Art. 9 
 
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
  giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
  di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004,  n.  92,  le
parole: «entro il  termine  di  venti  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di trenta anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  30
          marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo»  in
          memoria   delle    vittime    delle    foibe,    dell'esodo
          giuliano-dalmata, delle vicende  del  confine  orientale  e
          concessione  di  un  riconoscimento  ai   congiunti   degli
          infoibati), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. - 1. Le domande, su carta libera, dirette alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  devono   essere
          corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio
          con la descrizione del fatto, della localita',  della  data
          in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la
          scomparsa   del   congiunto,   allegando   ogni   documento
          possibile, eventuali testimonianze, nonche'  riferimenti  a
          studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 
              2. Le domande devono essere presentate entro il termine
          di trenta anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Dopo  il  completamento  dei  lavori  della
          commissione di cui all'articolo 5, tutta la  documentazione
          raccolta  viene  devoluta   all'Archivio   centrale   dello
          Stato.».