((Art. 4 bis 
 
Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e  di
  monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali 
 
  1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli  allegati  a)  e
a/2) annessi al rendiconto  della  gestione  degli  enti  locali  per
l'esercizio  finanziario  2022,  concernenti,   rispettivamente,   il
risultato di  amministrazione  e  l'elenco  analitico  delle  risorse
vincolate nel risultato di amministrazione, al  fine  di  adeguare  i
predetti  allegati  alle  risultanze  della  certificazione  di   cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
adottato dal responsabile del  servizio  finanziario,  previo  parere
dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria.  Qualora   risulti
necessario rettificare anche il valore complessivo del  risultato  di
amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo  rimane  di
competenza  dell'organo  consiliare,  previo  parere  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della  gestione  degli
enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del
presente comma, e' tempestivamente trasmesso alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi
di servizio di cui all'articolo 1, comma 449,  lettere  d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  deve
essere  certificato  attraverso  la  compilazione  delle  schede   di
monitoraggio da trasmettere in via telematica alla societa' Soluzioni
per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico): 
              «Art.  13  (Utilizzo  nell'anno  2022   delle   risorse
          assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  822,  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  vincolate  alla
          finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e  le
          maggiori spese,  al  netto  delle  minori  spese,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  anche  nell'anno
          2022 e le risorse assegnate per  la  predetta  emergenza  a
          titolo di ristori specifici di spesa  che  rientrano  nelle
          certificazioni di cui  all'articolo  1,  comma  827,  della
          suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
          essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
          sono state assegnate. Le risorse di cui  al  primo  periodo
          non utilizzate alla fine dell'esercizio  2022  confluiscono
          nella quota vincolata del risultato  di  amministrazione  e
          non possono essere svincolate ai sensi  dell'articolo  109,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
          1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.
          Le eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
              2. All'articolo 1, comma 823, della legge  n.  178  del
          2020, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
          eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui  al
          comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a  inviare,  utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2023,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.  La
          certificazione di cui  al  primo  periodo  non  include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di  certificazione
          di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
          Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni  in
          materia di finanza locale in via  esclusiva,  sono  assolti
          per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 
              4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
          cui al comma 3 oltre il termine perentorio  del  31  maggio
          2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  822,
          primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
          tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in  cui
          la certificazione di cui  al  comma  3  sia  trasmessa  nel
          periodo dal 1°(gradi) luglio 2023 al  31  luglio  2023,  la
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2024.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  3  entro  la  data  del  31
          luglio   2023.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e
          129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              5. All'articolo 106,  comma  1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  "31  ottobre  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". 
              5-bis. In caso di  approvazione  delle  delibere  delle
          aliquote e delle tariffe relative ai tributi di  competenza
          degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
          comma 8 del medesimo articolo o per  effetto  di  norme  di
          legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad   effettuare   le
          conseguenti   modifiche   al   bilancio    di    previsione
          eventualmente gia'  approvato,  in  occasione  della  prima
          variazione utile. 
              5-ter.   All'articolo   3,    comma    5-sexies,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
          cui al periodo precedente si  applicano,  per  il  triennio
          2022-2024,  limitatamente  agli   enti   territoriali   non
          soggetti alla disciplina assunzionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.". 
              6. All'articolo 109,  comma  2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "limitatamente  agli
          esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque  ricorrano,  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "limitatamente  agli  esercizi
          finanziari 2020, 2021 e 2022". Per l'anno 2022, le  risorse
          di cui al presente articolo  possono  essere  utilizzate  a
          copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'incremento
          della spesa per energia elettrica e  gas,  non  coperti  da
          specifiche   assegnazioni    statali,    riscontrati    con
          riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
          la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. 
              6.1. In relazione a quanto previsto  dal  comma  6,  la
          verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  deve
          comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
          di cui al medesimo articolo. 
              6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 897 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito"; 
                b) al comma 898 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito". 
