Art. 5 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13  milioni  di
euro per ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026((,  puo'  essere
destinata)) alla realizzazione di interventi strettamente connessi  e
funzionali   allo   svolgimento   di   giochi    olimpici    relativi
all'allestimento del villaggio olimpico di  Cortina  d'Ampezzo.  Tali
interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire  ((ai
sensi dell'articolo)) 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per i  mutui  relativi»  sono  sostituite  ((dalle
seguenti)):  «per  i  finanziamenti  sotto   qualsiasi   forma,   ivi
((compresi)) garanzie, fideiussioni e  altri  impegni  di  firma:  a)
relativi»; 
    b)  dopo  le  parole:  «finalita'  sportive»  sono  aggiunte   le
seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le
attivita'   finalizzate   alla   promozione,   all'aggiudicazione   e
all'organizzazione di grandi  eventi  internazionali  in  svolgimento
entro il 30 giugno ((2026»)). 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3  ((non
devono derivare)) nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  24,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
              24. Il mandato del Presidente e degli altri  organi  in
          carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con
          legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato  fino  al  31
          dicembre 2023, al fine di garantire la  piena  operativita'
          dell'Istituto. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 500, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «Omissis 
              500. E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni
          di euro, di cui 120 milioni per l'anno  2024,  140  milioni
          per l'anno 2025 e 140  milioni  per  l'anno  2026,  per  il
          finanziamento del fabbisogno residuo del piano  complessivo
          delle opere approvato ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,
          del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,  n.  31,  nonche'
          per il finanziamento delle ulteriori opere  individuate  ai
          sensi  del  medesimo  articolo  3,  comma  2,  del   citato
          decreto-legge. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   8   maggio   2020,   n.   31
          (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
          dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano  Cortina
          2026 e delle finali ATP Torino  2021  -  2025,  nonche'  in
          materia di divieto di attivita' parassitarie): 
              «Art.  3  (Infrastrutture  Milano   Cortina   2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
              2. Lo scopo statutario e' la progettazione  nonche'  la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
          opere olimpiche, costituito  dalle  opere  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'  da  quelle,  anche
          connesse e di contesto,  relative  agli  impianti  sportivi
          olimpici, finanziate interamente sulla  base  di  un  piano
          degli interventi predisposto dalla societa',  d'intesa  con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con  le
          regioni interessate. Il piano complessivo  delle  opere  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
              2-bis.   Al   fine   di   assicurare   la    tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
              2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi
          nei piani approvati ai sensi  del  presente  articolo,  che
          incidono sulle zone di protezione speciale e  sui  siti  di
          importanza  comunitaria,  si  applicano  i  criteri  e   la
          disciplina   previsti   dalla   direttiva   92/43/CEE   del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. 
              2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022,  la  Societa'
          diviene altresi' soggetto attuatore degli  interventi,  non
          ancora completati alla data del 30 aprile 2022,  ricompresi
          nel  piano  di  cui   all'articolo   61,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96;
          conseguentemente,  la  Societa'   subentra   nei   rapporti
          giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione  della
          contabilita' speciale n.  6081  intestata  al  commissario,
          sorti in  relazione  alla  gestione  commissariale  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  50
          del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia. 
              2-quinquies.  La  Societa'  e'  iscritta   di   diritto
          nell'elenco di cui all'articolo 63, comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  per  la  progettazione,
          l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi  2
          e 2-quater. 
              3. La Societa' ha durata fino al 31  dicembre  2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
              4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di euro.
          Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno  2020,
          quanto alla  quota  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              5.  L'organo  di  amministrazione  della  Societa'   e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore   delegato   della   Fondazione   di   cui
          all'articolo 2. 
              6. Il collegio sindacale della Societa' si  compone  di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile. 
              7. I componenti dell'organo di  amministrazione  e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
              8. La Societa'  cura  il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
              9. Per le sue esigenze, la Societa'  stipula  contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              10. Alla Societa'  si  applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1. 
              11.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,   sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              11-bis. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono essere individuati gli interventi,  tra  quelli  di
          cui al comma  2,  caratterizzati  da  elevata  complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
              12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente
          articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 e le  opere  sono  classificate  come
          "Olimpiadi Milano Cortina 2026". 
              12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato"
          e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a
          valere  sulle"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "con
          corrispondente riduzione delle"; 
                b) al comma 20: 
                  1) al primo periodo, dopo le parole: "di  Trento  e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                  2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
          "I decreti di cui al  primo  periodo  sono  trasmessi  alle
          Camere per essere deferiti  alle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia. 
              12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei
          piani  approvati  ai  sensi  del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
          legge 27 dicembre 2002, n.289 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). - Omissis. 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per  i  finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma,  ivi  compresi  garanzie,  fideiussioni  e
          altri impegni  di  firma:  a)  relativi  alla  costruzione,
          all'ampliamento,  all'attrezzatura,  al   miglioramento   o
          all'acquisto   di   impianti   sportivi,    ivi    compresa
          l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa'  o
          associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro   soggetto
          pubblico o  privato  che  persegua,  anche  indirettamente,
          finalita'  sportive  b)  concessi  a  favore  di   soggetti
          pubblici  o  privati  per  le  attivita'  finalizzate  alla
          promozione,  all'aggiudicazione  e  all'organizzazione   di
          grandi eventi internazionali in  svolgimento  entro  il  30
          giugno 2026. 
              Omissis.».