Art. 2 1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione: ===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 37.362,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 10.349,67| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 34.503,33| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 64.499,33| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 94.775,67| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 64.519,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 128.237,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 22.007,67| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 131.154,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 62.288,33| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 6.550,67| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 84.304,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 56.118,33| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 45.259,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 45.675,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 25.703,33| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 73.806,67| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 9.705,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.330,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 93.506,67| +---------------------------+-----------------------+ 2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022. 3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 50% per ciascuno degli anni di riferimento. 4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni-sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva. 7. Ciascun operatore di ·rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.