              6-ter. In considerazione delle cause di forza  maggiore
          sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il
          rispetto dei termini prescritti, i  contributi  di  cui  ai
          commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
          2019, n. 160, destinati al  comune  di  Codogno  ricompreso
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°(gradi) marzo 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 52 del 1°(gradi)  marzo  2020,  riferiti  agli
          anni 2020 e 2021, soggetti a revoca  per  mancato  rispetto
          del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui  al
          comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
          2019 o per parziale utilizzo del contributo,  sono  erogati
          dal  Ministero   dell'interno   per   il   50   per   cento
          congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per  il
          50 per cento congiuntamente al contributo previsto  per  il
          2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi  entro
          il 31 maggio 2022.» 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «Omissis. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
                a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000   sino
          all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere  dall'anno
          2020, tra i  comuni  interessati  sulla  base  del  gettito
          effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
          (TASI), relativo all'anno 2015 derivante  dall'applicazione
          dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e  54  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                b) ripartito, nell'importo massimo di 66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
                c)    destinato,    per    euro     1.885.643.345,70,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della  quota  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza dei comuni connessa  alla  regolazione
          dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
                d) destinato, per euro 464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
                d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
          euro annui, tra i comuni  che  presentano,  successivamente
          all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450,  una
          variazione  negativa   della   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei
          criteri perequativi di  cui  alla  lettera  c),  in  misura
          proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; 
                d-ter)  destinato,  nel  limite   massimo   di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
                d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
                d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
          osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
          definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
          raggiunto  entro  il  2026,  alla   luce   dell'istruttoria
          condotta  dalla  predetta   Commissione,   l'obiettivo   di
          servizio di un rapporto tra  assistenti  sociali  impiegati
          nei servizi sociali territoriali  e  popolazione  residente
          pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
          periodo, il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,
          per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
          milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025,  di  77
          milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di  107
          milioni di euro per l'anno 2029 e di 113  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni
          della  Regione  siciliana   e   della   regione   Sardegna,
          ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
          di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
                d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
          ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
          quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
          di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro  per  l'anno
          2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450  milioni
          di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro  annui  a
          decorrere  dall'anno   2027,   quale   quota   di   risorse
          finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
          risorse disponibili per ciascun anno, il numero  dei  posti
          nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
          comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, sino al raggiungimento di  un  livello  minimo
          che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'  tenuto  a
          garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
          precedente e' definito quale numero dei posti dei  predetti
          servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
          costo standard al servizio  a  tempo  pieno  dei  nidi,  in
          proporzione alla popolazione  ricompresa  nella  fascia  di
          eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base  locale  nel  33
          per   cento,   inclusivo   del   servizio    privato.    In
          considerazione delle risorse di  cui  al  primo  periodo  i
          comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
          una  progressione  differenziata  per  fascia   demografica
          tenendo  anche   conto,   ove   istituibile,   del   bacino
          territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
          essenziale  della  prestazione  attraverso   obiettivi   di
          servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo  di  servizio,
          per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
          di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto
          periodo,  dando  priorita'  ai  bacini  territoriali   piu'
          svantaggiati e tenendo conto  di  una  soglia  massima  del
          28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i  comuni
          svantaggiati non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello  di
          prestazioni. L'obiettivo di  servizio  e'  progressivamente
          incrementato annualmente sino al raggiungimento,  nell'anno
          2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
          locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il  28  febbraio
          2022 per l'anno 2022 ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento per gli anni  successivi
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'istruzione, il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale e il Ministro per le pari  opportunita'  e  la
          famiglia, previa intesa in sede di Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, su proposta della Commissione  tecnica
          per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  disponibili,
          dei costi standard per la funzione "Asili  nido"  approvati
          dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido  da  conseguire,  per
          ciascuna fascia  demografica  del  bacino  territoriale  di
          appartenenza, con le risorse assegnate, e le  modalita'  di
          monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.  Le  somme
          che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo  periodo,
          risultassero non destinate ad assicurare  il  potenziamento
          del servizio asili nido sono recuperate a valere sul  fondo
          di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi  comuni  o,
          in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I   comuni   possono   procedere
          all'assunzione  del  personale  necessario   alla   diretta
          gestione dei servizi educativi per  l'infanzia  utilizzando
          le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle
          stesse. Si applica  l'articolo  57,  comma  3-septies,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
                d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018; 
                d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
          ordinario,  della  Regione  siciliana   e   della   regione
          Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
          milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2025 e 2026 e a 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
          incrementare, nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
          ciascun anno e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          (LEP), il  numero  di  studenti  disabili  frequentanti  la
          scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola
          secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
          fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
          contributo di cui al primo periodo e' ripartito,  entro  il
          28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento per  gli  anni
          successivi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per   i
          fabbisogni standard, tenendo conto,  ove  disponibili,  dei
          costi standard relativi alla componente trasporto  disabili
          della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
          Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
          decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
          trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui  al
          periodo   precedente,   risultassero   non   destinate   ad
          assicurare  l'obiettivo  stabilito  di   incremento   degli
          studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
          a valere sul fondo di solidarieta' comunale  attribuito  ai
          medesimi comuni o, in caso di insufficienza  dello  stesso,
          secondo  le  modalita'  di  cui  ai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»