((Art. 7 bis 
 
                  Termini in materia di universita' 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  15  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  e'
istituita  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica   nazionale
2023-2025,  alla  quale  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della citata  legge  di
conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. 
  2. In deroga all'articolo 16, comma 3,  lettera  f),  della  citata
legge n. 240 del 2010, le  commissioni  nazionali  istituite  per  la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale  2023-2025  hanno  la
durata  di  diciotto  mesi.  Il  procedimento  di  formazione   delle
commissioni nazionali e' avviato entro il 31 luglio  2023.  I  lavori
riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della  tornata  2023-2025  si
concludono entro il 30 aprile 2025. 
  3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2  del
presente articolo non si applica il divieto di cui  all'articolo  16,
comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010. 
  4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, l'ultimo periodo e' soppresso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  15  e  16  della
          legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   come   modificato
          dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2022,
          n.  79  (Norme   in   materia   di   organizzazione   delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). -
          1. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione  il  Ministro,  con   proprio
          decreto  di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
          criteri di affinita' e attinenza scientifica,  formativa  e
          culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le  relative
          declaratorie. 
              2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
                a) sono utilizzati ai fini  delle  procedure  per  il
          conseguimento dell'abilitazione di cui  all'articolo  16  e
          delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; 
                b)  sono  il  riferimento  per  l'inquadramento   dei
          professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                c)   possono    essere    articolati    in    settori
          scientifico-disciplinari che  concorrono  alla  definizione
          degli ordinamenti didattici di cui all'articolo  17,  commi
          95 e seguenti, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
          all'indicazione della relativa afferenza dei professori  di
          prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                d)  sono  il  riferimento  per  l'adempimento   degli
          obblighi didattici da parte del docente. 
              3. Il numero dei  gruppi  scientifico-disciplinari  non
          puo' essere superiore a quello dei settori  concorsuali  di
          cui    al    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  n.  855  del  30  ottobre
          2015, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
              4. Con il decreto di cui al comma 1 si  provvede  anche
          alla riconduzione dei settori  scientifico-disciplinari  ai
          gruppi     scientifico-disciplinari,      nonche'      alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14,  comma  2,
          del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
              5.   L'aggiornamento   dei   gruppi   e   dei   settori
          scientifico-disciplinari  e'  effettuato  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del CUN, con  cadenza  triennale.  In
          assenza  della  proposta  del  CUN  entro  sei  mesi  dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per  l'aggiornamento,  si
          provvede con decreto del Ministro.». 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    "abilitazione".
          L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                a)  l'attribuzione  dell'abilitazione  con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                c)    meccanismi     di     verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                d)   la   presentazione   della   domanda   per    il
          conseguimento dell'abilitazione senza scadenze  prefissate,
          con le modalita' individuate nel regolamento  medesimo;  il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
                e) i termini e le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
                f) l'istituzione  per  ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                g) il divieto  che  della  commissione  di  cui  alla
          lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
                h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla  lettera
          f)  all'interno  di  liste,   una   per   ciascun   settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
                i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
                l)  il  divieto  per  i  commissari  di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
                m) la preclusione, in caso di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
                m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9
          del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
                n)  la  valutazione  dell'abilitazione  come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
                o)   lo   svolgimento   delle   procedure   per    il
          conseguimento dell'abilitazione presso  universita'  dotate
          di idonee strutture e l'individuazione delle procedure  per
          la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
          le strutture e il supporto di segreteria nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14  recante
          disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
          ricerca). - 1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo
          periodo,  del  decreto-legge  30  aprile   2022,   n.   36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2022,
          n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "Per i  centottanta  giorni  successivi
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
          al 31 dicembre 2023"; 
                b) le parole: «alla predetta data, ovvero  deliberate
          dai rispettivi organi di governo entro il predetto  termine
          di centottanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "ovvero deliberate dai rispettivi organi di  governo  entro
          il predetto termine". 
              2. All'articolo 1, comma 1145,  ultimo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le  parole:  "31  dicembre
          2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
              3. All'articolo  19,  comma  1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole:  "2021-2022
          e 2022-2023" sono sostituite  dalle  seguenti:  "2021-2022,
          2022-2023 e 2023-2024". 
