Art. 9 «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. - 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della localita', della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonche' riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 2. Le domande devono essere presentate entro il termine di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.».