((Art. 11 bis 
 
Utilizzazione  delle  immagini  di  carte-valori  postali   a   scopo
                             commerciale 
 
  1.  L'utilizzazione  da  parte  di  terzi  delle   immagini   delle
carte-valori postali per finalita' commerciali e' vietata. 
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in  qualita'  di
autorita' emittente e  titolare  in  via  esclusiva  dei  diritti  di
utilizzazione, puo' autorizzare l'utilizzazione  da  parte  di  terzi
delle immagini delle carte-valori postali per finalita' che non siano
lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto  rappresentato  o  dei
valori culturali, sociali ed etici espressi. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma  2  nonche'  la  tariffa  per  la
concessione dei diritti di utilizzazione.  Con  il  medesimo  decreto
sono altresi' definite le modalita'  di  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato  di
previsione del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  dei
proventi derivanti dai diritti  di  utilizzazione,  da  destinare  al
sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso
le attivita' del Museo storico della comunicazione. In ragione  della
natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via  prioritaria
dai terzi utilizzatori, il decreto di  cui  al  presente  comma  puo'
prevedere  casi  di  esonero  dal  regime  autorizzatorio  ovvero  di
esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti
di utilizzazione.))