Art. 11 
 
  Emissioni filateliche con ((sovrapprezzo)) per finalita' sociali 
 
  1. Le carte-valori  postali  possono  prevedere  una  maggiorazione
rispetto al valore facciale,  da  destinare  a  finalita'  di  natura
solidaristica in relazione ad emergenze  nazionali  o  internazionali
caratterizzate  da  effetti   gravemente   pregiudizievoli   per   le
popolazioni, per le citta' o per l'ambiente. 
  2.  L'emissione  e'  in  tal  caso  autorizzata  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy.  Con  il
medesimo decreto sono definiti  il  valore  della  maggiorazione,  il
periodo  di  validita',  il  soggetto   beneficiario,   nonche'   gli
adempimenti che la societa' concessionaria deve  attuare  al  termine
del periodo di validita'. 
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di
cui al comma 1. 
  4. La societa' concessionaria devolve interamente, in  nome  e  per
conto  dell'acquirente,   l'incasso   delle   somme   riferite   alla
maggiorazione  direttamente  al  soggetto  beneficiario,   ((mediante
trasferimento su un conto corrente postale aperto  a  tale  esclusivo
fine dal beneficiario medesimo)) ovvero, ove quest'ultimo non ne  sia
in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione  dalla
societa' concessionaria senza  oneri,  limitatamente  al  periodo  di
durata dell'iniziativa. Al termine del  periodo  di  validita'  delle
carte-valori postali di cui al comma 1,  la  societa'  concessionaria
rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non  rileva
ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque  denominati,
connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.