((Art. 8 bis 
 
Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di  carburanti
  per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in  materia
          di  energia,  emergenza   idrica,   politiche   sociali   e
          industriali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7  (Credito  di  imposta   per   l'acquisto   di
          carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e  della
          pesca). - 1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
          del gasolio e della benzina utilizzati come carburante,  le
          disposizioni di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle  spese
          sostenute per gli acquisti  di  carburante  effettuati  nel
          terzo trimestre solare dell'anno 2022. 
              1-bis. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 30 settembre 2023. Non si  applicano
          i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta
          e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
          i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
          conto anche  della  non  concorrenza  alla  formazione  del
          reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              1-ter. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          cedibile, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385, di societa'  appartenenti
          a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui  all'articolo
          64 del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo
          n.  385  del  1993  ovvero  di  imprese  di   assicurazione
          autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
          disposizioni di cui  all'articolo  122-bis,  comma  4,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione  del  primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di
          cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
          le imprese beneficiarie richiedono il visto di  conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza dei presupposti che danno diritto  al  medesimo
          credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
          sensi dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del  comma  3  dell'articolo  3  del  regolamento   recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, e dai  responsabili  dell'assistenza  fiscale
          dei centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32
          del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il  credito
          d'imposta e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
          modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato  utilizzato   dal
          soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 30
          settembre 2023. Le modalita' attuative  delle  disposizioni
          relative alla cessione e alla  tracciabilita'  del  credito
          d'imposta,  da  effettuare   in   via   telematica,   anche
          avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  definite  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
          quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a
          6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              1-quater. Entro il 16 marzo  2023,  i  beneficiari  del
          credito d'imposta di cui al comma 1, a  pena  di  decadenza
          dal diritto alla fruizione del credito non  ancora  fruito,
          inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
          sull'importo del credito maturato nell'esercizio  2022.  Il
          contenuto   e   le   modalita'   di   presentazione   della
          comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
          della medesima Agenzia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43.».