((Art. 7 ter 
 
Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per
  l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e  dei  tirocini
  professionalizzanti e curricolari 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31  dicembre  2023  anche  per  le  professioni  di   agrotecnico   e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario  e
perito agrario laureato,  perito  industriale  e  perito  industriale
laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per  le  quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): 
              «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
          ricerca e di esami di Stato). - 1. All'articolo  19,  comma
          1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          relativo alle graduatorie nazionali nel comparto  AFAM,  le
          parole "e 2021-2022" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",
          2021-2022 e 2022-2023". 
              2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge  9
          gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di  programmazione  e
          reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole  "a
          decorrere dall'anno accademico 2022/2023"  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   "a   decorrere   dall'anno   accademico
          2023/2024" e le parole "entro il  31  dicembre  2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022". 
              2-bis.   All'articolo   3-quater,    comma    2,    del
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in  materia
          di programmazione e reclutamento del personale del comparto
          AFAM,  le  parole:  "a   decorrere   dall'anno   accademico
          2022/2023" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  decorrere
          dall'anno accademico 2023/2024". 
              3. All'articolo 1, comma 1145,  ultimo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate
          per  interventi  di  edilizia  universitaria  dalla   Cassa
          depositi e prestiti Spa, le parole "31 dicembre 2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
              3-bis.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'articolo   4   del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  e'
          inserito il seguente: 
              "2-ter.  Il  termine  di  adeguamento  alla   normativa
          antincendio per gli edifici, i locali e le strutture  delle
          universita'  e  delle  istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, non  si  sia
          provveduto al predetto  adeguamento,  e'  stabilito  al  31
          dicembre 2024". 
              3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge  28  giugno
          2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          agosto 2019,  n.  81,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          sono definite idonee misure gestionali di  mitigazione  del
          rischio, da osservare fino al completamento dei  lavori  di
          adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo
          restando il termine del 31  dicembre  2024,  sono  altresi'
          stabilite scadenze differenziate per il  completamento  dei
          lavori di adeguamento a fasi successive". 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2  e
          2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2020,  n.  41,
          relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato
          di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e  dei
          tirocini professionalizzanti e curriculari, sono  prorogate
          fino al 31  dicembre  2022.  Le  medesime  disposizioni  si
          applicano  anche  alle   professioni   di   agrotecnico   e
          agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,  perito
          agrario e perito agrario  laureato,  perito  industriale  e
          perito industriale laureato, per le quali  l'organizzazione
          e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai
          sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con  decreto
          del Ministro dell'istruzione. 
              4-bis.   La   durata   dell'abilitazione    scientifica
          nazionale, di cui all'articolo 16 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240, e' prorogata da nove a undici anni. 
              4-ter.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo  25
          novembre 2016, n. 218, in materia di personale  degli  enti
          pubblici   di   ricerca,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 4-quater, le parole: "31  dicembre  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
                b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: 
              "4-quinquies. Con riferimento  alle  procedure  di  cui
          all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n.  75,  poste  in  essere  dagli  enti  pubblici  di
          ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui  al  comma  2,
          lettera  b),  del  medesimo  articolo  20  maturati  al  31
          dicembre 2021, anche in  deroga  a  norme  di  proroga  del
          predetto termine". 
              4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  relativa  alla
          promozione dello sviluppo professionale  di  ricercatori  e
          tecnologi  di  ruolo  di  terzo  livello,  le  parole:  "40
          milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni" ed e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti  pubblici
          di ricerca  possono  utilizzare,  entro  il  limite  di  10
          milioni di euro, ripartiti  con  le  modalita'  di  cui  al
          secondo periodo, anche le procedure selettive  riservate  a
          ricercatori  e  tecnologi  di  ruolo   di   terzo   livello
          professionale per l'accesso al secondo livello avviate  tra
          il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
          di ricercatore e tecnologo di terzo livello". 
              4-quinquies.  All'articolo  1,   comma   244,   secondo
          periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo  al
          progetto della Scuola europea di industrial engineering and
          management, le parole: "per l'anno  2021"  sono  sostituite
          dalle seguenti:  "per  gli  anni  2021  e  2022".  Ai  fini
          dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo,
          presso il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  e'
          istituito un apposito fondo a cui sono altresi'  trasferiti
          i residui delle autorizzazioni di spesa di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonche'
          quella di cui all'articolo 1, comma  534,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178.  A   tale   fine,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita'  attuative  del  progetto  di  cui  al  citato
          articolo 1,  comma  244,  della  legge  n.  145  del  2018,
          comprese le modalita' di impiego delle risorse  di  cui  al
          presente comma, sono stabilite in apposita convenzione  tra
          la Scuola europea di industrial engineering and  management
          e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n.  178  del
          2020. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          comma, pari a 300.000 euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.».