((Art. 6 bis 
 
Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per  interventi
  di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
 
  1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i  termini
di cui all'articolo 30, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono prorogati come segue: 
    a) il temine di cui al terzo periodo e' prorogato  al  15  agosto
2023; 
    b) il termine di  cui  al  quarto  periodo  e'  prorogato  al  15
settembre 2023; 
    c) il termine di cui al sesto periodo e' prorogato al 15  gennaio
2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  14-bis,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art.  30  (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - Omissis. 
              14-bis. Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche a beneficio  della  collettivita',  nonche'
          per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
          territoriale sostenibile di cui al  comma  3,  a  decorrere
          dall'anno 2021 e' autorizzato, nello  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'interno,  l'avvio  di   un   programma
          pluriennale per la realizzazione degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
          emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
          ciascun comune con popolazione inferiore a  1.000  abitanti
          un contributo di pari importo, nel limite  massimo  di  160
          milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 140 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2034. Il comune beneficiario  del  contributo  di
          cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione
          dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso  di
          mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione  dei
          lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del
          contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto  o
          in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno,  con  decreto
          del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla  revoca
          dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
          il medesimo decreto  ivi  previsto,  ai  comuni  che  hanno
          iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente  alla
          scadenza di cui  al  presente  comma,  dando  priorita'  ai
          comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno
          recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
          contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro  il  15  ottobre  di  ciascun
          anno.  Si  applicano  i  commi  110,   112,   113   e   114
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. 
              Omissis.».