Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«identificativo unico del dispositivo» di cui all'art. 2, numero 15 e
di  «istituzione  sanitaria»  di  cui  all'art.  2,  numero  29   del
regolamento (UE) 2017/746, nonche'  le  definizioni  contenute  nella
parte C dell'allegato VI. 
  2.  Ai  fini   del   presente   decreto,   per   UDI   si   intende
l'identificativo comprendente l'UDI-DI (identificativo del modello di
dispositivo)  e  l'UDI-PI  (identificativo  della  produzione),  come
indicato al punto 3.3 del citato allegato VI, parte C.