Art. 4 
 
                Proroga di termini in materia fiscale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 232, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31
luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente  il  31
ottobre»; 
    b) al comma 233, le parole:  «1°  agosto  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2023»; 
    c) ai  commi  235  e  237,  le  parole:  «30  aprile  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    d) al comma 241, le parole:  «30  giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
    e) al comma 243, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  37,  comma  2-bis,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a
partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta  successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data,
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche continuano a essere trasmessi con le modalita'  e  secondo  i
termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale ((n. 135 dell'11 giugno 1999)). 
  ((2-bis. Nelle more della  revisione  del  sistema  tributario,  al
comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «15-quater» e' soppressa; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del  decreto-legge  n.
146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  215  del
2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».)) 
  3. Tenuto conto della  norma  di  cui  all'articolo  40,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni  di
cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo,  della  legge  31  agosto
2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di  presidenza
della giustizia  tributaria  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione ((del presente decreto))
e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023. 
  ((3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma
496, primo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
incrementata al  40  per  cento.  A  tal  fine  la  quota  aggiuntiva
dell'indennizzo  e'   determinata   sulla   base   delle   risultanze
istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla  Commissione  tecnica  di
cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in
relazione alle domande presentate entro i termini di legge.  Ai  fini
dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia'  indicato,
l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza,  entro
il 31 luglio 2023, il nuovo  codice  IBAN  con  modalita'  telematica
tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). 
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «31
ottobre 2023». A tal fine e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per
l'anno 2023, cui si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3-quater.  All'articolo  3,  comma  7-bis,  del  decreto-legge   29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro». 
  3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e  135  dell'articolo  1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30  settembre
2023. 
  3-sexies. I soggetti che esercitano  attivita'  economiche  per  le
quali sono stati approvati  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito, per ciascun  indice,  dal  relativo  decreto  di
approvazione del Ministro dell'economia e delle  finanze,  tenuti  ad
effettuare entro il 30 giugno  2023  i  versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto,  possono
provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza  alcuna  maggiorazione.  In
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, i versamenti di cui al primo periodo possono  essere  effettuati
entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in  ragione
di  giorno,  fino  allo  0,40  per  cento,  a  titolo  di   interesse
corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies  si  applicano,
oltre  che  ai  soggetti  che  adottano  gli  indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale o che  presentano  cause  di  esclusione  dagli
stessi, compresi quelli  che  si  avvalgono  del  regime  fiscale  di
vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il  regime  forfetario  di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati  nel
medesimo comma 3-sexies. 
  3-octies. Agli oneri derivanti dal  comma  3-sexies,  pari  a  1,92
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  3-novies. Al fine di ristorare  i  comuni,  a  decorrere  dall'anno
2023, delle minori entrate  derivanti  dagli  atti  di  aggiornamento
presentati  dal  1°  gennaio  2017  al  31  dicembre  2022  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che
abbiano determinato per  ciascun  comune  una  riduzione  di  gettito
complessivamente  superiore  al  40  per  cento  rispetto  a   quello
derivante applicando le rendite relative agli  immobili  appartenenti
al gruppo catastale D, come risultanti  al  31  dicembre  2022  senza
tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma,  e
utilizzando le aliquote applicabili per l'anno  2022,  il  contributo
previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208  del  2015  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e'  ripartito  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre  2023,
secondo una metodologia adottata sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base  dei  dati  comunicati  entro  il  15
novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze, relativi,  per  ciascuna  unita'  immobiliare  oggetto
degli atti di aggiornamento di cui al comma  3-novies,  alle  rendite
proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n.  208  del
2015 oppure alle rendite definitive, se gia' determinate dall'Agenzia
delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte  in
catasto  immediatamente  prima  della  presentazione  degli  atti  di
aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione
l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo
delle  rendite  degli  immobili  appartenenti  a  ciascuna  categoria
catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022. 
  3-undecies. Agli oneri derivanti dai  commi  3-novies  e  3-decies,
pari a 1,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232,  233,
          235, 237, 241 e 243, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
          recante Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025, come modificato dalla presente legge: 
              «Omissis. 
