((Art. 11 bis Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale 1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' commerciali e' vietata. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di autorita' emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, puo' autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalita' che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attivita' del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma puo' prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.))