((Art. 4 sexies 
 
Proroga di termini in materia di agevolazioni  per  l'acquisto  della
                         casa di abitazione 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' prorogato al
30 settembre 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   64,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa  di
          abitazione ed in materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo  54,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023. 
              2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
          dicembre 2013, n. 147, le  parole  "di  eta'  inferiore  ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno  2012,  n.  92"
          sono sostituite dalle seguenti:  "che  non  hanno  compiuto
          trentasei anni di eta'.". 
              3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fino al 30 giugno 2023, alle categorie aventi priorita' per
          l'accesso al credito  di  cui  all'articolo  1,  comma  48,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
          un  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000  euro  annui,
          per i finanziamenti con limite di  finanziabilita',  inteso
          come rapporto tra l'importo del finanziamento e  il  prezzo
          d'acquisto   dell'immobile,   comprensivo    degli    oneri
          accessori, superiore all'80% (percento), la misura  massima
          della garanzia concedibile dal  Fondo  e'  elevata  all'80%
          (percento) della quota capitale, tempo per tempo in  essere
          sui finanziamenti concessi. Per le domande  presentate  dal
          1°(gradi) dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che rispettino i
          requisiti di priorita' e le  condizioni  di  cui  al  primo
          periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per  cento
          della  quota  capitale,  tempo  per  tempo  in  essere  sui
          finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche  nei
          casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia  superiore
          al  tasso  effettivo  globale   medio   (TEGM)   pubblicato
          trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.  108,
          nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la
          media del tasso interest rate swap a dieci anni  pubblicato
          ufficialmente, calcolata nel mese  precedente  al  mese  di
          erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci
          anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base  del
          quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui
          il differenziale risulti negativo, i soggetti  finanziatori
          sono  tenuti  ad  applicare  le  condizioni  economiche  di
          maggior favore  rispetto  al  TEGM  in  vigore  e  a  darne
          indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. 
              3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
          in sede di richiesta della garanzia nonche'  nel  contratto
          di finanziamento stipulato,  le  condizioni  economiche  di
          maggior  favore  applicate  ai   beneficiari   in   ragione
          dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di
          cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. 
              4. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'  incrementata  di  290
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. 
              5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
          4 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              6.  Gli  atti  traslativi  a   titolo   oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui. 
              7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a  cessioni
          soggette all'imposta sul  valore  aggiunto,  e'  attribuito
          agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei
          anni di eta'  nell'anno  in  cui  l'atto  e'  stipulato  un
          credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul  valore
          aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il  credito
          d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
          di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
          la data di acquisizione del  credito,  ovvero  puo'  essere
          utilizzato in diminuzione delle imposte sui  redditi  delle
          persone  fisiche  dovute  in  base  alla  dichiarazione  da
          presentare successivamente alla  data  dell'acquisto;  puo'
          altresi' essere utilizzato in compensazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  Il  credito
          d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 
              8.  I  finanziamenti   erogati   per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          (percento) dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              9. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  31
          dicembre 2023. 
              10. In caso di insussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti per beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
          commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
          il recupero delle imposte dovute e  per  la  determinazione
          delle sanzioni e degli interessi si applicano  le  relative
          disposizioni previste dalla nota  II  bis  all'articolo  1,
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6,7,8,9  e  10,
          valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77. 
              12.  In  considerazione   delle   conseguenze   causate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per  le
          politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma  2,  del
          decreto legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 35 milioni di euro  per  l'anno  2021  allo
          scopo di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,
          politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
          giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
          all'uso non consapevole delle piattaforme  digitali,  anche
          attraverso attivita' di assistenza e supporto  psicologico,
          azioni  volte  a  favorire  l'inclusione  e   l'innovazione
          sociale nonche' lo sviluppo individuale, la  promozione  di
          attivita' sportive per i giovani di eta'  inferiore  ai  35
          anni. 
              13. I criteri di riparto delle risorse del comma  12  e
          le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  realizzati
          dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
          e dal sistema delle  Autonomie  locali  sono  definiti  con
          decreto del Ministro per  le  politiche  giovanili,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  35
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo  77
          del presente decreto e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto.».