              232. Il pagamento delle somme di cui al  comma  231  e'
          effettuato in unica soluzione, entro il  31  ottobre  2023,
          ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima  e  la
          seconda delle quali, ciascuna di importo  pari  al  10  per
          cento delle somme complessivamente  dovute  ai  fini  della
          definizione, con scadenza rispettivamente il 31  ottobre  e
          il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari  ammontare,  con
          scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 
              233. In caso  di  pagamento  rateale,  sono  dovuti,  a
          decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
          per  cento  annuo;  non  si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              Omissis 
              235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma 231 rendendo,  entro  il  30  giugno  2023,  apposita
          dichiarazione,    con    le    modalita',    esclusivamente
          telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
          internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          sceglie altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
          effettuare il pagamento, entro il limite  massimo  previsto
          dal comma 232. 
              Omissis 
              237.  Entro  il  30  giugno  2023  il   debitore   puo'
          integrare, con le modalita'  previste  dal  comma  235,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
              238. - 240. Omissis 
              241.  Entro  il  30  settembre  2023,  l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 235  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
          di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
          ai debitori anche nell'area  riservata  del  sito  internet
          dell'agente della riscossione. 
              Omissis 
              243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali  e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235: 
                a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese
          ai sensi del comma 240, lettera  b),  sono  automaticamente
          revocate; 
                b) il pagamento della prima o unica rata delle  somme
          dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
          procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che  non
          si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  37,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
              «Art. 37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai  sostituti
          d'imposta). -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano  i
          redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere  a),
          d), g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai
          membri del parlamento europeo, e l), del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti. 
              2.  I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che   prestano
          assistenza fiscale: 
                a) ricevono le  dichiarazioni  e  le  schede  per  la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
                b) elaborano le dichiarazioni; 
                c)   consegnano   al   contribuente    copia    della
          dichiarazione elaborata e  del  prospetto  di  liquidazione
          delle imposte; 
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7; 
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte. 
              2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di  liquidazione,  secondo  le  modalita'   stabilite   con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro: 
                  1)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  2)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi)  al
          20 giugno; 
                  3)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  4)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  5)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi)  al
          30 settembre; 
                c-bis)  trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia
          delle entrate i dati contenuti nelle schede  relative  alle
          scelte  dell'otto,  del  cinque  e  del   due   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali,  entro  i  termini  previsti
          alla lettera c); 
                d)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  in   via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis, del decreto del Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164; 
                e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni   e   dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione,  nonche'
          le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
          del cinque e dell'otto per mille dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo  anno
          successivo a quello di presentazione. 
              3. I sostituti  che  non  prestano  assistenza  fiscale
          consentono in ogni caso ai centri l'attivita'  di  raccolta
          degli atti e documenti necessari  per  l'attivita'  di  cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34. 
              4. I sostituti d'imposta tengono  conto  del  risultato
          contabile delle dichiarazioni  dei  redditi  elaborate  dai
          centri. Il debito,  per  saldo  e  acconto,  o  il  credito
          risultante dai prospetti di liquidazione delle  imposte  e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.» 
              - Il decreto-legge 21 giugno 2022, n.  73,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2022,  n.  122
          (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241): 
              «Art. 17 (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta  che  comunicano  ai
          propri sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di liquidazione, nonche' consegnare, secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione del due, del cinque e  dell'otto
          per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
          entro: 
                  1)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  2)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi)  al
          20 giugno; 
                  3)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  4)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  5)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi)  al
          30 settembre; 
                c-bis) comunicare all'Agenzia delle  entrate  in  via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis; 
                d)  conservare  copia  delle  dichiarazioni   e   dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
              2. Il sostituto d'imposta socio  di  un  CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'articolo 16.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 63  e  683
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Omissis 
              63. Per il  completamento  delle  attivita'  del  Fondo
          indennizzo risparmiatori di  cui  alla  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4  luglio  2019,
          pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  174
          del 26 luglio 2019, resta in  carica  sino  al  31  ottobre
          2023. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  350.000  euro
          per l'anno 2022. 
              Omissis 
              683. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi
          15-quinquies e  15-sexies,  del  decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021, n. 215, si  applicano  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del
          medesimo articolo 5 del  decreto-legge  n.  146  del  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021,
          si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   40,   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41  recante
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune: 
              «Art.  40  (Disposizioni  in   materia   di   giustizia
          tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n.  130,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 7,  le  parole:  "Entro  sei
          mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
          di interpello, il Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria pubblica la graduatoria finale" sono  sostituite
          dalle seguenti: "Entro il 15 marzo  2023  il  Consiglio  di
          presidenza   della   giustizia   tributaria   pubblica   la
          graduatoria finale della procedura di interpello"; 
                b) all'articolo 8,  il  comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "5. In sede di prima  applicazione  della  presente
          legge, ai fini della sua  migliore  implementazione,  entro
          trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di  cui
          all'articolo 1, comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che,  in
          ogni caso, hanno luogo non oltre il 31  maggio  2023.  Sono
          eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
          e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
          prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti  togati
          che siano magistrati tributari  sono,  per  la  durata  del
          mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il  presidente
          e' eletto nella prima seduta, a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  del  Consiglio,  fra  i   membri   eletti   dal
          Parlamento". 
