiamenti imprevedibili ed e' tesa al raggiungimento di obiettivi e di soluzioni di un problema. Il progetto e' organizzato per fasi, puo' essere sviluppato individualmente o in gruppo e consente ai partecipanti di prendere contatto con le principali problematiche organizzative, operative, relazionali, presenti nel contesto lavorativo e formativo di riferimento. I risultati ottenuti vanno discussi e analizzati per verificarne la validita' e la fattibilita', oltre che per valutarne il livello di innovazione. Alla fine, viene prodotto un documento che riporta quanto realizzato e quanto raggiunto al termine del progetto. 2. Alle prove di verifica finale di cui al comma 1 sono ammessi le allieve e gli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy che: a) li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva. Concorre al raggiungimento dell'80% anche il monte orario riconosciuto attraverso i crediti formativi di cui ai successivi commi 11 e 12; b) che abbiano conseguito una valutazione del percorso di studi per un punteggio minimo di 6 punti e massimo di 10 punti, effettuata dal Comitato tecnico-scientifico, previa adozione di specifico regolamento, tenendo conto degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'ITS Academy nonche' degli esiti del tirocinio formativo o stage aziendale svolti nel corso delle attivita' formative. 3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1, e' assegnato un punteggio non frazionabile cosi' articolato: prova scritta: massimo 30 - minimo 18 punti; prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. Nello svolgimento delle prove, per il passaggio alla prova successiva occorre aver riportato nella precedente almeno il punteggio minimo rispettivamente richiesto. 4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allieva o l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. 5. La valutazione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo concorre alla definizione del punteggio finale. 6. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, fermo restando il punteggio massimo di centodieci, puo' attribuire un bonus, fino ad un massimo di 5 punti, alle candidate e ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 90 punti. 7. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire la lode alle candidate e ai candidati che, senza usufruire del bonus di cui al comma 6, abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale di cui al comma 1 e nella valutazione del percorso di studi di cui al comma 2, lettera b), e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli. 8. Le competenze in esito ai percorsi degli ITS Academy della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Le competenze in esito ai percorsi della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello EQF. 9. La Fondazione, su richiesta dell'allieva o dell'allievo, rilascia la certificazione delle competenze acquisite all'interno dei percorsi, ivi comprese quelle acquisite nelle attivita' di tirocinio formativo e di stage aziendale, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 - «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», nonche' dai relativi provvedimenti attuativi. 10. La certificazione delle competenze di cui al comma 9 e' rilasciata dal presidente della Fondazione ITS Academy, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, avendo a riferimento il raggiungimento degli standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali della figura professionale ed eventualmente del profilo di riferimento, come definiti nel decreto previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 99/2022. 11. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022, le certificazioni delle competenze di cui al comma 9 possono essere riconosciute quali crediti formativi ai fini dell'accesso ad altri percorsi formativi del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. A seguito del riconoscimento dei crediti, e' comunque obbligatoria la frequenza per almeno un semestre del percorso formativo di quinto livello EQF e per almeno due semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF, fatto salvo lo svolgimento del monte orario obbligatorio degli stage aziendali e dei tirocini formativi. 12. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022 le competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi durante gli stage aziendali, i tirocini formativi e l'attivita' lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi possono essere validate o certificate dalla Fondazione e riconosciute quali crediti formativi ai fini di una riduzione del percorso formativo. A seguito del riconoscimento dei crediti e' comunque obbligatoria la frequenza per almeno due semestri del percorso formativo di quinto livello EQF e per almeno tre semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF. 13. In merito alle indicazioni operative relative allo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni ITS Academy, si rinvia a successivo provvedimento a cura della Direzione Generale competente in materia.