((Art. 4 quinquies 
 
Proroga del termine per l'utilizzazione delle  somme  depositate  nei
  conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione  delle
  imprese agricole e agroindustriali a seguito  del  sisma  del  2012
  nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio  Emilia
  e Rovigo 
 
  1.  All'articolo   3-bis,   comma   4-bis,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a),  b)  ed  f),  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
          di riparazione, ripristino o ricostruzione di  immobili  di
          edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo,   nonche'   al
          risarcimento dei danni subiti dai beni  mobili  strumentali
          all'attivita'   ed   alla   ricostituzione   delle   scorte
          danneggiate  e  alla  delocalizzazione   temporanea   delle
          attivita' danneggiate dal sisma al fine  di  garantirne  la
          continuita' produttiva, e dei danni subiti da  prodotti  in
          corso di maturazione ovvero  di  stoccaggio  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,  del  20  marzo
          2006,   relativo   alla   protezione   delle    indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai  Presidenti
          delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  con  i
          provvedimenti di cui  al  comma  5,  sono  alternativamente
          concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
          le modalita' del finanziamento agevolato.  A  tal  fine,  i
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
          74  del  2012  possono  contrarre  finanziamenti,   secondo
          contratti  tipo  definiti  con  apposita  convenzione   con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  agevolati
          assistiti da garanzia dello Stato ai  soggetti  danneggiati
          dagli eventi sismici, nel limite massimo di  6.000  milioni
          di euro. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' concessa la  garanzia  dello  Stato  di  cui  al
          presente articolo e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
          monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo  massimo  di
          cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato  di  cui
          al presente comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni
          provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto
          l'importo di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019  per  il
          completamento della fase di ricostruzione. 
              4-bis. I finanziamenti agevolati in favore  di  imprese
          agricole ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          adottati  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012,  n.  122,
          sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto  dal
          comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
          relativo beneficiario,  in  unica  soluzione  entro  il  31
          dicembre 2018, e posti in ammortamento  a  decorrere  dalla
          data di erogazione degli stessi. Alla stessa  data,  matura
          in capo al beneficiario del  finanziamento  il  credito  di
          imposta,  che  e'   contestualmente   ceduto   alla   banca
          finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale  gli
          interessi dovuti, nonche' le spese una tantum  strettamente
          necessarie alla gestione  del  medesimo  finanziamento.  Le
          somme depositate sui conti correnti  bancari  vincolati  di
          cui al presente comma sono utilizzabili  sulla  base  degli
          stati di avanzamento  lavori  entro  la  data  di  scadenza
          indicata nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque entro il 31 dicembre 2024. Le somme non utilizzate
          entro la data di scadenza  di  cui  al  periodo  precedente
          ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
          revocati  i  contributi,  in  tutto   o   in   parte,   con
          provvedimento delle autorita' competenti,  sono  restituite
          in conformita' a  quanto  previsto  dalla  convenzione  con
          l'Associazione bancaria italiana di cui al comma  1,  anche
          in compensazione del credito di imposta gia' maturato. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                "3-quater.  Sono  fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214". 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi)
          agosto  2012,  n.  122,  e  dall'articolo  67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da  parte
          della struttura commissariale istituita presso  la  regione
          Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture
          delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
          nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui  al  comma  9
          del  presente  articolo.  Ciascun   contratto   di   lavoro
          flessibile, fermi restando i limiti  e  la  scadenza  sopra
          fissati, puo' essere prorogato. Nei  limiti  delle  risorse
          impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non
          operano i vincoli assunzionali di cui ai commi  557  e  562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e
          le unioni di comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per  le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012,  n.  122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016.»