Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia  di   impugnazioni   delle   decisioni   di
  riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona  cui
  e' accordata la protezione sussidiaria 
  1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n.  25,  la  parola:  «della»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione
          della direttiva 2005/85/CE  recante  norme  minime  per  le
          procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai   fini   del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso  i  provvedimenti
          adottati  dalla  Commissione  territoriale  e   avverso   i
          provvedimenti   della   Commissione   nazionale   di    cui
          all'articolo   33   e'   ammesso   ricorso    all'autorita'
          giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
          in cui  l'interessato  abbia  richiesto  il  riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato  e  sia   stata   riconosciuta
          esclusivamente la protezione sussidiaria  o  la  protezione
          speciale e nel caso, comma 3.1. 
              Omissis.».