              2. All'articolo 4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  le  parole:
          "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000  euro".
          La disposizione del primo periodo  si  applica  ai  ricorsi
          notificati a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2023. 
              3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del
          numero  dei  giudizi  pendenti  dinnanzi  alla   Corte   di
          Cassazione di cui alla Riforma 1.7  "Giustizia  tributaria"
          della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
          la dichiarazione di estinzione dei giudizi di  legittimita'
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  198,  della  legge  29
          dicembre 2022 n. 197 e  dell'articolo  391  del  codice  di
          procedura civile, l'Agenzia delle entrate,  fermi  restando
          gli oneri posti  a  carico  del  contribuente,  provvede  a
          depositare entro il 31 ottobre 2023 presso  la  cancelleria
          della Corte di cassazione un elenco delle controversie  per
          le quali e' stata presentata domanda  di  definizione,  con
          l'indicazione dei relativi versamenti  previsti  dal  comma
          197 del medesimo articolo 1. 
              4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al
          comma  3  mediante  la   riduzione   dei   tempi   per   la
          dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'  ai
          sensi dell'articolo 5, comma  12,  della  legge  31  agosto
          2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice  di  procedura
          civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
          posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
          al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
          entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria  della  Corte
          di cassazione un elenco delle controversie per le quali  e'
          stata presentata domanda di definizione, con  l'indicazione
          dei   relativi   versamenti,   nonche'   dell'assenza    di
          provvedimento di diniego. 
              4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi  in
          essere all'atto del definitivo transito, se  svolti  presso
          amministrazioni che  realizzano  o  autorizzano  interventi
          finanziati in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR, dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  europea,  restano  in  ogni  caso
          ultimabili   sino   alla    scadenza    naturale,    previa
          autorizzazione del relativo organo di auto-governo. 
              5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  31
          agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e
          di processo tributari): 
              «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  La
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  n),
          numero 2.2), si applica a decorrere dal  1°(gradi)  gennaio
          2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di
          giustizia   tributaria   di   primo   e   secondo    grado,
          indipendentemente   dalle    funzioni    svolte,    cessano
          dall'incarico, in ogni caso: 
                a) il 1°(gradi) gennaio 2023 qualora abbiano compiuto
          settantaquattro anni di eta' entro  il  31  dicembre  2022,
          ovvero al compimento del settantaquattresimo anno  di  eta'
          nel corso dell'anno 2023; 
                b) il 1°(gradi) gennaio 2024 qualora abbiano compiuto
          settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
          al compimento del settantatreesimo anno di eta'  nel  corso
          dell'anno 2024; 
                c) il 1°(gradi) gennaio 2025 qualora abbiano compiuto
          settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024,  ovvero
          al compimento del settantaduesimo anno di  eta'  nel  corso
          dell'anno 2025; 
                d) il 1°(gradi) gennaio 2026 qualora abbiano compiuto
          settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre  2025,  ovvero
          al compimento del settantunesimo anno  di  eta'  nel  corso
          dell'anno 2026. 
              2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere q) e r), si applicano  a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio 2023. 
              3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              4. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a  decorrere
          dal 1°(gradi) gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai
          sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile
          spettante al presidente e al presidente  di  sezione  delle
          corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico  per
          le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
              5. In sede di prima applicazione della presente  legge,
          ai fini della sua migliore  implementazione,  entro  trenta
          giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria   di   cui
          all'articolo 1, comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che,  in
          ogni caso, hanno luogo non oltre il 31  maggio  2023.  Sono
          eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
          e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
          prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti  togati
          che siano magistrati tributari  sono,  per  la  durata  del
          mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il  presidente
          e' eletto nella prima seduta, a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  del  Consiglio,  fra  i   membri   eletti   dal
          Parlamento. 
