((Art. 12 ter 
 
Ulteriore  disposizione  per  la  tempestiva  attuazione  del   Piano
                  nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n.
338, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis  della  legge
          14 novembre 2000, n. 338 recante disposizioni in materia di
          alloggi  e  residenze  per  studenti   universitari,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis (Nuovo  housing  universitario).  -  1.  Le
          risorse  previste  dalla  riforma  1.7  della  missione  4,
          componente 1, del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di
          euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi  posti
          letto  presso  alloggi  o  residenze  per  studenti   delle
          istituzioni  della  formazione  superiore,  ai   fini   del
          perseguimento  delle  finalita'  previste  dalla   medesima
          riforma. 
              2. Le risorse destinate  ai  sensi  del  comma  1  sono
          assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato  con
          le universita', con  le  istituzioni  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e con  gli  enti  regionali
          per il diritto allo studio, alle  imprese,  agli  operatori
          economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  agli  altri  soggetti
          privati di cui all'articolo  1,  comma  1,  della  presente
          legge  sulla  base  delle  proposte  selezionate   da   una
          commissione istituita presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca, secondo le procedure definite dal  decreto
          di cui al comma 7.  Ai  componenti  della  commissione  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3.  La  ripartizione  delle  risorse  tra  le  proposte
          selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca,  sulla  base
          del numero dei posti letto  previsti  in  base  a  ciascuna
          proposta e  tenuto  conto  dei  fabbisogni  espressi  dalla
          ricognizione  effettuata  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare
          alle regioni del Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di  cui  al
          presente comma e' effettuata in esito alla effettiva  messa
          a disposizione, anche tramite  appositi  bandi,  dei  posti
          letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento. 
              4. Le risorse assegnate  ai  sensi  del  comma  3  sono
          destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di  esso,
          dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai
          sensi del presente articolo presso alloggi o residenze  per
          i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi. 
              5. I  soggetti  aggiudicatari  ai  sensi  del  comma  3
          assicurano la destinazione d'uso prevalente degli  immobili
          utilizzati  per  le  finalita'  del  presente  articolo  ad
          alloggio o  residenza  per  studenti  con  possibilita'  di
          destinazione ad altra finalita', anche  a  titolo  oneroso,
          delle parti della struttura eventualmente  non  utilizzate,
          ovvero degli stessi alloggi o  residenze  in  relazione  ai
          periodi non  correlati  allo  svolgimento  delle  attivita'
          didattiche. 
              6. La riduzione della  disponibilita'  di  posti  letto
          rispetto  al  numero  degli  stessi  indicato  in  sede  di
          proposta comporta la riduzione delle somme  erogate  e  dei
          benefici di cui ai commi 9 e  10  in  misura  proporzionale
          alla riduzione della disponibilita' prevista.  In  caso  di
          mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o
          residenza per studente degli  immobili  utilizzati  per  le
          finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario
          decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. 
              7. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca,  sentite   la   Conferenza   dei   rettori   delle
          universita' italiane  e  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti: 
                a) la composizione della commissione  di  valutazione
          di cui al comma 2; 
                b) le procedure per la  ricognizione  dei  fabbisogni
          territoriali di posti letto; 
                c) le procedure per la presentazione  delle  proposte
          di intervento e per la loro valutazione, nonche' il  numero
          minimo di posti letto per intervento; 
                d) le procedure e i criteri volti ad  individuare  il
          corrispettivo unitario per i  posti  letto,  tenendo  conto
          dell'ambito  territoriale,  dei  valori   di   mercato   di
          riferimento, delle tipologie degli immobili e  del  livello
          dei servizi offerti agli studenti nonche'  della  riduzione
          del 15 per cento in ragione della finalita'  sociale  delle
          misure di cui al presente articolo; 
                e) le garanzie patrimoniali minime per accedere  alle
          misure di cui  al  presente  articolo,  anche  al  fine  di
          assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno  nove
          anni   successivi   al   terzo   anno,    con    decorrenza
          dall'acquisizione  della  disponibilita'  degli  alloggi  o
          delle residenze per l'utilizzo previsto; 
                f) gli standard minimi qualitativi  degli  alloggi  o
          delle residenze  e  degli  ulteriori  servizi  offerti,  in
          relazione sia allo spazio  comune  per  studente  che  alle
          relative dotazioni strumentali, fermo restando il  rispetto
          del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
          all'ambiente (DNSH). 
              8. I posti letto ottenuti  con  le  misure  di  cui  al
          presente articolo sono destinati agli studenti  fuori  sede
          individuati sulla base delle graduatorie del  diritto  allo
          studio, ovvero di quelle di merito. 
              9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024,  le  somme
          corrisposte ai  sensi  del  comma  4  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', nonche' alla formazione del  valore  netto  della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive. I redditi derivanti dalla messa a  disposizione
          di posti letto presso  alloggi  o  residenze  per  studenti
          universitari di cui  al  presente  articolo,  salvo  quanto
          previsto al primo periodo, non concorrono  alla  formazione
          del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa',  nonche'
          alla formazione del valore della produzione netta  ai  fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  nella
          misura del 40 per cento,  a  condizione  che  tali  redditi
          rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente
          derivante dall'immobile. 
              10. Gli atti aventi ad oggetto gli  immobili  destinati
          ad alloggi o residenze per studenti universitari  stipulati
          in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di  cui
          al presente articolo sono esenti dall'imposta di  bollo  di
          cui decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
          aprile 1986,  n.  131.  Ferma  restando  la  decadenza  dal
          beneficio prevista dal comma 6,  qualora  a  seguito  della
          stipula degli atti di cui al primo periodo non  venga  dato
          seguito,  entro  i  termini   previsti,   agli   interventi
          finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli
          alloggi o delle residenze universitarie,  si  determina  la
          decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma. 
              11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma  3  e'
          riconosciuto  un  contributo   sotto   forma   di   credito
          d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a
          titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
          comma 738,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  in
          relazione agli immobili, o a parte di  essi,  destinati  ad
          alloggio o residenza per studenti  ai  sensi  del  presente
          articolo.   Il   credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  definite   le   disposizioni
          attuative  della  misura,  con  particolare  riguardo  alle
          procedure di concessione e  di  fruizione  del  contributo,
          sotto  forma  di  credito  d'imposta,  anche  al  fine  del
          rispetto del limite di spesa  di  cui  al  presente  comma,
          nonche' alle condizioni di revoca e  all'effettuazione  dei
          controlli.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del
          presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di  euro
          annui a decorrere dal 2024. 
              12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  9,
          secondo periodo, valutati  in  19,1  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2026, e del comma 11, pari a 5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
                a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e  12,1
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante
          riduzione per  12,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e  3,7
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2026  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              13. (abrogato).».