Art. 8 Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico 1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico: a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa ((nel territorio)) nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 269 del 17 novembre 2016))».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis. 2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 30 novembre 2023. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 novembre 2023. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilita' sostenibili). - Omissis. 3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269. Omissis.».