              6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  14
          settembre 2015,  n.  147,  le  parole:  "di  ammontare  non
          inferiore a venti milioni di euro"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di
          euro". 
              7. La disposizione di cui al comma 6  si  applica  agli
          interpelli presentati a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio
          2023, anche se relativi a investimenti  precedenti  a  tale
          data. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 496 e 501,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Omissis 
              496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
          al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo  di
          acquisto, in caso di  unico  acquisto,  ovvero  del  prezzo
          medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri  fiscali
          sostenuti  anche  durante  il  periodo  di  possesso  delle
          azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
          per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
          riparto, puo' essere corrisposto  fino  al  100  per  cento
          dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
          tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
          ove cio' non pregiudichi  la  parita'  di  trattamento  dei
          soggetti istanti legittimati. 
              Omissis 
              501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata  Commissione  e'  composta  da  un
          numero di membri non superiore a quattordici,  in  possesso
          di   idonei   requisiti   di   competenza,    indipendenza,
          onorabilita'  e  probita'.  Con  successivo   decreto   del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  nominati  i
          componenti della  Commissione  tecnica  e  determinati  gli
          emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
          1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019,  2020  e
          2021.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante   la
          corrispondente riduzione della dotazione del  FIR.  Qualora
          l'importo dei compensi da attribuire  ai  componenti  della
          Commissione tecnica risulti inferiore  al  predetto  limite
          massimo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel   FIR.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La  domanda
          di   indennizzo,   corredata   di   idonea   documentazione
          attestante i requisiti di cui  al  comma  494,  e'  inviata
          entro il termine di  centottanta  giorni  decorrenti  dalla
          data  individuata  con  apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze.   La   prestazione   di
          collaborazione  nella  presentazione  della  domanda  e  le
          attivita'  conseguenti  non  rientrano  nell'ambito   delle
          prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1. Decorso  il  termine  dell'esercizio
          finanziario, per ogni unita' elementare  di  bilancio,  con
          decreto ministeriale da registrarsi alla Corte  dei  conti,
          e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
          impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto.  In   apposito
          allegato al decreto medesimo sono altresi'  individuate  le
          somme relative a spese pluriennali in conto capitale non  a
          carattere permanente da eliminare dal conto dei residui  di
          stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
          successivi  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  terzo
          periodo, riferibili ad  esercizi  precedenti  all'esercizio
          scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale  dello
          Stato sono elencate, distintamente per anno  di  iscrizione
          in  bilancio,  le  somme  relative  al  precedente  periodo
          eliminate  dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere  nella
          competenza  degli  esercizi  successivi,   sui   pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
              3. Gli uffici  di  controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
              4. Contestualmente all'accertamento  di  cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Proroga di  termini  in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. - 7. Omissis 
              7-bis.  Per  i  costi  sostenuti  dalla  Concessionaria
          servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
          della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  4
          luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 26  luglio  2019,  e'  autorizzata  la
          spesa fino all'importo massimo di 1  milione  di  euro  per
          l'anno  2023,  in  relazione  alla  conseguente  estensione
          temporale dall'applicazione del disciplinare  stipulato  ai
          sensi   dell'articolo   8   del   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 10  maggio  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo
          34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
              «Omissis 
              134. L'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  133  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023. 
              135. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  133  puo'
          essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali  di
          pari importo, a partire dal 30  giugno  2023.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3   per   cento   annuo,   da   versare
          contestualmente a ciascuna rata. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7   dicembre   2001,   n.435
          (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
          322,  nonche'  disposizioni  per   la   semplificazione   e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
              «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
          - 1. Il versamento del saldo dovuto  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  ed   a   quella   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
          fisiche,  e  delle   societa'   o   associazioni   di   cui
          all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 e'  effettuato  entro  il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'articolo  5  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
          agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
              2. I versamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
              3. I versamenti di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                a) per la prima rata, nel  termine  previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                b) per la seconda rata,  nel  mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   27,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art.   27   (Regime   fiscale   di    vantaggio    per
          l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). -  1.
