Art. 8 
 
Termini  in  materia  di  occupazione  nel  settore  del   salvamento
                              acquatico 
 
  1. Al fine di favorire l'occupazione  nel  settore  del  salvamento
acquatico: 
    a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole:  «30  giugno  2023»,  ovunque  ((ricorrono)),  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; 
    b) all'articolo  10,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n.15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire
la  piena  osservanza»  fino  alle  parole  «per  l'ottenimento   del
brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per  garantire  la  salute
dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i  litorali
marittimi, lacustri,  fluviali  e  nelle  piscine  e  valorizzare  il
carattere  altamente  specialistico  che  comporta  l'attivita'   dei
soggetti abilitati  al  salvamento.  Per  le  suddette  finalita'  di
interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a  nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo  di
lucro, con presenza diffusa ((nel territorio)) nazionale.  Fino  alla
data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento  di
cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore  prima
dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
((n. 269 del 17 novembre 2016))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   9   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - Omissis. 
              2. L'entrata in vigore del decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al  30  novembre  2023.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 30 novembre 2023. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   10,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio
          2022, n. 15 recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          termini legislativi, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e mobilita' sostenibili). - Omissis. 
              3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di
          formazione al salvamento, le parole:  "31  dicembre  2021",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2022". Il Ministro delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e'  autorizzato  ad  apportare   al
          regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2016,  n.  206,
          modifiche   volte   a    conseguire    l'obiettivo    della
          semplificazione delle procedure  amministrative  necessarie
          per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  sostituzione  delle
          abilitazioni   per   l'esercizio   della   professione   di
          assistente  ai  bagnanti  nonche'  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
          salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita'  balneari
          lungo i litorali  marittimi,  lacustri,  fluviali  e  nelle
          piscine e valorizzare il carattere altamente  specialistico
          che  comporta  l'attivita'  dei   soggetti   abilitati   al
          salvamento.  Per  le  suddette   finalita'   di   interesse
          pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a  nuovi
          soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di
          scopo  di  lucro,  con  presenza  diffusa  sul   territorio
          nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di modifica del regolamento di cui al secondo  periodo,  si
          applicano le disposizioni in vigore  prima  dell'emanazione
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 17  novembre  2016,  n.
          269. 
              Omissis.».