((Art. 3 ter 
 
Disposizioni in materia di personale della  ricerca  sanitaria  degli
                     IRCCS pubblici e degli IZS 
 
  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  pubblici  e  gli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  (IZS),  di  seguito   complessivamente
denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 al  31  dicembre  2025  gli
Istituti medesimi  possono  assumere  a  tempo  indeterminato,  nella
posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche
stabilite ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  423,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo  23
dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria  e  delle
attivita' di  supporto  alla  ricerca  sanitaria  reclutato  a  tempo
determinato  con  procedure  concorsuali,  comprese   le   assunzioni
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  429,  430  e  432,  della
legge n.  205  del  2017,  che,  coerentemente  con  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni  di  servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un
ente  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con  rapporti  di  lavoro
flessibile o con  borse  di  studio,  rispettivamente,  instaurati  o
conferite a seguito  di  procedura  selettiva  pubblica,  nel  limite
complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse  disponibili
di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata  legge
n. 205 del 2017. 
  2.  Per  gli  anni  2023,  2024  e  2025   l'assunzione   a   tempo
indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di
cui al comma 1 del presente  articolo  e'  effettuata  in  deroga  ai
requisiti di servizio previsti  dall'articolo  1,  comma  428,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonche'  in  deroga  ai
limiti di spesa consentiti per il personale degli enti  del  Servizio
sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60. 
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente  articolo
non  deve  avere  ottenuto  due  valutazioni  annuali  negative  come
definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo  1,  comma  427,
della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  secondo  le  modalita',  le
condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 423,  424,
          427, 428, 429, 430 e 432 della legge 27 dicembre  2017,  n.
          205  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020): 
              «Omissis 
              423. Il rapporto di lavoro  del  personale  di  cui  al
          comma 422 e' disciplinato, sulla base  di  quanto  previsto
          nei  commi  da  424  a  434,  nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  comparto  Sanita',  in
          un'apposita  sezione,  con  definizione   dei   trattamenti
          economici dei relativi  profili,  prendendo  a  riferimento
          quelli  della  categoria  apicale  degli  altri  ruoli  del
          comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
          ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni  e  delle
          attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento  ai
          rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
          di   specifici   criteri,   connessi   anche   ai    titoli
          professionali nonche' alla qualita' e  ai  risultati  della
          ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia  economica.
          In relazione a quanto previsto  dal  comma  422,  gli  atti
          aziendali  di  organizzazione  degli  Istituti   prevedono,
          nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
          o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione  per  le
          funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli   IRCCS,   al
          direttore scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali, al direttore generale. 
              424.  Per  garantire  un'adeguata  flessibilita'  nelle
          attivita'  di  ricerca,  gli  Istituti  assumono,  per   lo
          svolgimento delle predette attivita', entro il  limite  del
          20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
          dall'anno  2019  delle  complessive   risorse   finanziarie
          disponibili per le  attivita'  di  ricerca,  personale  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato,  nel
          rispetto del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
          periodo  e'  incrementato   con   le   risorse   aggiuntive
          trasferite a ciascun Istituto dal Ministero  della  salute,
          pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
          milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e a  90  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
              Omissis. 
              427. Il personale assunto ai sensi  del  comma  426  e'
          soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
          per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
          di  servizio,  secondo  modalita',  condizioni  e   criteri
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica   amministrazione,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo
          della  valutazione  annuale,  per  tre  anni   consecutivi,
          determina la risoluzione del contratto. Previo accordo  tra
          gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
          la   cessione   del   contratto   a   tempo    determinato,
          compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito  delle
          disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
              428.  Gli  Istituti,   nel   rispetto   delle   vigenti
          disposizioni legislative in materia di  contenimento  delle
          spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
          dotazione organica del personale destinato  alle  attivita'
          di assistenza o di  ricerca,  possono  inquadrare  a  tempo
          indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario  nazionale,
          compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
          ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
          dalle  disposizioni  vigenti,  il   personale   che   abbia
          completato il secondo periodo contrattuale con  valutazione
          positiva, secondo la disciplina stabilita  con  il  decreto
          del Ministro della salute previsto dal comma 427. 
