Art. 3 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre  2022,  n.
169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.
196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al
31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,  n.  181,  gli  effetti
delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle
unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I Commissari straordinari, nominati ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo  2,  ((il
sessantesimo giorno successivo alla data)) di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  subcommissari
spetta un compenso non superiore a quello stabilito  dalla  normativa
regionale  per  i  direttori  generali  degli   enti   del   servizio
sanitario». 
  4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
e' sostituito dal seguente: «2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2023,
l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero  della  salute
subentra nelle funzioni e  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
facenti  capo  alla  stessa,  ivi  inclusa   la   titolarita'   della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al  comma
1. Al 31 dicembre  2023,  il  Ministero  della  salute  procede  alla
chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in  parte,
anche  con  profilo  pluriennale,  mediante  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.
Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.». 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «1°
ottobre 2023». 
  ((5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «secondo». 
  5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del  decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre  2026»  e  le  parole:  «850  assistiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.000 assistiti».)) 
  6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre  2022,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2022,
n. 199, le parole: «fino al 30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti
          di proroga della partecipazione di  personale  militare  al
          potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il
          servizio  sanitario  della  regione  Calabria,  nonche'  di
          Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il
          comparto militare e delle Forze di polizia) convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  169,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Proroga delle misure per il servizio sanitario
          della regione Calabria). - 1. Il termine di 24 mesi di  cui
          all'articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  10  novembre
          2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  fino  al  31  dicembre
          2023, fatta eccezione  per  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5  e  6,  del
          medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito  dal  comma
          1-bis del presente  articolo.  I  Commissari  straordinari,
          nominati ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono,  ove  non
          confermati con le procedure di cui al medesimo articolo  2,
          entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'
          del Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di
          rientro dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale
          della regione Calabria di  nominare  i  direttori  generali
          degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  con   le
          procedure previste dal decreto legislativo 4  agosto  2016,
          n. 171. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  4,  e
          dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  10  novembre
          2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio  del  servizio
          sanitario della regione Calabria e  per  il  rinnovo  degli
          organi  elettivi  delle  regioni  a   statuto   ordinario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2020, n. 181: 
              «Art. 1 (Commissario ad acta e supporto alla  struttura
          commissariale). - 1. - 3. Omissis 
              4.  Il  Commissario  ad  acta  si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  che
          fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
          puo'   avvalersi   di   personale   comandato,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
          professionali   attinenti    ai    settori    dell'analisi,
          valutazione, controllo  e  monitoraggio  delle  performance
          sanitarie,   prioritariamente    con    riferimento    alla
          trasparenza  dei  processi,   con   contratti   di   lavoro
          flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati  con
          soggetti individuati tramite procedura  selettiva.  Per  la
          copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
          periodo, nel limite di euro 244.000  per  l'anno  2020,  di
          euro 1.459.000 per l'anno 2021  e  di  euro  1.216.000  per
          l'anno  2022,   si   provvede   utilizzando   l'avanzo   di
          amministrazione dell'AGENAS, come  approvato  in  occasione
          del rendiconto generale annuale. Alla  compensazione  degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro  751.385
          per l'anno 2021 e  a  euro  626.240  per  l'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto- legge 7 ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti  di
          lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
          3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  possono
          essere prorogati sino al  31  dicembre  2020  con  oneri  a
          valere sulle somme non spese accertate per l'anno  2020  di
          cui al comma 4 del medesimo articolo 8. 
              Omissis.» 
              «Art.  2  (Commissari  straordinari  degli   enti   del
          Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad  acta
          di cui all'articolo  1,  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previa  intesa  con
          la Regione, nonche' con il  rettore  nei  casi  di  aziende
          ospedaliere   universitarie,    nomina    un    Commissario
          straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,  del
          servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa  con  la
          Regione entro il termine perentorio  di  dieci  giorni,  la
          nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
          su proposta del Commissario ad acta,  previa  delibera  del
          Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare  il
          Presidente della Giunta regionale con preavviso  di  almeno
          tre giorni. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159  (Interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti). - 1. Omissis. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. L'incarico di commissario ad  acta  e
          di   subcommissario   e'   valutabile   quale    esperienza
          dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo  1
          del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.   171.   Ai
          subcommissari spetta un compenso  non  superiore  a  quello
          stabilito  dalla  normativa  regionale  per   i   direttori
          generali degli enti del servizio sanitario. 
              Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 24 marzo 2022, n.  24  (Disposizioni  urgenti
          per  il  superamento  delle  misure   di   contrasto   alla
          diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza  della
          cessazione dello stato di emergenza, e  altre  disposizioni
          in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione  delle
          funzioni del Commissario straordinario per  l'attuazione  e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Al  fine  di
          continuare a disporre, anche successivamente alla data  del
          31 marzo 2022, di una struttura con adeguate  capacita'  di
          risposta   a   possibili    aggravamenti    del    contesto
          epidemiologico  nazionale  in  ragione  della  epidemia  di
          COVID-19, nei limiti delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  1°
          aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita'  per  il
          completamento della campagna vaccinale e per l'adozione  di
          altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
          30 giugno 2023. Il direttore dell'Unita'  e'  nominato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
          pubblica. Il direttore agisce con i  poteri  attribuiti  al
          Commissario straordinario dal  predetto  articolo  122  del
          decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio  provvedimento,
          definisce la  struttura  dell'Unita',  avvalendosi  di  una
          parte  del  personale  della  Struttura  di  supporto  alle
          attivita' del citato Commissario straordinario, nonche'  di
          personale in servizio presso  il  Ministero  della  salute,
          secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  e'   nominato   un
          dirigente  di  prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero  della  salute,  al  quale  sono  attribuite   le
          funzioni vicarie, che opera in coordinamento e  a  supporto
          del direttore dell'Unita' di cui al presente  comma,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'Unita' subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo al Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in  raccordo  con
          il  Ministero  della  salute  e  con  il  supporto  tecnico
          dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  cura  la
          definizione  e,  ove  possibile,   la   conclusione   delle
          attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora  in
          corso alla data del 31 marzo  2022,  gia'  attribuite  alla
          competenza  del  predetto  Commissario  straordinario.   Al
          direttore dell'Unita' e'  assegnata  la  titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge  n.  18  del
          2020. Alla medesima Unita' si applicano,  ove  compatibili,
          le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   122   del
          decreto-legge n. 18 del 2020. 
              2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di  cui  al
          comma 1 e' soppressa e il Ministero della  salute  subentra
          nelle funzioni e in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della  salute
          procede alla chiusura della  contabilita'  speciale  e  del
          conto corrente di cui al comma 1,  ai  sensi  dell'articolo
          44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali
          somme ivi giacenti sono versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate in  tutto  o  in  parte,
          anche  con  profilo  pluriennale,  mediante   decreto   del
          Ragioniere generale dello Stato,  ai  pertinenti  stati  di
          previsione della  spesa.  Le  eventuali  risorse  non  piu'
          necessarie sono acquisite all'erario. 
              3. Al fine di rafforzare l'efficienza  operativa  delle
          proprie strutture per garantire le azioni di  supporto  nel
          contrasto alle pandemie  in  favore  dei  sistemi  sanitari
          regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci  e
          vaccini per la cura  delle  patologie  epidemico-pandemiche
          emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
          in relazione agli obiettivi ed  agli  interventi  connessi,
          nell'immediato,  alla  attuazione  del   piano   strategico
          nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e
          seguenti,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere,  a
          decorrere dal 1° ottobre  2022,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, un contingente  di  personale  cosi'
          composto:  3  dirigenti  di  seconda  fascia,  3  dirigenti
          sanitari; 50  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
          professionalita' anche  tecnica,  da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   funzioni
          centrali. La dotazione organica del Ministero della  salute
          e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
          sanitari e di  50  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
          sono autorizzate in deroga all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  nonche'
          in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente  comma
          e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022  ed
          euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
              4. Al reclutamento del contingente di personale di  cui
          al comma 3 si provvede  mediante  l'indizione  di  concorsi
          pubblici,  senza  obbligo  di  previo  espletamento   delle
          procedure  di  mobilita',  con  le  modalita'  semplificate
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021,  n.  76,  anche  avvalendosi  della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          tramite  l'utilizzo  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria  ai
          sensi dell'articolo 30 del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001.  Il  personale  assunto  e'  progressivamente
          assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita'  di  cui  al
          comma 1, in  sostituzione  del  personale  appartenente  ad
          altre  amministrazioni  in  servizio  presso  la   predetta
          Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  200.000  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e una  spesa  pari  ad
          euro  124.445  per  le  maggiori  spese  di   funzionamento
          derivanti  dall'assunzione  del  predetto  contingente   di
          personale. 