              4. All'articolo 3-quater del  decreto-legge  9  gennaio
          2020, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo   2020,   n.   12,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2023/2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dall'anno  accademico  2024/2025"  e  le  parole:
          "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
          "entro il 31 dicembre 2023"; 
                b) al comma 2,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2023/2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dall'anno accademico 2024/2025". 
              4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
              4-ter.  Nelle   more   della   piena   attuazione   del
          regolamento di cui all'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),
          della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico
          2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          della medesima legge possono reclutare,  nei  limiti  delle
          facolta'   assunzionali   autorizzate   e   successivamente
          ripartite dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
          personale docente a tempo indeterminato prioritariamente  a
          valere sulle vigenti graduatorie di  cui  all'articolo  14,
          comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2022,
          n. 79, nonche'  sulle  vigenti  graduatorie  nazionali  per
          titoli e, in subordine, mediante  selezioni  pubbliche  per
          titoli ed esami, nel rispetto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e),  e  35-bis,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165,  nonche'  di  criteri,  modalita'  e  requisiti  di
          partecipazione   definiti   con   decreto   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              5. All'articolo 7,  comma  2,  secondo  periodo,  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
              5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del  decreto-legge
          22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "Il  termine   previsto   dalle   norme
          transitorie di  cui  al  secondo  periodo,  riguardante  il
          conseguimento  dell'attestazione  per   l'esercizio   della
          professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al
          31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS  e  in
          LIST puo' essere esercitata in  forma  non  organizzata  ai
          sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,  anche  da  coloro
          che conseguono, entro il medesimo termine  del  31  gennaio
          2025,  un  attestato   in   'Tecniche   di   traduzione   e
          interpretazione' o  di  'Interprete  di  lingua  dei  segni
          italiana   (LIS)'   rilasciato   da   enti,   associazioni,
          cooperative  con  certificazione  UNI   ISO   che   abbiano
          garantito requisiti di qualita' della formazione  su  tutto
          il territorio italiano e che abbiano operato  negli  ultimi
          cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
          specifica per il conseguimento del predetto attestato". 
              6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi  3
          e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  sono
          prorogati al 31 dicembre 2023. 
              7. I termini  di  cui  all'articolo  28,  comma  2-ter,
          periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio  2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 
              8. Il termine, di cui all'articolo 16  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori  delle
          Commissioni  nazionali   per   l'Abilitazione   Scientifica
          Nazionale formate sulla base del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca n.  251  del  29
          gennaio  2021   e'   prorogato   al   31   dicembre   2023.
          Conseguentemente, la presentazione  delle  domande  per  il
          sesto   quadrimestre   della   tornata    dell'abilitazione
          scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal  7  febbraio
          al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al  sesto  quadrimestre
          si concludono entro il 7 ottobre 2023. 
              8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio
          2022,  n.  15,  e'  prorogato  al  31  dicembre  2023.   La
          disposizione di cui al primo periodo non  si  applica  alle
          professioni indicate all'articolo 1 della legge 8  novembre
          2021, n. 163, nonche' a coloro  che  hanno  conseguito  una
          delle lauree  professionalizzanti  di  cui  all'articolo  2
          della medesima legge n. 163 del 2021. 
              8-ter. In deroga alle disposizioni dei  regolamenti  di
          ateneo  e  delle   altre   istituzioni   della   formazione
          superiore, l'ultima sessione  delle  prove  finali  per  il
          conseguimento  del  titolo  di  studio  relative   all'anno
          accademico 2021/2022 e' prorogata al  15  giugno  2023.  E'
          conseguentemente prorogato ogni altro termine  connesso  ad
          adempimenti  didattici  o  amministrativi  funzionali  allo
          svolgimento delle predette prove. 
              8-quater. All'articolo 20 del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017,  n.  75,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis.  Anche   per   le   finalita'   connesse   alla
          stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
          e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026". 
              8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, le parole: "del  decimo  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno". 
              8-sexies.   All'articolo   6,    comma    4-bis,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  le
          parole:  "dieci  anni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "undici anni".».