((Art. 12 bis 
 
            Disposizioni in materia di enti territoriali 
 
  1.  In  considerazione  delle   attivita'   in   corso   ai   sensi
dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere  b),  c),  f)  e  g),  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,  inerenti  alle  procedure  di
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e  alla
gestione del contenzioso, nonche' alle  procedure  di  controllo,  di
liquidazione e di pagamento delle  fatture,  gli  enti  del  servizio
sanitario  della  regione  Calabria,  a  partire  dalle  informazioni
contabili  aziendali  e  da  quelle  depositate  nel  Nuovo   sistema
informativo sanitario, oltre  che  dalle  risultanze  della  predetta
circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il
bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i  bilanci
aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro  il  31  dicembre
2024. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  che,
per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo
1, comma 495, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  non  essendo
soddisfatti i criteri  previsti  dal  medesimo  comma  495,  possono,
esclusivamente  con  risorse   del   bilancio   autonomo   regionale,
nell'ambito delle risorse previste a  legislazione  vigente  e  senza
gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere
un  contributo  una  tantum  alle  strutture   private   accreditate,
regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale  sottoscritto
tra  le  parti  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies   del   decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  al  fine  di  ristorare  le
predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti  a  seguito  di
eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno  2021
in  funzione  dell'andamento   dell'emergenza   da   COVID-19.   Tale
contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a
seguito  di  apposita  rendicontazione  da  parte   delle   strutture
interessate, incrementato della remunerazione relativa  all'attivita'
assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per  cento  del  budget
assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno
2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di  attivita'
assistenziale superiore  al  90  per  cento,  non  si  da'  luogo  al
contributo  e  il   riconoscimento   e'   commisurato   all'effettiva
produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021. 
  3. Al fine di garantire  la  continuita'  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma  12,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a  statuto  ordinario,
che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al  netto
del debito autorizzato e  non  contratto,  superiore  a  euro  1.500,
possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021,  al  netto  delle
quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari  di  ripiano
del disavanzo, in quote costanti  nei  nove  esercizi  successivi,  a
decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  2023-2025,  o  a  una  successiva
legge regionale di variazione di tale bilancio di  previsione,  e  ai
bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte  integrante.  In
caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno  il  regime  di
ripiano pluriennale del disavanzo  di  cui  al  presente  comma.  Con
periodicita' almeno semestrale il presidente della  giunta  regionale
trasmette  al  consiglio  una  relazione  riguardante  lo  stato   di
attuazione del piano di rientro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16-septies,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e per esigenze indifferibili): 
              «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e
          del servizio sanitario della Regione  Calabria).  -  1.  Al
          comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: 
              "Al fine di  consentire  all'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi  sanitari  regionali  (Agenas)  di  supportare   le
          attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
          di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,  per  l'anno
          2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite  procedure
          concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
          cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021,  n.  76,  in  deroga  alle  ordinarie  procedure   di
          mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere  dal
          1° gennaio 2022, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nella   categoria   D,   con
          corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
          Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  1.790.000  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          al primo periodo". 
              2.  In   ottemperanza   alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 168 del 23  luglio  2021  e  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria: 
                a)  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
          regionali (Agenas) assegna il personale  assunto  ai  sensi
          del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,
          a supporto del commissario ad  acta  per  l'attuazione  del
          piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il  predetto  personale,
          sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad  acta,
          puo' operare anche  presso  il  Dipartimento  tutela  della
          salute, servizi  sociali  e  socio-sanitari  della  Regione
          Calabria e l'Azienda per il  governo  della  sanita'  della
          Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
          cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio  sanitario
          della  medesima   regione   che   assicurano   le   risorse
          strumentali necessarie; 
                b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,  comma
          2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine
          di supportare le funzioni delle unita' operative semplici e
          complesse, comunque denominate,  deputate  al  processo  di
          controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia  per
          la  gestione  corrente  che  per   il   pregresso,   previa
          circolarizzazione obbligatoria  dei  fornitori  sul  debito
          iscritto  fino  al  31  dicembre  2020,  e'  autorizzato  a
          reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale  valutati
          e approvati dal commissario ad acta, fino  a  5  unita'  di
          personale non dirigenziale, categoria D, con  contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di  durata  non
          superiore  a  trentasei  mesi,   esperte   nelle   predette
          procedure e dotate dei previsti  requisiti  formativi,  nel
          limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal
          2022 al 2024. Le predette  unita'  sono  reclutate  tramite
          procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
          di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli  anni  dal
          2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023  a
          valere sulle risorse di cui all'articolo 6,  comma  1,  del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e  per
          l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla  lettera  f)
          del presente comma. Resta fermo che,  qualora  i  fornitori
          non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla  prevista
          circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si
          intende non dovuto; 
                c) dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2024, la Guardia  di  finanza,  nell'ambito  delle  proprie
          funzioni, collabora con  le  unita'  operative  semplici  e
          complesse deputate al  monitoraggio  e  alla  gestione  del
          contenzioso, disponendo l'impiego di un  contingente  di  5
          ispettori per ciascuno degli enti di cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118,  del  servizio  sanitario   della   Regione
          Calabria. Le modalita' operative della collaborazione  sono
          definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa   previsto
          dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
          e per le ulteriori esigenze connesse  all'assolvimento  dei
          compiti di  polizia  economico-finanziaria  nell'ambito  di
          analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
          ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
          quarantacinque unita', di cui e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
          previste a legislazione vigente  e  fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°
          dicembre 2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della
          presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022,  euro
          1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno  2024,
          euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno
          2026 ed euro  2.608.033  a  decorrere  dall'anno  2027,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                c-bis)  all'articolo  33,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  le  parole:  "23.702
          unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.747 unita'"; 
                c-ter) all'articolo 36, comma  10,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  le  parole:
          "28.702 unita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "28.747
          unita'"; 
                d) per le finalita' del presente comma e al  fine  di
          garantire la piena  operativita'  delle  attivita'  proprie
          della gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
          sanitario  della  Regione  Calabria   operante   ai   sensi
          dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118,  la  Regione  Calabria,  nel  rispetto   dei   vincoli
          assunzionali previsti dalla normativa vigente  e  a  valere
          sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per  la
          gestione della predetta GSA, al reclutamento con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
          superiore a  trentasei  mesi,  di  1  unita'  di  personale
          dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
          inquadrare nella categoria D, tramite  procedura  selettiva
          pubblica operata,  d'intesa  con  il  commissario  ad  acta
          ovvero avvalendosi della Commissione per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Il
          menzionato contingente di personale puo' essere  integrato,
          a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
          da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati  nel
          rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla  normativa
          vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo
          triennio 2022-2024 la Regione  Calabria  e'  autorizzata  a
          conferire due incarichi dirigenziali in  deroga  ai  limiti
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                e)  per  l'anno  2022   non   si   da'   luogo   alla
          compensazione  del  saldo   di   mobilita'   extraregionale
          definita  per  la  Regione  Calabria  nella  matrice  della
          mobilita' extraregionale  approvata  dal  Presidente  della
          Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed
          inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno
          sanitario regionale standard  e  delle  relative  fonti  di
          finanziamento  dell'anno  2022.  Le  relative  somme   sono
          recuperate dalle regioni e province  autonome  in  un  arco
          quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.   Il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
          applicano   conseguentemente   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118; 
                f) e' autorizzato nell'ambito del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'
          in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
                g) al fine di coadiuvare le  attivita'  previste  dal
          presente comma, assicurando  al  servizio  sanitario  della
          Regione Calabria la liquidita' necessaria allo  svolgimento
          delle predette attivita' finalizzate  anche  al  tempestivo
          pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli  enti
          del  servizio  sanitario  della  Regione  Calabria  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni
          esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito  sulle
          rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria  agli
          enti del proprio servizio  sanitario  regionale  effettuati
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  non  producono  effetti
          dalla suddetta data e non vincolano gli enti  del  servizio
          sanitario  regionale  e  i  tesorieri,  i   quali   possono
          disporre, per il pagamento dei  debiti,  delle  somme  agli
          stessi  trasferite  durante   il   suddetto   periodo.   Le
          disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31
          dicembre 2025. 
              3. Il comma 2 si applica nei  confronti  della  Regione
          Calabria  anche  ove,  in  considerazione   dei   risultati
          raggiunti, cessi la gestione  commissariale  del  piano  di
          rientro dai disavanzi sanitari della Regione  Calabria.  In
          tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad  acta  per
          l'attuazione del piano di rientro  si  intende  fatto  alla
          Regione Calabria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Omissis. - 495. Le regioni e le province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  che,  in  funzione   dell'andamento
          dell'emergenza da COVID-19, hanno  sospeso,  anche  per  il
          tramite dei propri enti,  le  attivita'  ordinarie  possono
          riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie
          di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90
          per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi  e
          dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per  l'anno
          2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio  economico
          del   Servizio    sanitario    regionale.    Il    predetto
          riconoscimento tiene conto, pertanto, sia  delle  attivita'
          ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve
          essere rendicontata l'effettiva  produzione,  sia,  fino  a
          concorrenza del predetto limite massimo del  90  per  cento
          del  budget,   di   un   contributo   una   tantum   legato
          all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e  province
          autonome nelle quali insiste la struttura  destinataria  di
          budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti
          dalla struttura privata accreditata  e  rendicontati  dalla
          stessa  struttura  che,  sulla  base   di   uno   specifico
          provvedimento regionale, ha sospeso le  attivita'  previste
          dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021.
          Resta  fermo  il  riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
          assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume
          di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
          del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
          l'anno 2021, come  rendicontato  dalla  medesima  struttura
          interessata. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                a)  individuazione  delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                b) indirizzo per la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                c) determinazione del piano delle attivita'  relative
          alle  alte  specialita'  ed  alla  rete  dei   servizi   di
          emergenza; 
                d) criteri per la determinazione della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              1-bis. I soggetti  privati  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
              2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1  e  con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie  locali  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
                a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
                b) il volume massimo di prestazioni che le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
                c)  i  requisiti  del  servizio   da   rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                e) il debito informativo delle  strutture  erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                e-bis) la modalita' con cui viene comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-bis. - 2-ter. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42, comma  12,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 42 (Il risultato di amministrazione). - Omissis. 
              12. L'eventuale disavanzo di amministrazione  accertato
          ai sensi del  comma  1,  a  seguito  dell'approvazione  del
          rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
          di  cui  all'art.  40,  comma  1,  e'  applicato  al  primo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in
          corso di gestione. La mancata variazione di  bilancio  che,
          in corso di gestione, applica il disavanzo al  bilancio  e'
          equiparata a tutti gli effetti  alla  mancata  approvazione
          del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
          puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati  nel
          bilancio di previsione, in ogni caso non  oltre  la  durata
          della legislatura regionale,  contestualmente  all'adozione
          di una delibera consiliare avente ad oggetto  il  piano  di
          rientro  dal  disavanzo  nel  quale  siano  individuati   i
          provvedimenti necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il
          piano di rientro e' sottoposto al parere del  collegio  dei
          revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
          economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
          quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di  quelle
          con specifico vincolo di destinazione, nonche'  i  proventi
          derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
          da altre entrate in c/capitale con riferimento a  squilibri
          di parte capitale. 
              Omissis.».