              429. Al fine di valorizzare  i  giovani  che  esprimono
          alto potenziale e di favorire  il  rientro  dall'estero  di
          personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
          possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato,  per
          la  durata  del  relativo  progetto  di  ricerca,  con  gli
          sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
          competitivi nazionali, europei  o  internazionali,  secondo
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il  costo  del  contratto
          grava sui  fondi  del  progetto  finanziato  con  il  bando
          pubblico e  il  contratto  puo'  essere  prorogato  per  il
          completamento del primo quinquennio di cui  al  comma  426,
          subordinatamente   alla   disponibilita'   delle    risorse
          finanziarie di cui al comma 424. 
              430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota
          fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui
          al comma 424 per stipulare contratti di lavoro  subordinato
          a tempo determinato di cui al  comma  426  con  ricercatori
          residenti  all'estero,  la   cui   produzione   scientifica
          soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del  Ministro
          della salute di cui al comma 427. 
              Omissis 
              432. In sede di prima applicazione,  entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  sezione  del
          contratto collettivo del comparto Sanita' di cui  al  comma
          423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
          del 31 dicembre 2017, con  rapporti  di  lavoro  flessibile
          instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
          titolare, alla data del  31  dicembre  2017,  di  borsa  di
          studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
          selettiva pubblica, che abbia maturato, alla  data  del  31
          dicembre 2019, fatti  salvi  i  requisiti  maturati  al  31
          dicembre 2017 un'anzianita' di servizio  ovvero  sia  stato
          titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
          sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a  tempo
          determinato  secondo  la  disciplina  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 424 e  secondo  le  modalita'  e  i
          criteri stabiliti con il decreto del Ministro della  salute
          di cui al comma 427. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  23  dicembre  2022,  n.  200  (Riordino  della
          disciplina degli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico): 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia  di  personale  della
          ricerca sanitaria). - 1. Fatte salve le risorse di cui alla
          legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  comma  424,  nonche'  i
          vincoli del comma 428 della medesima legge, la  durata  del
          secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a  tempo
          determinato del personale di ricerca sanitaria, di  cui  di
          cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della  citata  legge
          n. 205 del 2017,  puo'  essere  ridotta  rispetto  all'arco
          temporale dei cinque anni, in caso di valutazione  positiva
          secondo la disciplina stabilita dal comma 427  della  legge
          n. 205/2017, anche al fine dell'eventuale  inquadramento  a
          tempo  indeterminato  nei  ruoli  del  Servizio   sanitario
          nazionale (SSN) e nel rispetto di quanto previsto dal comma
          2. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo, ai sensi  del  comma  423
          della legge n. 205 del 2017, gli  IRCCS  ridefiniscono  gli
          atti aziendali di organizzazione prevedendo una specifica e
          autonoma sezione per le funzioni di ricerca  e  definiscono
          quote riservate, da destinare al  personale  della  ricerca
          sanitaria, assunto con contratto di  lavoro  subordinato  a
          tempo determinato. Gli IRCCS entro centoventi giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          nell'ambito  dei  posti  della   dotazione   organica   del
          personale, definiscono il numero di  posti  destinati  alle
          attivita'  di   ricerca   per   l'inquadramento   a   tempo
          indeterminato del personale della ricerca sanitaria. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  in  relazione  alla
          mobilita'  verso  le  universita',  dall'articolo  26   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233  e  dal
          decreto attuativo del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 29 aprile 2022 n.  367,  al  fine  di  favorire  lo
          scambio  di  esperienze  professionali  nel  sistema  della
          ricerca, il  personale  degli  IRCCS  di  diritto  pubblico
          impiegato in attivita' di ricerca traslazionale, preclinica
          e clinica, compatibilmente con le risorse per il periodo di
          vigenza  del  rapporto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          determinato, puo'  essere  comandato  o  distaccato  presso
          altro IRCCS di diritto pubblico o ente pubblico di  ricerca
          nel rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          pubblico impiego.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti in servizio successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre   2022,   alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
              «Art. 11 (Disposizioni in materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
          al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
          marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7   maggio   2005,
          congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza (LEA) di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della
          medesima   intesa,   anche   al   fine   di   salvaguardare
          l'invarianza della spesa complessiva. 
              Omissis.» 
              - Il decreto del  Ministro  della  salute  20  novembre
          2019, n. 164 (Regolamento recante valutazione del personale
          di  ricerca  sanitaria),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 2020, n. 2.