              5. Il Ministero  della  salute  provvede  entro  il  30
          giugno   2023   alla   definizione   del   nuovo    assetto
          organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
          dal presente articolo, nelle more  della  riorganizzazione,
          sono  assicurate   dal   Segretariato   generale   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione
          generale individuata con decreto del Ministro della salute. 
              6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  3  e
          4, pari  a  euro  1.085.282  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          3.043.347 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
              7.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8.  All'articolo  47-bis  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, al comma  2,  dopo  le  parole  "degli
          alimenti" sono inserite le seguenti:  ",  di  contrasto  di
          ogni emergenza sanitaria,  nonche'  ogni  iniziativa  volta
          alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.". 
              8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
          3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e'  inserita
          la seguente: 
                "e-quater) la somministrazione, con  oneri  a  carico
          degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
          opportunamente  formati  a  seguito  del   superamento   di
          specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti
          annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
          vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali  nei
          confronti dei soggetti di eta'  non  inferiore  a  diciotto
          anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
          pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
          nonche' l'effettuazione di test diagnostici  che  prevedono
          il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
          salivare o orofaringeo, da effettuare  in  aree,  locali  o
          strutture, anche esterne, dotate  di  apprestamenti  idonei
          sotto il profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
          tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
          esterne  alla  farmacia  devono   essere   compresi   nella
          circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta  organica
          di pertinenza della farmacia stessa".» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021,  n.  233,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  38   (Proroga   della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
          more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana   del
          farmaco  (AIFA),  finalizzata  anche   a   promuovere   gli
          investimenti in ricerca e sviluppo  di  carattere  pubblico
          sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del  PNRR,  e
          comunque fino al 1°  ottobre  2023,  restano  in  carica  i
          componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
          (CTS) e del  Comitato  prezzi  e  rimborso  (CPR),  di  cui
          all'articolo 19 del decreto del Ministro  della  salute  20
          settembre 2004, n. 245, nominati con decreto  del  Ministro
          della salute del 20 settembre 2018. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 547, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Omissis 
              547. A partire dal secondo anno del corso di formazione
          specialistica,  i  medici,   i   medici   veterinari,   gli
          odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
          gli  psicologi  regolarmente  iscritti  sono  ammessi  alle
          procedure concorsuali  per  l'accesso  alla  dirigenza  del
          ruolo  sanitario  nella  specifica  disciplina  bandita   e
          collocati, all'esito positivo delle medesime procedure,  in
          graduatoria separata. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  36-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti  in
          materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del  nulla
          osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello   Stato   e   ulteriori
          disposizioni  finanziarie  e  sociali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36-bis  (Disposizioni  in  materia  di  massimale
          degli assistiti per i medici di medicina  generale).  -  1.
          Fino al 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi  siano  ambiti
          scoperti,  in  ragione  della  situazione   di   temporanea
          emergenza  relativa  alla  disponibilita'  di   medici   di
          medicina generale, nei limiti delle risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, possono prevedere, per  i  medici  di
          medicina generale con incarico a  quota  oraria  del  ruolo
          unico  di   assistenza   primaria   di   ventiquattro   ore
          settimanali, la limitazione del massimale  degli  assistiti
          in carico fino a 1.000 assistiti. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
          decreto-legge 31 ottobre  2022,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.199  (Misure
          urgenti in materia di divieto di concessione  dei  benefici
          penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
          collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini
          di applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo
          10 ottobre 2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a
          controversie della giustizia sportiva, nonche' di  obblighi
          di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di  attuazione  del  Piano
          nazionale contro una pandemia influenzale e di  prevenzione
          e contrasto dei raduni  illegali),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  obblighi   di
          vaccinazione anti sars-cov-2). - 1. Omissis 
              1-bis. Dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto fino  al  30  giugno  2024
          sono sospesi le attivita' e i procedimenti  di  irrogazione
          della sanzione previsti dall'articolo 4- sexies, commi 3, 4
          e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
              Omissis.»