((Art. 6 quinquies 
 
Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle
  attivita' della pubblica amministrazione 
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi  di
connettivita' del Sistema pubblico di connettivita'» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli importi e
i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto  e  di
negoziazione realizzati dalla societa'  Consip  Spa  e  dai  soggetti
aggregatori aventi ad oggetto servizi di  connettivita'  del  Sistema
pubblico di connettivita', il termine della cui  durata  contrattuale
non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024.  Al  raggiungimento
dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi  di
connettivita' del Sistema pubblico di  connettivita'  SPC2,  tutti  i
servizi che formano oggetto  dello  stesso  sono  incrementati,  alle
medesime condizioni, in misura pari  al  50  per  cento  dell'importo
complessivo massimo iniziale, fatta  salva  la  facolta'  di  recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui,  i
contratti attuativi degli strumenti di  acquisto  e  di  negoziazione
realizzati dalla societa'  Consip  Spa  e  dai  soggetti  aggregatori
aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il  termine  della  cui
durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data  di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  possono  essere  prorogati  su
richiesta della singola  amministrazione  contraente,  alle  medesime
condizioni, sino al 31 dicembre  2024  e  nella  misura  strettamente
necessaria a dare continuita' ai predetti  servizi,  fatta  salva  la
facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro  quindici
giorni  dalla  richiesta  dell'amministrazione.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
          «Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi»,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi
          e delle attivita' della pubblica amministrazione). - 1.  Al
          fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi
          e  delle  attivita'  della  pubblica  amministrazione,  gli
          importi  e  i  quantitativi   massimi   complessivi   degli
          strumenti di acquisto e di  negoziazione  realizzati  dalla
          Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad  oggetto
          i servizi di gestione e manutenzione  dei  sistemi  IP,  il
          termine  della  cui  durata  contrattuale  non  sia  ancora
          scaduto alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto,  sono  prorogati  al  31
          dicembre 2023 e i relativi importi e  quantitativi  massimi
          complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo  o
          il quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari
          al  50  per  cento  del  valore  iniziale,  purche'   detti
          strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati  da
          precedenti  disposizioni  legislative  e  fatta  salva   la
          facolta' di recesso dell'aggiudicatario con  riferimento  a
          tale incremento, da esercitare entro quindici giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi
          degli strumenti di acquisto e  di  negoziazione  realizzati
          dalla societa' Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi
          ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di
          connettivita', il termine della cui durata contrattuale non
          sia ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre  2024.
          Al  raggiungimento  dell'importo  complessivo  massimo  del
          contratto quadro per servizi di connettivita'  del  Sistema
          pubblico di connettivita' SPC2, tutti i  servizi  che  for-
          mano oggetto dello stesso sono incrementati, alle  medesime
          condizioni, in misura pari al  50  per  cento  dell'importo
          complessivo massimo iniziale, fatta salva  la  facolta'  di
          recesso  dell'aggiudicatario   con   riferimento   a   tale
          incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla  data
          di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Nei
          limiti  dei  relativi  importi   complessivi   residui,   i
          contratti  attuativi  degli  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione realizzati dalla societa'  Consip  Spa  e  dai
          soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia
          fissa, il termine della cui  durata  contrattuale  non  sia
          ancora  scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,   possono   essere   prorogati   su
          richiesta della singola  amministrazione  contraente,  alle
          medesime condizioni, sino  al  31  dicembre  2024  e  nella
          misura  strettamente  necessaria  a  dare  continuita'   ai
          predetti  servizi,  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso
          dell'aggiudicatario da  esercitare  entro  quindici  giorni
          dalla richiesta dell'amministrazione.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».