Art. 2 
 
  1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di riferimento per l'utilizzo
di  una  frequenza  con  copertura  locale  nelle  bande   televisive
terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione
nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione: 
 
        =====================================================
        |          Regione          | Valore di riferimento |
        +===========================+=======================+
        |Abruzzo                    |         euro 37.362,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Basilicata                 |         euro 10.349,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Calabria                   |         euro 34.503,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Campania                   |         euro 64.499,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Emilia Romagna             |         euro 94.775,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Friuli Venezia Giulia      |         euro 64.519,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lazio                      |        euro 128.237,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Liguria                    |         euro 22.007,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lombardia                  |        euro 131.154,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Marche                     |         euro 62.288,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Molise                     |          euro 6.550,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Piemonte                   |         euro 84.304,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Puglia                     |         euro 56.118,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sardegna                   |         euro 45.259,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sicilia                    |         euro 45.675,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Toscana                    |         euro 25.703,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Trentino-Alto Adige        |         euro 73.806,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Umbria                     |          euro 9.705,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Valle d'Aosta              |          euro 6.330,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Veneto                     |         euro 93.506,67|
        +---------------------------+-----------------------+
 
  2. I suddetti valori di riferimento devono  essere  commisurati  in
misura  proporzionale  al  numero  degli  abitanti   nel   territorio
corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in  base  ai
dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022. 
  3. Ai fini del calcolo del  contributo  dovuto  per  l'utilizzo  di
ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati
ai sensi del precedente comma  si  applica  un'aliquota  contributiva
nella misura del 50% per ciascuno degli anni di riferimento. 
  4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze  televisive
digitali per gli operatori di rete locali in applicazione  di  quanto
previsto dai commi precedenti per l'intera copertura  di  province  e
regioni-sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito locale che abbiano ceduto,  nell'anno  precedente  al
quale si riferisce il contributo,  propria  capacita'  trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e'  scontato
secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra
il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra  il  50%  e  il
75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 
  6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete
in caso di  gestione  e  di  eventuale  diffusione  di  programmi  in
modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria  capacita'
trasmissiva. 
  7. Ciascun  operatore  di  ·rete  in  ambito  locale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.