Art. 7 
 
Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili  nido
                       e scuole dell'infanzia 
 
  1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio  2023  al  fine  di  poter
rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite  dalle  seguenti:
«non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi  del
Piano». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  6-bis,
          del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni  mafiose,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1.  Al
          fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza relative alla costruzione di  scuole  innovative
          dal punto di vista architettonico e strutturale,  altamente
          sostenibili e con il  massimo  dell'efficienza  energetica,
          inclusive e in grado di garantire una didattica  basata  su
          metodologie  innovative  e  una  piena  fruibilita'   degli
          ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle
          infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di  un
          concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e'
          indetto  dal  Ministero   dell'istruzione   per   le   aree
          geografiche e gli enti locali individuati a  seguito  della
          procedura selettiva per  l'attuazione  delle  misure  della
          Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1.  In  fase  di
          attuazione l'intervento deve  rispettare  il  principio  di
          «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con
          riferimento  al  sistema  di  tassonomia  delle   attivita'
          ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
          n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  18
          giugno 2020. 
              2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due
          gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione  di
          proposte di idee progettuali legate agli obiettivi  di  cui
          al comma 1. Il secondo  grado,  cui  accedono  le  migliori
          proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
          di  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  per
          ciascuno  degli  interventi  individuati  a  seguito  della
          procedura selettiva di cui al comma 1.  L'intera  procedura
          del  concorso  di  progettazione  deve  concludersi   entro
          centosessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  di
          concorso, oltre il quale gli enti locali possono  procedere
          autonomamente allo sviluppo della progettazione, cosi' come
          in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il
          concorso o di loro inidoneita'. Al termine del concorso  di
          progettazione, tali progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica divengono di proprieta'  degli  enti  locali  che
          attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del  concorso  di
          progettazione, cosi'  come  individuati  dalle  Commissioni
          giudicatrici, e' corrisposto un premio.  Gli  enti  locali,
          nel rispetto prioritario di target e  milestone  del  Piano
          nazionale di ripresa  e  resilienza  e  ove  non  ricorrano
          all'appalto   per   l'affidamento   di   progettazione   ed
          esecuzione,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
          i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione
          dei  lavori,   con   procedura   negoziata   senza   previa
          pubblicazione del bando di  gara,  ai  suddetti  vincitori,
          laddove in possesso dei requisiti generali e  di  idoneita'
          professionale,        economico-        finanziari        e
          tecnico-organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti
          locali stessi. Resta fermo che gli  stessi  vincitori  sono
          tenuti allo sviluppo del progetto di  fattibilita'  tecnica
          ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine  di
          rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza, nell'ambito  del  concorso  di  progettazione
          sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche
          per il cui funzionamento e' previsto un  compenso  definito
          con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,   nel   limite   massimo   complessivo   di   euro
          2.640.000,00. 
              2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i
          successivi  livelli  di  progettazione  sono  affidati  nei
          limiti delle risorse disponibili nei  quadri  economici  di
          progetto indicati dagli enti locali in sede di  candidatura
          delle aree. 
              2-ter. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  dei
          target del PNRR e' possibile  autorizzare  un  numero  piu'
          ampio di aree e  progetti,  relativi  all'investimento  1.1
          della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando
          risorse nazionali disponibili a  legislazione  vigente  nel
          bilancio del Ministero dell'istruzione. 
              3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  a  euro
          6.873.240 per l'anno 2022  e  euro  11.486.360  per  l'anno
          2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al  Ministero  dell'istruzione  e  quanto  a  euro
          2.640.000 per l'anno 2022  e  euro  11.486.360  per  l'anno
          2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  18
          dicembre 1997, n. 440. 
              4.  Le  risorse   di   cui   al   Programma   operativo
          complementare "Per la scuola.  Competenze  e  ambienti  per
          l'apprendimento" 2014-2020  del  Ministero  dell'istruzione
          sono trasferite, per l'importo di  euro  82.824.159,15,  al
          Programma operativo complementare "Governance  e  Capacita'
          istituzionale"  2014-2020  dell'Agenzia  per  la   coesione
          territoriale,  sulla  base  di  intesa  tra   il   Ministro
          dell'istruzione e il Ministro per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale,  per  l'attuazione  di  misure  di   supporto
          tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e,  per
          gli interventi di edilizia scolastica,  agli  enti  locali,
          nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
          individuati dal Ministero dell'istruzione  in  accordo  con
          l'Agenzia per la coesione territoriale. 
              5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli
          interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, fino al completamento dello stesso  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti  di
          organizzazione vigenti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione di cui all'articolo 64,  comma  6-sexies,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  possono
          essere  posti  alle  dipendenze  dell'apposita  unita'   di
          missione di livello  dirigenziale  generale  istituita  dal
          Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo  8,  comma
          1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  anche
          gli   uffici   dirigenziali   di   livello   non   generale
          dell'amministrazione centrale del Ministero gia'  esistenti
          e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e
          le  finalita'  del  Piano,  individuati  con  decreto   del
          Ministro  dell'istruzione.  Dall'attuazione  del   presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 55, comma 1: 
                  1) alla lettera a), dopo il numero 1)  e'  inserito
          il seguente: "1-bis) Il Ministero dell'istruzione  comunica
          al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha
          autorizzato  affinche'  il   Prefetto   possa   monitorarne
          l'attuazione  da   parte   degli   enti   locali   mediante
          l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
          all'efficace realizzazione delle attivita';"; 
                  2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole  «del
          12 febbraio 2021," sono aggiunte le seguenti: «nonche'  dal
          regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 dicembre 2020,"; 
                b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo  il  secondo
          periodo, e' inserito il seguente: "Nelle more dell'adozione
          del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo
          periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello  generale
          sono  temporaneamente   assegnate   nel   numero   di   una
          all'Ufficio di gabinetto e due ai  rispettivi  dipartimenti
          del Ministero dell'istruzione, per  lo  svolgimento  di  un
          incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze
          connesse all'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza.". 
              6-bis. Il termine massimo  per  l'aggiudicazione  degli
          interventi a valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,
          comma 59,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  che
          rientrano nel Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e'
          fissato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,   di
          concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine
          di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano.».