((Art. 4 ter 
 
Proroga in materia di disciplina delle notificazioni  eseguite  dagli
  avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio  1994,
  n. 53 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni dei commi  2  e  3  dell'articolo
3-ter della legge 21 gennaio 1994,  n.  53,  introdotto  dal  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa fino al  31  dicembre
2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma  1
dell'articolo 3-ter  della  citata  legge  n.  53  del  1994  non  e'
possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le  modalita'
ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante,  nel  momento
in cui e' generata la ricevuta di  accettazione  della  notificazione
dallo  stesso  inviata  mediante  posta  elettronica  certificata   o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter  della  legge
          21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni  di  atti
          civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati  e
          procuratori legali): 
              «Art. 3-ter. - 1. L'avvocato  esegue  la  notificazione
          degli atti  giudiziali  in  materia  civile  e  degli  atti
          stragiudiziali a mezzo di posta elettronica  certificata  o
          servizio elettronico di  recapito  certificato  qualificato
          quando il destinatario: 
                a) e' un soggetto  per  il  quale  la  legge  prevede
          l'obbligo di munirsi di un  domicilio  digitale  risultante
          dai pubblici elenchi; 
                b)   ha   eletto   domicilio   digitale   ai    sensi
          dell'articolo    3-bis,    comma    1-bis,    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  iscritto  nel  pubblico
          elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e  degli
          altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione  in
          albi professionali o nel registro delle  imprese  ai  sensi
          dell'articolo 6-quater del medesimo decreto. 
              2. Nei casi previsti dal  comma  1,  quando  per  causa
          imputabile al destinatario  la  notificazione  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata  o  servizio  elettronico  di
          recapito certificato qualificato non e' possibile o non  ha
          esito positivo: 
                a)  se   il   destinatario   e'   un'impresa   o   un
          professionista  iscritto   nell'indice   INI-PEC   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento
          a spese del richiedente nell'area  web  riservata  prevista
          dall'articolo  359  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
          2019,  n.  14,  dichiarando  la  sussistenza  di  uno   dei
          presupposti per l'inserimento; la notificazione si  ha  per
          eseguita nel decimo giorno successivo a quello  in  cui  e'
          compiuto l'inserimento; 
                b) se il destinatario e' una persona fisica o un ente
          di  diritto  privato  non  tenuto  all'iscrizione  in  albi
          professionali o nel registro delle imprese e ha  eletto  il
          domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  l'avvocato  esegue  la
          notificazione con le modalita' ordinarie. 
              3. Quando per causa non imputabile al  destinatario  la
          notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o  non  ha
          esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.» 
              - Il  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149
          (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante
          delega al Governo per l'efficienza del  processo  civile  e
          per  la  revisione  della  disciplina  degli  strumenti  di
          risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
          di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata), e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  17
          ottobre 2022, n. 243, S.O.