Art. 12 Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria 1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» e' sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono soppresse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso, comma 3.1. Omissis.».