          Per favorire la costituzione di nuove imprese da  parte  di
          giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e,  inoltre,
          per favorire la costituzione di nuove imprese, gli  attuali
          regimi forfettari sono riformati e concentrati in  funzione
          di  questi  obiettivi.  Conseguentemente,  a  partire   dal
          1°(gradi) gennaio 2012, il regime di  cui  all'articolo  1,
          commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
          applica, per il periodo d'imposta  in  cui  l'attivita'  e'
          iniziata e per i quattro  successivi,  esclusivamente  alle
          persone  fisiche:   a)   che   intraprendono   un'attivita'
          d'impresa, arte o professione; b)  che  l'hanno  intrapresa
          successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta  sostitutiva
          dell'imposta sui redditi e delle  addizionali  regionali  e
          comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
          n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per  cento.  Il
          regime di cui ai periodi precedenti  e'  applicabile  anche
          oltre il quarto periodo di imposta successivo a  quello  di
          inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
          compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
              2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  a
          condizione che: 
                a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
          precedenti l'inizio  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,
          attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa,  anche
          in forma associata o familiare; 
                b) l'attivita'  da  esercitare  non  costituisca,  in
          nessun  modo,  mera   prosecuzione   di   altra   attivita'
          precedentemente svolta sotto forma di lavoro  dipendente  o
          autonomo,   escluso   il   caso    in    cui    l'attivita'
          precedentemente svolta  consista  nel  periodo  di  pratica
          obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
                c) qualora venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa
          svolta in precedenza da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei
          relativi   ricavi,   realizzati   nel   periodo   d'imposta
          precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
          non sia superiore a 30.000 euro. 
              3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al
          comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
          99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          non possono  beneficiare  del  regime  semplificato  per  i
          contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,  fermi  restando
          l'obbligo di conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
          emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e  di
          certificazione  dei  corrispettivi,  sono  esonerati  dagli
          obblighi di  registrazione  e  di  tenuta  delle  scritture
          contabili,  rilevanti  ai  fini  delle  imposte  dirette  e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto,    nonche'    dalle
          liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini
          dell'IVA  previsti  dal  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.  I  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  altresi'   esenti   dall'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              4.  Il  regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere
          applicazione dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
          meno una delle condizioni di cui  al  comma  96  ovvero  si
          verifica  una  delle  fattispecie  indicate  al  comma   99
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              5. I soggetti di cui al  comma  3  possono  optare  per
          l'applicazione del regime contabile  ordinario.  L'opzione,
          valida per almeno un triennio, e' comunicata con  la  prima
          dichiarazione annuale da  presentare  successivamente  alla
          scelta operata. Trascorso il periodo minimo  di  permanenza
          nel regime ordinario, l'opzione resta  valida  per  ciascun
          anno  successivo,  fino  a  quando  permane   la   concreta
          applicazione della scelta operata. 
              6.  Con  uno  o  piu'   provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  sono  dettate  le  disposizioni
          necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. 
              7.  Il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma  117
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sono
          soppressi.  Al  terzo   periodo   le   parole:   "Ai   fini
          dell'applicazione   delle    disposizioni    del    periodo
          precedente," sono soppresse.» 
              -  La  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2014,  n.
          300, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e  116  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). -  1.  I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                a) le societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
                c)  le  associazioni  senza  personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                d)  si  considerano  residenti  le  societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
              «Art. 115 (Opzione per la trasparenza  fiscale).  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» 
              «Art. 116 (Opzione per  la  trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma  3
          dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui  all'articolo  87  e
          gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
          formare  il  reddito  imponibile  nella  misura   indicata,
          rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
          59. 
              2-bis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre  2004"  e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 22  e  24,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»: 
              «Omissis 
              22. A decorrere dal 1º gennaio  2016,  gli  intestatari
          catastali  degli  immobili  di  cui  al  comma  21  possono
          presentare atti di aggiornamento ai sensi  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994,  n.  701,  per  la  rideterminazione  della   rendita
          catastale degli immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
          criteri di cui al medesimo comma 21. 
              Omissis. 
              24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate
          comunica al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
          riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma  23,
          i dati relativi,  per  ciascuna  unita'  immobiliare,  alle
          rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1º
          gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno, emana,  secondo  una
          metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto  per
          ripartire il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro
          attribuito ai comuni a titolo di  compensazione  del  minor
          gettito per l'anno 2016. A  decorrere  dall'anno  2017,  il
          contributo annuo di 155 milioni di euro  e'  ripartito  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  secondo   una
          metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, da emanare,  entro  il  30  giugno  2017,
          sulla base dei dati comunicati, entro  il  31  marzo  2017,
          dall'Agenzia delle entrate  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e relativi, per ciascuna unita'  immobiliare,
          alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma
          22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1º gennaio 2016. 
              Omissis.»