Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «identificativo unico del dispositivo» di cui all'art. 2, numero 15 e di «istituzione sanitaria» di cui all'art. 2, numero 29 del regolamento (UE) 2017/746, nonche' le definizioni contenute nella parte C dell'allegato VI. 2. Ai fini del presente decreto, per UDI si intende l'identificativo comprendente l'UDI-DI (identificativo del modello di dispositivo) e l'UDI-PI (identificativo della produzione), come indicato al punto 3.3 del citato allegato VI, parte C.