Art. 5 
 
                       Tempi di conservazione 
 
  1. Le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono conservate  per
un periodo minimo di dieci anni a partire dalla data di registrazione
delle informazioni. 
  2. Per i dispositivi di cui all'art. 3,  comma  2,  le  istituzioni
sanitarie e gli operatori sanitari di cui all'art.  1,  comma  1,  su
base volontaria, possono applicare le disposizioni di cui al comma  1
del presente articolo.